CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 11880/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 27630-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so, giusta procura speciale in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 117/2019 della [OSCURATO:PERSONA]-SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2019 n. 27630 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso ildecreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Taranto e richiesto ad istanza della ditta individuale Farmadomus, in persona del suo titolare dott. [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento della somma di euro 30.000,00, a titolo di provvigione maturata a seguito dell’attività di mediazione svolta in favore dell’opponente d a ll a citata impresa individuale Farmadomus. In data 15 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito al titolare della Farmadomus incarico di mediazione di acquisto di una farmacia sita nel Comune di Casalfiumese, in provincia di Bologna, di proprietà del dott. [OSCURATO:PERSONA]. Deduceva l'opponente di nulla dovere, in quanto il contratto non si era concluso con l'attività di mediazione della citata ditta,che aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo. 2. Con sentenza del 20 dicembre 2016 il Tribunale di Taranto accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto. 3. Interponeva appello [OSCURATO:PERSONA]; resisteva [OSCURATO:PERSONA] proponendo a sua volta appello incidentale. 4. Con sentenza n. 117/2019, la Corte di Appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto rigettava entrambi gli appelli , ritenendo corretta la decisione del Tribunale secondo la quale il contratto concluso tra le parti, avente ad oggetto la cessione dell’azienda, non si poneva quale risultato dell’attività di mediazione della parte opposta, ma ne era del tutto indipendente e diverso nella forma - in quan to comportava l’istituzione di un trust - nel prezzo e nelle modalità di versamento. Ric. 2019 n. 27630 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -3- Ed invero, l’originario contratto preliminare si era risolto di diritto tra le parti poiché le stesse avevano condizionato la stipula dell’atto definitivo all’erogazione del finanziamento richiesto dalla promittente acquirente, mai avvenuto, con conseguente esclusione del diritto alla provvigione. 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. 8. Nell’imminenza dell’udienza, entrambe le parti ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., il ricorrente censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per la mancanza assoluta di motivazione della sentenza gravata. Si sostiene che il giudice di secondo grado, facendo solamente riferimento ad alcune diversità del negozio definitivo rispetto alle iniziali ipotesi negoziali della trattativa, si sarebbe limitato a conformarsi alla decisione del primo giudice, senza spiegare le ragioni che avevano portato a considerare privo di utilità l’intervento del mediatore. 2.-Con il secondo mezzo proposto in relazione all’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1754, 1755, 1757, 1175, 1 375 c.c.,nonché dell’art. 116 c.p.c. Evidenzia il ricorrente che non è contestato che la [OSCURATO:PERSONA] venne messa al corrente della possibilità di acquistare la farmacia del dott. [OSCURATO:PERSONA], sita in provincia di Bologna , e che la stessa avesse riconosciuto per iscritto l'indispensabilità Ric. 2019 n. 27630 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -4- dell'intervento del mediatore. Dopo una complessa negoziazione l’affare erastato effettivamente concluso, a nulla rilevando che le parti avessero stipulato un contratto di compravendita del medesimo bene con qualche variazione inerente al solo prezzo e il fatto che lo stesso, tramite la creazione di un trust, fosse stato anche garantito da un terzo soggetto. Si conclude che, anche alla stregua dei precedenti di questa Corte in materia, il diritto alla provvigione doveva ritenersi maturato. 3.- Con il terzo mezzo, riferito all’art. 360, comma primo nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. e per l’ omesso esame di un documento decisivo, già oggetto di rituale contraddittorio inter partes, individuabile nella scrittura del 15 ottobre 2010 tramite la quale la dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso il suo interesse all’acquisto della farmacia grazie alle trattative rese possibili dal dott. [OSCURATO:PERSONA] per l’indispensabile opera di mediazione, non ponendo alcun limite negoziale per pervenire all’acquisto e riconoscendo la provvigione anche se al negozio avessero partecipato dei suoi congiunti. Si adduce che se il documento in esame fosse stato correttamente esaminato ed utilizzato per interpretare l’intenzione delle parti, avrebbe condotto i giudici di merito a riconoscere il diritto al compenso del mediatore per l’attività da questi svolta ai fini della conclusione del contratto di compravendita. 4.-Superata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, siccome manifestamente infondata, risultando idoneamente rispettati i requisiti previsti dall’art. 366, comma 1, c.p.c. e non Ric. 2019 n. 27630 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -5- versandosi nelle ipotesi di cui all’art. 360-bis c.p.c., rileva il collegio cheil primo motivo è destituito di fondamento . La sentenza gravata presenta effettivamente una sintetica motivazioneper relationem alla sentenza d el primo giudice , le cui argomentazioni risultanocompletamente condivise. Esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053/2014, S.U. n. 8054/2014, Sez. 6-2, n. 21257/2014), nel caso di specie questa riesce comunque a raggiungere il “minimo costituzionale”, la cui presenza impedis ce di ritenere la decisione affetta da nullità(Cass. S. U. n. 8053/2014 , cit. ) e la sua ratioappare comprensibile e, quindi, non affetta da alcuna anomalia motivazionale, emergente – secondo il consolidato insegnamento di questa Corte - nella " mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". 5.-Il secondo motivo è , invece , fondato. Il diritto alla provvigione sorge quando il mediatore abbia reso possibile la conclusione dell’affare, il quale deve essersi realizzato “per effetto” del suo intervento (art. 1755 c.c.) , ossia in forza di un’attività che è stata causa efficiente in proposito. Nel caso de quo, il giudice del merito ha escluso tale diritto in ragione della diversità dell’atto successivamente stipulato, ossia dell’atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di compravendita della medesima farmacia, omettendo di confrontarsi con la univoca giurisprudenza di questa Corte,la qual e ha riconosciuto che “ il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, Ric. 2019 n. 27630 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -6- senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo -abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. n. 25851/2014; Cass. n. 21559/2018; Cass. n. 11443/2022). L’apposizione al contratto concluso di condizioni o termini differenti, ossia “gli accomodamenti convenuti dalle parti nella estrinsecazione della loro libertà negoziale” ( Cass. n. 25851/2014),non priva il mediatore del diritto al compenso – che sussiste pure quando al preliminare non segua la conclusione del definitivo (Cass. n. 17396/2022) - non potendo questo diritto legarsi alla definizione del contenuto del contratto concluso, ossia a vicende che riguardano oramai le parti contrattuali. Per escludere il diritto del mediatore alla provvigione occorre considerare se “la ripresa delle trattative tra le parti fosse intervenuta per effetto di iniziative nuove assolutamente non ricollegabili alle precedenti e da queste condizionate, tali da escludere la rilevanza dell'intervento dell'originario mediatore” (Cass. n. 1120/2015; Cass. n. 22426/2020) , idonee, cioè , a spezzare il collegamento causale tra l’affare concluso tra le stesse parti e l’attività compiuta dall’intermediario. La sentenza impugnata non ha compiuto un’adeguata valutazione al riguardo , non potendo far si discendere in maniera automatica dall’indipendenza del secondo atto dal Ric. 2019 n. 27630 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -7- primo- il contratto preliminare tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e non 13.10.2011, come si legge nella decisione della Corte territoriale), risolutivamente condizionato, quando tale situazione, di per sé, per esplicita previsione dell’art. 1757, comma 2 c.c. , neppure intacca il diritto alla provvigione– anche l’indipendenza della conclusione d i questo secondo atto (la vendita della stessa farmacia attuata con atto pubblico del 5.08.2011 ) dalla mediazione prestata per la conclusione dell’affare. Nel caso di specie, potrebbero militare in favore della non interruzione del nesso causale più circostanze fattuali: a) il conferimento al titolare della Farmadomus, da parte della [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di un mandato di intermediazione di acquisto di una farmacia sita nel Comune di Casalfiumese, come riportato nella parte espositiva dello svolgimento del processo; b)il fatto che la M ogavero, a Lecce, venne messa al corrente della possibilità di acquistare la farmacia del dott. [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Bologna [l’affermazione della controricorrente, secondo cui “la sentenza impugnata ha escluso che il [OSCURATO:PERSONA] abbia messo in relazione le due parti”, non trova conferma nella sentenza e comunque si scontra con il riconoscimento della decisività ( anzi , dell’”indispensabilità”) della mediazione di Farmadomus , come si legge nel testo del mandato prodotto in giudizio e riportato nelricorso]; c) la conclusione dello stesso tipo di contratto, pur se a diverse condizioni, ossia il successivo acquisto proprio della stessa farmacia (tra l’altro sita in un luogo distante centinaia di chilometri) tra le medesime parti. Spetta al giudice del rinvio – che si individua nella Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione – compiere questa verifica , attenendosi ai Ric. 2019 n. 27630 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -8- principi sopra enucleati, al fine di indaga re , sotto il profilo causale, se il contratt o definitivo sarebbe stato concluso ugualmente senza l’attività del mediatore. 6. - L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assenza di rilevo decisorio del terzo, che va, dunque , considerato assorbito. In definitiva, previo rigetto del primo motivo, va accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza in relazione alla censura ritenuta fondata ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello – Sezione distaccata di Taranto, in divers a composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cor