CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 40976/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 21 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la sua richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare per l'espiazione di una pena residua, ritenendo impossibile formulare una prognosi favorevole per la mancanza di una revisione critica delle precedenti condotte criminose, la pendenza di molti altri procedimenti penali per reati commessi nel periodo immediatamente antecedente all'inizio della carcerazione e dopo avere beneficiato di una misura alternativa, l'assenza di un'attività lavorativa, la sottoposizione, in data 20/12/2022, alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per la sua accertata pericolosità sociale; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge nella emissione dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale fissato e tenuto in data del 21 maggio 2024 l'udienza per la ratifica della decisione del magistrato di sorveglianza in merito alla concessione provvisoria della misura alternativa, prima che si conoscesse tale decisione provvisoria, in quanto depositata solo in data 22 maggio 2024; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto dagli atti risulta che la decisione sottoposta alla ratifica del tribunale di sorveglianza, e da questo esaminata nel procedimento n. 2024/2201 SIUS, è stata emessa dal magistrato di sorveglianza in data 04 marzo 2024 (n. 2023/33034 SIUS), e notificata in pari data al difensore allora nominato e in data 05 marzo 2024 al detenuto personalmente; questi ha successivamente presentato una diversa istanza di applicazione provvisoria di una misura alternativa, che il magistrato di sorveglianza ha rigettato (con il provvedimento n. 2024/7249 SIUS) disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza per unione al procedimento n. 2024/2201 SIUS, ritenuto ancora pendente per la ratifica della precedente ordinanza di diniego; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non sussistendo alcuna nullità processuale o sostanziale, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 ottobre