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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 01556/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 7 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Gi.p. del Tribunale di Lecce in data 10 febbraio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di rapina pluriaggravata posta in continuazione con le connesse lesioni personali, di cui agli artt. 81, 628 comma terzo nr. 1, 3 bis, 3 quinquies e 582 - 585, in relazione all'art. 61 nr. 2 e 5 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto (fondata su un compendio probatorio assertivamente insufficiente), non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento; ritenuto, altresì, che il predetto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già correttamente esaminate dai giudici del gravame (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con articolata motivazione che si salda ed integra con quella del primo giudice - ha già dato conto del corposo compendio probatorio a carico del CARACCIO, costituito dalle dichiarazioni chiare e precise della parte offesa, dalle estrapolazioni delle immagini delle videocamere di sorveglianza e dal riconoscimento degli operanti, corroborante inconfutabilmente l'identità del prevenuto, essendo lo stesso già noto alle Forze dell'ordine, poiché gravato dalla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa che ha determinato la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/11/2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 7 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Gi.p. del Tribunale di Lecce in data 10 febbraio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di rapina pluriaggravata posta in continuazione con le connesse lesioni personali, di cui agli artt. 81, 628 comma terzo nr. 1, 3 bis, 3 quinquies e 582 - 585, in relazione all'art. 61 nr. 2 e 5 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto (fondata su un compendio probatorio assertivamente insufficiente), non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento; ritenuto, altresì, che il predetto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già correttamente esaminate dai giudici del gravame (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con articolata motivazione che si salda ed integra con quella del primo giudice - ha già dato conto del corposo compendio probatorio a carico del CARACCIO, costituito dalle dichiarazioni chiare e precise della parte offesa, dalle estrapolazioni delle immagini delle videocamere di sorveglianza e dal riconoscimento degli operanti, corroborante inconfutabilmente l'identità del prevenuto, essendo lo stesso già noto alle Forze dell'ordine, poiché gravato dalla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa che ha determinato la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/11/2022.