CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15103/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
feso dall'[OSCURATO:PERSONA] d'Alessio ed elettivamente domiciliato inRoma, [OSCURATO:PERSONA], 99 presso il suo studio e con domicilio digitaleex lege-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA] per deliberazione di G.M. n. 79 del 21/03/2024 e procura speciale alle liti in atti e con domicilio digitale ex lege-controricorrente anche in via incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti e con domicilio legale ex lege-controricorrenti e ricorrenti incidentali-Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-Numero registro generale 6762/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 15103/2026Data pubblicazione 19/05/2026avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma n. 541/2024 depositata il9/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.– Con ricorso notificato il 28 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e AlessandraGiorgi ricorrevano, dinanzi la Corte di Appello di Roma, per la determina-zione dell'indennità di esproprio, loro dovuta quali comproprietari del ter-reno sito in Fondi e distinto in catasto al foglio 36, particella 729 (variazioneparticella 1691), espropriato dalla Regione Lazio per la realizzazione delloampliamento del [OSCURATO:PERSONA] di Fondi (MOF).Dopo avere introdotto dapprima un giudizio dinanzi al Tribunale di Latina,già Sezione distaccata di Terracina, che, avente ad oggetto il risarcimentodel danno per occupazione illegittima, era stato definito con sentenza dirigetto e successivamente davanti al medesimo Tribunale domanda per ladeterminazione dell'indennità di esproprio, rispetto alla quale il giudice adìtodichiarava la propria incompetenza funzionale e riassunto dinanzi alla Corted'appello di Roma veniva dichiarato estinto.di Roma, convenendo in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA] (ora incorporatada MOF), Regione Lazio e Comune di Fondi, chiedendo che venisse deter-minata l'indennità di esproprio relativa ai terreni indicati.Il Comune di Fondi resisteva in giudizio ed eccepiva in via preliminare l'i-nammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per intervenuta decadenzadall'azione e maturata prescrizione e la propria carenza di legittimazionepassiva. Unico legittimato passivo era il soggetto beneficiario del decreto diesproprio, avendo il Comune limitato la propria azione agli incombenti dinatura urbanistica, relativi all'apposizione del vincolo sul terreno interessatoNumero registro generale 6762/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 15103/2026Data pubblicazione 19/05/2026all'ampliamento del mercato ortofrutticolo.In accoglimento della suddetta eccezione di carenza di legittimazione pas-siva, la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza non definitiva, n. 4784 del24 luglio 2023, previo rigetto delle eccezioni di prescrizione ed intervenutadecadenza, ha rigettato altresì la domanda dei ricorrenti nei confronti delComune di Fondi e della Regione Lazio, ritenuti carenti di legittimazionepassiva.La Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'ordinario termine di prescri-zione, e non quello di decadenza in difetto di indennità definitiva, e ha ac-certato il mancato perfezionamento del relativo termine nei confronti dell'u-nica legittimata passiva ([OSCURATO:SOCIETA].), rilevando come l'azione risarcitoriapromossa in data antecedente lo avesse interrotto in ragione della connes-sione tra domanda di risarcimento e quella di indennità, quanto al mede-simo fatto storico.La Corte d'appello ha rimesso quindi la causa sul ruolo perché il nominatotecnico di ufficio rispondesse ai chiarimenti formulati dalle parti, e con ordi-nanza definitiva n. 130 del 9 gennaio 2024 ha accolto il ricorso nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]., determinando l'indennità di esproprio in euro 58.765,30,oltre interessi alla data del decreto di espropriazione, esclusa la rivaluta-zione monetaria.[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre con due motivi per la cassazione delle due ordinanze.Resiste con controricorso il Comune di Fondi.In data 22 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificatoricorso incidentale condizionato avverso la sola ordinanza definitiva, affidatoad un unico motivo, al quale resiste con nuovo controricorso il Comune diLa Regione Lazio è rimasta intimata.Il giudizio è stato avviato alla trattazione camerale.[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoriaillustrativa.Numero registro generale 6762/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 15103/2026Data pubblicazione 19/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce “violazione e falsa appli-cazione dei principi vigenti in tema di opposizione alla stima nel caso diespropriazione per pubblica utilità e del relativo termine di decadenza exartt. 16 e 19 della legge n. 865/1971, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc.civ., nonché, per quanto di ragione, omesso esame di un fatto decisivo, inrelazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; violazione falsa applicazione deiprincipi vigenti in tema di interruzione della prescrizione ex art. 2943 cod.civ. e ss., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ‒ prova notifica indennità –effetti – contenuto atti – decadenza – in ogni caso richiesta di indennitàavanzata decorsi oltre 10 anni dal decreto di esproprio – prescrizione – ir-rilevanza antecedente domanda di risarcimento”.1.1.– Il motivo, relativo all'ordinanza non definitiva con cui la Corte d'ap-pello ha statuito sulle questioni preliminari e quindi, per quanto rileva ingiudizio, sulla decadenza e prescrizione della domanda, è infondato.La ragione più liquida di definizione è quella di seguito illustrata.Vengono in considerazione, per i contenuti del proposto ricorso, due profili:quello della maturata decadenza all'opposizione e quello, conseguenziale,della interruzione della prescrizione del diritto all'indennità di esproprio.La Corte d'appello ha escluso l'applicabilità del termine breve di decadenza,in quanto l'opponente MOF “ha solo affermato ma non ha provato di averenotificato agli opponenti la determinazione dell'indennità definitiva”.In corretta applicazione quindi del principio secondo il quale il termine brevedi decadenza previsto dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971, entro il qualel'espropriato deve proporre opposizione alla stima ex art. 16 della leggecitata, è destinato a valere quando l'indennità definitiva sia stata già calco-lata da parte della commissione provinciale, laddove nel caso in cui l'espro-priato abbia ricevuto solo l'offerta di un'indennità provvisoria, egli può agirein giudizio nell'ordinario termine di prescrizione (Cass., Sez. 1, OrdinanzaNumero registro generale 6762/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 15103/2026Data pubblicazione 19/05/2026n. 28520 del 06/11/2019), e nell'ulteriore rilievo della necessità per il de-corso del termine dell'intervenuto deposito della relazione di stima nella se-greteria del Comune, l'inserzione dell'avviso di deposito nel Foglio annuncilegali della provincia e la notifica agli stessi della determinazione concretadell'indennità definitiva (Cass. Sez.1, Sentenza n. 2193 del 04/02/2016), laCorte di merito ha scrutinato l'ulteriore profilo sulla interruzione della pre-scrizione, risolvendo la sottesa questione in applicazione della prevalentegiurisprudenza di questa Corte.Quanto alla intervenuta integrazione dei presupposti applicativi della deca-denza, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] – incorrendo nella non autosufficienza del ricorso –non dà conto di avere dedotto e provato dinanzi al giudice del merito di averadempiuto agli oneri procedimentali che, per l'indicata giurisprudenza,danno avvio al decorso del termine breve di decadenza.I giudici di appello sul punto hanno rilevato che [OSCURATO:SOCIETA]. ha solo af-fermato, ma non provato di avere notificato agli opponenti la determina-zione dell'indennità definitiva, e su tale rilievo il motivo non riesce a dialo-gare efficacemente.La Corte di appello è quindi correttamente passata alla disamina dell'ulte-riore profilo.Per principio solido, formatosi nella giurisprudenza di legittimità, la propo-sizione di una domanda giudiziale ha effetto interruttivo della prescrizione,protraentesi fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisca ilgiudizio decidendo il merito o eventuali questioni processuali di caratterepregiudiziale, con riguardo a tutti i diritti da essa coinvolti o che si ricolle-ghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui essa inerisce. Si è per-tanto ritenuto che una siffatta efficacia, relativamente al termine decennaledi prescrizione afferente al conguaglio della indennità di espropriazione e dioccupazione giudizialmente invocato, può essere attribuita alla precedentedomanda di opposizione alla stima in presenza di una correlazione sostan-Numero registro generale 6762/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 15103/2026Data pubblicazione 19/05/2026ziale o processuale tra le decisioni che abbiano definito i rispettivi giudizi(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14427 del 07/06/2013).A migliore definizione del principio, questa Corte si è trovata, ancora, adaffermare che nelle espropriazioni per pubblica utilità, quali che siano lemodalità e gli istituti attraverso cui l'Amministrazione espropriante per-venga all'acquisizione dell'immobile privato - autoritativamente mediantedecreto di esproprio, contrattualmente mediante cessione volontaria, ov-vero in modo anomalo attraverso la sua irreversibile trasformazione - l'ob-bligo di un corrispettivo correlato al valore venale del bene a carico di que-st'ultima deriva direttamente dall'art. 42, comma 3, Cost. (Cass., Sez. 1,Sentenza n. 3700 del 14/02/2008; in termini: Cass., Sez. 1, Ordinanza n.3655 del 12/02/2021).Con l'effetto, nella identità della fonte, che la richiesta della indennità diesproprio all'esito di un procedimento ablativo esaurito con l'occupazioneespropriativa e l'insorgere dell'obbligazione dell'espropriante di corrispon-dere l'indicata posta, ovvero del prezzo della convenuta cessione volontariao ancora la domanda di risarcimento del danno corrispondente all'interovalore venale del bene ablato – in quanto atti con cui il proprietario fa co-munque valere, nell'esplicitazione della pretesa, il suo diritto al ristoro pa-trimoniale in conseguenza della vicenda ablativa – sono equipollenti al finedi interrompere la prescrizione del diritto (Cass., Sez. 1, n. 3700 cit. e altrecitt.).Correttamente la Corte d'appello di Roma ha ritenuto la stretta correlazionetra l'azione risarcitoria (promossa davanti a Tribunale di Latina nel 1989 edefinita nel 2009) e quella diretta ad ottenere l'indennità di esproprio per lamedesima vicenda ablativa (con azioni introdotte nel 2013 davanti al Tri-bunale di Latina e quindi, in due occasioni, davanti alla Corte di appello diRoma) e, quindi, non prescritta l'odierna pretesa degli espropriati.Numero registro generale 6762/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 15103/2026Data pubblicazione 19/05/20262.– Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere “violazione e falsa applica-zione dei principi vigenti in tema di determinazione dell'indennità di espro-priazione – artt. 11 e ss. della legge 865/1971 – art. 5 legge 74/1984 –artt. 5 bis e ss. del d.l. 333/1992 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonchéin tema di valutazione della Consulenza tecnica di ufficio – artt. 115 e 166c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e per quanto di ragione omessoesame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. – mero richiamo al conte-nuto della CTU - errata determinazione valore”.La parte contesta la correttezza delle modalità di svolgimento delle opera-zioni peritali e la congruità e la rilevanza sul piano probatorio del contenutodella disposta consulenza tecnica di ufficio in punto di erroneità degli adot-tati criteri di stima del valore del bene, in difetto di un'adeguata motivazionedella Corte di merito sulle conclusioni raggiunte dal c.t.u., in quanto oggettodi critica delle parti.Il motivo è inammissibile; plurime sono le ragioni.2.1.– Il proposto mezzo difetta di autosufficienza, ai sensi dell'art. 366, n.6 cod. proc. civ., perché lamentando l'erronea applicazione di criteri distima, manca poi di indicare per quali atti e relativi contenuti la critica fossestata portata all'esame della Corte di merito (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.15733 del 17/05/2022).La Corte d'appello nel prestare adesione alle conclusioni raggiunte dal no-minato c.t.u. dà atto dei chiarimenti resi ai rilievi dei consulenti di parte,ragione per la quale, questa, la causa era stata rimessa con ordinanza nondefinitiva sul ruolo istruttorio.Ma poi con siffatto passaggio motivatorio non si confronta la proposta criticache manca di indicare i contenuti di censura all'elaborato peritale ignoratinella relazione integrativa e, per l'effetto, in quanto in modo adesivo riscon-trati dai giudici di merito, nell'ordinanza definitiva, segnalando di quest'ul-tima, l'erroneità degli esiti.Numero registro generale 6762/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 15103/2026Data pubblicazione 19/05/20262.2.– Il motivo si risolve anche, pur nella denunciata violazione di legge edel ritenuto vizio di motivazione, in una impropria sollecitazione di questaCorte a un diretto riesame nel merito, precluso in sede di legittimità (Cass.,Sez. Un., Sentenza n. 34476 del 27/12/2019) e tanto nella contestazioneportata alla sussunzione degli esiti probatori alla concreta fattispecie.2.3.– Nell'impropria mescolanza, all'interno della trama del dedotto motivo,di contenuti che afferiscono alla violazione di legge e al vizio di motivazione,resta poi fermo il principio, ad integrazione di un ulteriore profilo di inam-missibilità, per il quale, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione delvizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fattomateriale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. viziodi sussunzione) postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice dimerito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denunciadel vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fattomateriale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 6035 del 13/03/2018).2.3.1.– Nel rilievo che, comunque, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n.134 del 2012, non resta integrato dall'omesso esame, di per sé, della rela-zione redatta dal consulente d'ufficio, non trattandosi di un fatto storicobensì di un mero elemento istruttorio, sebbene dalla stessa sia possibiletrarre la prova del "fatto storico", principale o secondario, rilevato e/o ac-certato dal consulente (in materia di a.t.p., Cass., Sez. 3, n. 34787 del28/12/2024).3.– Il ricorso incidentale condizionato promosso da [OSCURATO:PERSONA] eper omesso riconoscimento della rivalutazione monetaria, per avere il giu-dice del merito qualificato l'indennità di esproprio debito di valuta e non divalore, resta assorbito.Numero registro generale 6762/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 15103/2026Data pubblicazione 19/05/20264.– I contenuti del ricorso proposto in via principale, e notificato anche alComune di Fondi e alla Regione Lazio, che in alcun modo toccano le statui-zioni contenute nelle impugnate ordinanze, non definitiva e definitiva, dellaCorte di appello di Roma in punto di legittimazione passiva del Comune dial momento del proposto ricorso l'intervenuta formazione del giudicato sullaindicata preliminare.5.– Conclusivamente, il ricorso va rigettato, assorbito quello incidentalecondizionato.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo neirapporti tra ricorrente e tutti i controricorrenti.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.MRigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a.; dichiara assorbito il ricorso in-cidentale condizionato.Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida infavore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in euro 4.500,00 per compensi,e in favore del Comune di Fondi in euro 4.500,00 per compensi, oltre, pertutti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liqui-dati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 6762/2024Numero sezionale 410/2026Numero di raccolta generale 15103/2026Data pubblicazione 19/05/2026unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino