CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2025
Cassazione n. 19421/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/03/2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria rassegnata, in trattazione scritta, dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al capo 1) dell'imputazione, con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio; Letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 17 marzo 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] - imputato in ordine ai reati di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato al di fuori della sua abitazione senza giustificato motivo un cacciavite con punta piatta della lunghezza di cm 25, un cacciavite con punta a stella della lunghezza di cm 22 e un taglierino della lunghezza di cm 16 (capo 1), e all'art. 612 primo, secondo e terzo comma, cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen., per aver minacciato a Giorgio muso un male ingiusto (capo 2), reati a lui contestati come commessi in [OSCURATO:PERSONA], il 29 giugno 2022 - e lo ha assolto da entrambe le accuse per non aver commesso il fatto. 1.1. La pronuncia assolutoria è stata adottata dal Tribunale sulla base dell'argomento secondo il quale non si è ritenuta attendibile la ricostruzione dei fatti riportata nella comunicazione di notizia di reato redatta dagli agenti della Polizia giudiziaria intervenuti a seguito della segnalazione di una lite insorta tra due soggetti, successivamente identificati nell'imputato e nella persona offesa, a seguito di un incidente stradale. Secondo quanto era riferito nella segnalazione, il diverbio sarebbe degenerato in una condotta minatoria posta in essere dall'imputato mediante l'utilizzo di un cacciavite nei confronti della persona offesa. Nella conseguente situazione, era stata effettuata dagli operanti la perquisizione del veicolo nella disponibilità di Giarnnoleo, all'esito della quale, nel vano portaoggetti della portiera anteriore destra, erano stati rinvenuti due cacciaviti e un taglierino, contestualmente sequestrati. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la persona offesa aveva confermato che, in quella circostanza di tempo e di luogo, era insorto un diverbio, ma aveva smentito la ricostruzione originariamente riferita agli inquirenti, escludendo di essere stata minacciata con gli strumenti successivamente sequestrati e precisando, altresì, di non aver nutrito timore per la propria incolumità, né di aver ritenuto possibile il verificarsi per lui di conseguenze gravi. Tali dichiarazioni sono state inquadrate dal Tribunale come gli unici elementi probatori attendibili, idonei, come tali, a escludere la responsabilità dell'imputato. 1.2. Segnalata anche la mancata presentazione di denuncia-querela da parte della persona offesa, il giudice del merito ha stimato conseguente pervenire al generale epilogo assolutorio. 2. La decisione è stata impugnata, con atto definito appello, dal Procuratore 2della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il mezzo è stato affidato a un unico motivo con il quale, avendo esclusivo riferimento all'assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, sono state censurate le valutazioni operate dal Tribunale, sia in ordine al giudizio circa il compendio probatorio acquisito, sia in relazione al dispositivo assolutorio. In particolare - osserva l'Autorità requirente - il primo giudice ha basato il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenendo, per contro, non attendibile la ricostruzione dei fatti riportata nella comunicazione di notizia di reato redatta dagli agenti di polizia, i quali non avevano assistito direttamente all'episodio, essendo intervenuti in dipendenza della segnalazione di un'accesa discussione tra due soggetti, nel corso della quale uno di essi aveva minacciato l'altro brandendo un cacciavite; e - si sottolinea - a causa dell'intervento compiuto, gli operanti avevano proceduto alla perquisizione veicolare e al sequestro dei due cacciaviti e del taglierino nel vano portaoggetti della portiera anteriore al lato destro. Posto ciò, secondo l'impugnante, se occorre prendere atto che, con riferimento al reato di minaccia, il Tribunale ha sollevato espressamente il dubbio in ordine alla ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, valorizzando in via esclusiva le dichiarazioni della persona offesa, su tale base pervenendo all'assoluzione, si deve in pari tempo rilevare che lo stesso giudice ha omesso qualsiasi motivazione in relazione alla contestazione concernente la ragione per la quale l'approdo liberatorio ha riguardato anche il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975: di conseguenza, pur disponendo la confisca dei due cacciaviti e del taglierino sequestrati all'imputato, il giudice di merito per questo reato ha pronunciato la sentenza assolutoria, per non aver commesso il fatto, senza esplicitare le ragioni poste a fondamento della decisione. Su tale base, è stato chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria in riferimento al capo 1) di imputazione e la susseguente condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al relativo reato. 3. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 29 ottobre 2025, dopo aver osservato che, ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., sono inappellabili dal pubblico ministero le sentenze di proscioglimento da reati per i quali si procede con citazione diretta, ha qualificato l'atto come ricorso per cassazione, disponendo la conseguente trasmissione degli atti. 4. Il Procuratore generale in sede, nell'ambito della trattazione avvenuta in forma scritta, ha rassegnato requisitoria concludendo per l'accoglimento del 3ricorso, in quanto il Tribunale ha omesso di motivare in ordine al reato di cui al capo 1), limitandosi a esaminare i profili di addebito inerenti al reato di minaccia di cui al capo 2): e l'omessa motivazione integra una violazione di legge. 5. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con cui ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero e, in subordine, di rigettarlo: in primo luogo, la sentenza in esame non è appellabile, sicché l'atto, inequivocabilmente veicolato come appello, non supera il rilievo ostativo determinato dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; inoltre, il mezzo difetta di specificità e, in ogni caso, sollecita una non consentita rivalutazione del merito, senza che risultino travisamenti della prova o carenze motivazionali, posto che sono stati esclusi anche l'offensività della condotta afferenteda presenza, non ritenuta ingiustificata, di oggetti di comune uso e l'elemento soggettivo, inerente alla consapevolezza del porto di quegli oggetti in un contesto inidoneo a conferire offensività alla condotta, ferma l'autonomia della statuizione di confisca e distruzione degli oggetti stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, circoscritta al reato di cui al capo 1) la regiudicanda devoluta, è fondato nei sensi che seguono. 2. Deve muoversi dall'inappellabilità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. Come si evince dal contenuto del ricorso, il Pubblico ministero ha impugnato la sola statuizione assolutoria relativa al reato contravvenzionale di cui al capo 1). Invero, il proscioglimento dal reato ora indicato, punito (nella sua connotazione ordinaria) con pena congiunta, non poteva dirsi inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, e poi ancora dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicuramente applicabile al caso di specie. Esso, tuttavia, è divenuto inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come innovato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, a far data dal 25.08.2024: tale legge ha, infatti, precluso al pubblico ministero la possibilità di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Quanto al principio che governa il discrimine applicativo, va, certo, condiviso l'orientamento secondo cui le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 4agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), della legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione (Sez. 5, ord., n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528 - 01). È altrettanto assodato, però, che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 17.03.2025. Di conseguenza, la più recente disciplina delle impugnazioni di cui all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ora richiamata si applica al caso in esame, atteso che il reato in questione rientra tra quelli richiamati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. 3. Posto ciò, l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero, ancorché formalmente qualificata come appello, si presta, per struttura e connotazioni funzionali, a essere utilmente scrutinata secondo le regole proprie del ricorso per cassazione. Invero, l'atto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato nella richiamata memoria, si conforma al paradigma delineato dall'art. 606 cod. proc. pen. articolandosi in una censura di diritto pienamente compatibile con il giudizio di legittimità. Il provvedimento di qualificazione assunto dalla Corte territoriale si profila corretto. Deve, sul punto, ribadirsi che, allorquando un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 - 01, e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], non massimata); ciò, senza necessità di compiere un'indagine introspettiva sulla reale volontà della parte impugnante e sui riflessi pregiudizievoli derivanti all'ammissibilità dell'impugnazione dalla deliberata scelta di un mezzo non consentito dalla legge (fra le successive, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 52024, Quarto, Rv. 285720 - 01). 4. Il ricorso proposto dal Pubblico ministero, oltre che ammissibile, risulta fondato laddove evidenzia il determinante vuoto motivazionale della sentenza impugnata circa l'unica statuizione sottoposta all'attuale verifica, vale a dire l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975. 4.1. In effetti, la decisione del Tribunale ha omesso qualsiasi giustificazione a sostegno dell'esito assolutorio per quanto concerne tale reato contravvenzionale, relativo al porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. In ordine a questa condotta, il giudice del merito - pur non valutandone in nessun modo l'essenza al fine di stabilirne la sussistenza, l'ascrivibilità all'imputato e, se del caso, l'antigiuridicità - è pervenuto all'epilogo assolutorio, peraltro con la formula terminativa della non commissione del fatto (la quale implica che un diverso soggetto lo abbia commesso), senza alcun supporto giustificativo, né esplicito, né implicito: ciò, pur provvedendo a confiscare gli oggetti del porto dedotto in imputazione. Le notazioni in punto di assenza di offensività e di insussistenza dell'elemento soggettivo, sviluppate dalla difesa dell'imputato e asserite come desumibili dall'assetto del provvedimento impugnato, non rinvengono, dunque, nessun tangibile aggancio nel testo del provvedimento stesso. 4.2. Si osserva, al riguardo, che la memoria difensiva sostiene l'assenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che, in difetto di una condotta minacciosa o di un atteggiamento aggressivo, la mera presenza di attrezzi di uso comune all'interno dell'autovettura non sarebbe idonea ad integrare, di per sé, il porto penalmente rilevante, nonché l'assenza dello stesso elemento soggettivo: tuttavia, il percorso logico-argomentativo presupposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] per asseverare tali considerazioni non emerge in nessun modo dall'esame della motivazione resa dal giudice di merito. Il vero è che dal contenuto della sentenza si trae esclusivamente la conclusione che le dichiarazioni della persona offesa hanno fondato il convincimento del Tribunale in ordine all'esito assolutorio in merito al reato di minaccia di cui al capo 2), ma non in merito al reato di cui al capo 1). In parte dispositiva, invece, il medesimo esito è stato esteso anche alla condotta di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, senza che la motivazione contenga alcuna considerazione che possa ritenersi riferita a questa distinta parte della regiudicanda. Emerge, quindi, l'assoluta carenza di motivazione, rispetto a cui le articolate deduzioni svolte dalla difesa dell'imputato si configurano chiaramente come surrogatorie del discorso giustificativo omesso dal giudice del merito. 65. Corollario delle considerazioni fin qui svolte è l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo 1), con rinvio per nuovo giudizio sul capo. Il giudice del rinvio è quello del medesimo ufficio che ha reso la sentenza annullata, in diversa composizione o persona fisica, essendo da ribadirsi che, a seguito di annullamento con rinvio di sentenza del tribunale, inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il giudice del rinvio deve individuarsi in altro giudice appartenente al medesimo ufficio giudiziario di quello che ha emesso la sentenza annullata, giacché, mancando una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, trova applicazione il principio enucleabile dall'art. 623 cod. proc. pen., in forza del quale, esclusa l'ipotesi del ricorso per saltum disciplinata dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza (Sez. 6, n. 534 del 03/12/2025, dep. 2026, P., Rv. 289199 - 01). Esso si identifica, pertanto, nel Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla l P.Q.[OSCURATO:PERSONA])OrG; SiZiAfR10 FuNr7Tn.,'T trnfTs,7TARIO 7