CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 25839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23111-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - intimati - Oggetto R.G.N. 23111/2021 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC avverso la sentenza n. 202/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/03/2021 R.G.N. 381/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 23111/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 23.3.2021 n. 202, la Corte d’appello di Brescia accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps, per € 2.436,73 a titolo di contributi e sanzioni, per l’anno 2011, somma dovuta alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95. Il tribunale accertava l’intervenuta estinzione del credito per prescrizione quinquennale (in quanto il dies a quo era la data di scadenza del versamento dei contributi e cioè, il 18 giugno 2012, mentre il primo atto idoneo a interrompere la prescrizione era la notifica dell’avviso bonario da parte dell’Inps che era stato ricevuto il 19.9.17); inoltre, l’istanza di rateizzazione del credito contributivo oggetto di giudizio, avanzata dalla professionista, non poteva, ad avviso del primo giudice, integrare un riconoscimento di debito utile ad interrompere il decorso della prescrizione, perché quando la contribuente aveva presentato la relativa istanza, espressamente riconoscendo il debito contributivo e rinunciando a qualsivoglia eccezione, il debito era già prescritto, con la conseguenza che ogni rinuncia era inefficace in quanto, in materia previdenziale, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti. Né, infine, sempre ad avviso del tribunale, la mancata compilazione del quadro RR poteva configurare un occultamento doloso del debito, avendo la professionista dichiarato i redditi professionali percepiti. La Corte d’appello, invece, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, ha ritenuto mediante accertamento di fatto che vi fosse, da parte della professionista, l’intento doloso di occultare il proprio debito, mediante la mancata compilazione del quadro RR, così che poteva ritenersi sospesa la decorrenzadel termine di prescrizione, ex art. 2941 comma 1 n. 8 c.c., inoltre, la medesima Corte del merito ha evidenziato come con l’istanza di rateizzazione la professionista aveva espressamente rinunciato a proporre opposizione giudiziale avverso gli eventuali atti di esazione del credito contributivo posti in essere dall’Inps e solo per questo l’opposizione andava dichiarata inammissibile. La Corte distrettuale riteneva, in ogni caso, sussistente l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], in virtù del principio cd. di universalizzazione delle tutele, visto che la professionista versava alla Cassa di appartenenza il solo contributo integrativo, avente finalità solidaristica e non idoneo a costituire una copertura previdenziale individuale. Infine, la Corte distrettuale confermava l’applicazione del regime delle sanzioni sia per la rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione circa la sussistenza del credito previdenziale e sia perché aveva accertato il doloso occultamento del credito, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2 commi 25 e 26 e 3 comma 12 della legge n. 335/95, dell’art. 18 commi 11 e 12 del DL n. 98/11, del d.lgs. n. 509/94 e del d.lgs. n. 103/96, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che fossero sussistenti i presupposti per l’iscrizione obbligatoria e/o d’ufficio alla [OSCURATO:PERSONA], sia in riferimento alla legge nazionale che in riferimento alle norme europee. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 44 comma 2, sesto periodo del DL n. 269/03, convertito in legge n. 326/04, perché nella vicenda oggetto di controversia era insussistente il requisito dell’abitualità nell’esercizio della professione. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 e 2941 comma 1 n. 8 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che vi fosse stato, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il riconoscimento del debito contributivo, nel momento della richiesta di rateizzazione del debito ed aveva, altresì, erroneamente attribuito il carattere della volontarietà nell’omessa compilazione, da parte della professionista, del quadro RR della dichiarazione dei redditi dell’anno 2011. Con il quarto motivo di ricorso, la ric orrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del d.lgs. n. 218/97, in combinato disposto con l’art. 116 della legge n. 388/2000, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva confermato il regime sanzionatorio applicato dall’Inps, mentre alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 104/22 la medesima Corte del merito avrebbe dovuto prevedere l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per i professionisti che non si erano iscritti alla Gestione separata, per il periodo precedente all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, di cui all’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, convertito nella legge n. 111/11 (quindi, fino all’anno d’imposta 2011). Va esaminato, in via preliminare, il terzo motivo, per esigenze di priorità logico-giuridica.Il terzo motivo è inammissibile con assorbimento dei restanti, perché pone una questione idonea a precludere l’esame del merito della controversia. Infatti, la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’opposizione avanzata dal ricorrente sia perché era stato riconosciuto in modo esplicito e incondizionato il debito contributivo e sia perché il ricorrente aveva dichiarato di rinunciare a tutte le eccezioni che potevano influire sull’esistenza ed azionabilità del credito dell’Inps, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proponibili in sede civile. Questa articolata statuizione, pur efficacemente censurata sotto il profilo della non rinunciabilità della prescrizione (cfr, Cass. n. 16594/23), non è stata, invece, utilmente censurata riguardo al profilo decisorio attinente alla rinuncia all’opposizione giudiziale avverso la pretesa contributiva, fondante una statuizione di per sé idonea a sorreggere il rigetto ; pertanto, in difetto di compiuta e adeguata censura della statuizione in argomento, conseguentemente consolidatasi, il ricorso va dichiarato inammissibile, rendendo superfluo l’esame degli altri motivi.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite, che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della s ussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo