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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 agosto 1987

Cassazione n. 19228/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/08/1987 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che primo e secondo motivo, rispettivamente sulla mancanza di prova dell'elemento soggettivo e sull'omesso esame delle deduzioni difensive, sono generici, ripetitivi, ed evocativi di questioni già adeguatamente risolte dalla Corte di merito (pagg. 2-3 sulla comprovata natura contraffatta dei beni, sull'esclusione del c.d. falso grossolano e, sul piano soggettivo, la prova della consapevolezza della ricorrente, desumibile dalla mancanza di giustificazioni della disponibilità di un così ingente quantitativo di capi d'abbigliamento, peraltro recanti marchi di note case di produzione); considerato che il terzo ed il quarto motivo, attinenti a diversi aspetti del trattamento sanzionatorio, sono del tutto generici (si insiste, come in appello per una maggiore diminuzione per le generiche, già concesse nella massima estensione fin dal primo grado, come già evidenziato dalla Corte d'appello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/08/1987 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che primo e secondo motivo, rispettivamente sulla mancanza di prova dell'elemento soggettivo e sull'omesso esame delle deduzioni difensive, sono generici, ripetitivi, ed evocativi di questioni già adeguatamente risolte dalla Corte di merito (pagg. 2-3 sulla comprovata natura contraffatta dei beni, sull'esclusione del c.d. falso grossolano e, sul piano soggettivo, la prova della consapevolezza della ricorrente, desumibile dalla mancanza di giustificazioni della disponibilità di un così ingente quantitativo di capi d'abbigliamento, peraltro recanti marchi di note case di produzione); considerato che il terzo ed il quarto motivo, attinenti a diversi aspetti del trattamento sanzionatorio, sono del tutto generici (si insiste, come in appello per una maggiore diminuzione per le generiche, già concesse nella massima estensione fin dal primo grado, come già evidenziato dalla Corte d'appello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19228/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris