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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 13293/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dal Tribunale di Como con sentenza del 16.1.2020 in ordine al reato di truffa.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile.

Il ricorrente reitera la censura relativa all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., a fronte di una motivazione che ha dato conto dell'obiettivo valore del danno sofferto dalla vittima, pari a 220 euro, che già da solo non può essere considerato tenue alla stregua del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la nozione di tenuità richiede che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res ovvero dell'atto di disposizione patrimoniale compiuto, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/2/2015, Chiefari, Rv. 262450; Sez. 5, n. 24003 del 14/1/2014, Lanzini, Rv. 260201).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore 4; 3 [OSCURATO:PERSONA],!rte [OSCURATO:PERSONA][ a Luciamperiali [OSCURATO:PERSONA]+.1.›.5.,PIA - 7 f/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dal Tribunale di Como con sentenza del 16.1.2020 in ordine al reato di truffa. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il ricorrente reitera la censura relativa all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., a fronte di una motivazione che ha dato conto dell'obiettivo valore del danno sofferto dalla vittima, pari a 220 euro, che già da solo non può essere considerato tenue alla stregua del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la nozione di tenuità richiede che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res ovvero dell'atto di disposizione patrimoniale compiuto, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/2/2015, Chiefari, Rv. 262450; Sez. 5, n. 24003 del 14/1/2014, Lanzini, Rv. 260201). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore 4; 3 [OSCURATO:PERSONA],!rte [OSCURATO:PERSONA][ a Luciamperiali [OSCURATO:PERSONA]+.1.›.5.,PIA - 7 f/
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