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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 25319/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, in accoglimento dell'istanza del Pubblico ministero, il Tribunale di Lecce ha proceduto de plano, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., alla correzione del dispositivo della sentenza pronunciata dallo stesso ufficio in data 28 gennaio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, disponendo che nell'intestazione dell'indicata sentenza sia trascritta l'imputazione come modificata dal pubblico ministero all'udienza del 26 marzo 2021, riportata alle p. 3 e 4 del relativo verbale.

2. Avverso l'indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha posto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento agli art. 130, comma 2, e 127, comma 1, per l'omessa celebrazione dell'udienza camerale.

Espone il difensore il concreto interesse all'impugnazione, derivante dalla circostanza che la sentenza del Tribunale di Lecce continui a far riferimento alla imputazione originaria, senza prendere in considerazione la modifica intervenuta; ove fosse stata fissata l'udienza camerale, la difesa avrebbe potuto rappresentare le proprie ragioni ed opporsi alla correzione che modifica l'imputazione.

3. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse.

4. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (ex multis Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230).

D'altra parte, la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, dep. 15/07/2020, Zampollo, Rv. 279219; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247).

5. Ebbene, nel caso di specie appare evidente come il provvedimento di correzione riguarda un errore materiale privo di incidenza sul contenuto del dispositivo per l'assorbente ragione che la modifica della imputazione era già avvenuta all'udienza dibattimentale del 26 marzo 2021.Conseguentemente, con il procedimento di correzione dell'errore materiale si è semplicemente riportata nell'intestazione l'imputazione corretta, come già modificata dal pubblico ministero; da qui il mero carattere compilativo dell'errore in cui è incorso il Tribunale nella mera intestazione della sentenza, laddove, appunto, era stata trascritta l'imputazione senza tener conto dell'intervenuta modifica avvenuta in udienza nel contraddittorio tra le parti.

Appare evidente che, laddove il ricorrente voglia dedurre la difformità tra accusa e sentenza, il mezzo idoneo è rappresentato non dal ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di correzione dell'errore materiale, non sussistendo alcun interesse concreto avverso l'adeguamento dell'intestazione della sentenza alla modifica, già avvenuta in udienza, della contestazione, ma dall'appello avverso la sentenza cui afferisce la correzione dell'errore materiale.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, in accoglimento dell'istanza del Pubblico ministero, il Tribunale di Lecce ha proceduto de plano, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., alla correzione del dispositivo della sentenza pronunciata dallo stesso ufficio in data 28 gennaio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, disponendo che nell'intestazione dell'indicata sentenza sia trascritta l'imputazione come modificata dal pubblico ministero all'udienza del 26 marzo 2021, riportata alle p. 3 e 4 del relativo verbale. 2. Avverso l'indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha posto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento agli art. 130, comma 2, e 127, comma 1, per l'omessa celebrazione dell'udienza camerale. Espone il difensore il concreto interesse all'impugnazione, derivante dalla circostanza che la sentenza del Tribunale di Lecce continui a far riferimento alla imputazione originaria, senza prendere in considerazione la modifica intervenuta; ove fosse stata fissata l'udienza camerale, la difesa avrebbe potuto rappresentare le proprie ragioni ed opporsi alla correzione che modifica l'imputazione. 3. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. 4. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (ex multis Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230). D'altra parte, la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, dep. 15/07/2020, Zampollo, Rv. 279219; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247). 5. Ebbene, nel caso di specie appare evidente come il provvedimento di correzione riguarda un errore materiale privo di incidenza sul contenuto del dispositivo per l'assorbente ragione che la modifica della imputazione era già avvenuta all'udienza dibattimentale del 26 marzo 2021.Conseguentemente, con il procedimento di correzione dell'errore materiale si è semplicemente riportata nell'intestazione l'imputazione corretta, come già modificata dal pubblico ministero; da qui il mero carattere compilativo dell'errore in cui è incorso il Tribunale nella mera intestazione della sentenza, laddove, appunto, era stata trascritta l'imputazione senza tener conto dell'intervenuta modifica avvenuta in udienza nel contraddittorio tra le parti. Appare evidente che, laddove il ricorrente voglia dedurre la difformità tra accusa e sentenza, il mezzo idoneo è rappresentato non dal ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di correzione dell'errore materiale, non sussistendo alcun interesse concreto avverso l'adeguamento dell'intestazione della sentenza alla modifica, già avvenuta in udienza, della contestazione, ma dall'appello avverso la sentenza cui afferisce la correzione dell'errore materiale. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Ca
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