CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 27111/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11392-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato - avverso il decreto n. 438/2019 del TRIBUNALE di CAGLIARIdepositata il 04/03/2021; Ric. 2021n. 11392sez. M1 - ud. 13 - 07 - 2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va previamente rilevata l'inammissibilità del ricorso poiché esso risulta proposto da difensore privo di procura, sicché esso viola il dettato dell'art. 365 cod. proc. civ. che prescrive che il ricorso per cassazione sia proposto, appunto, a pena di inammissibilità da un avvocato munito di procura speciale. 2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 3. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il gi