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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 luglio 1979

Cassazione n. 44603/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 053NPQQ) avverso la sentenza del 15/12/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 18 febbraio 2022, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena inflitta a per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990 commessi nell'anno 2017, pena inflitta in aumento, ritenuta la continuazione fra reati, su quella di anni otto di reclusione già inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 22 gennaio 2018, irrevocabile il 15 maggio 2018. 2.Con il ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 178 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della decisione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza denunciando cumulativi vizi di motivazione in relazione alla ritenuta continuazione fra reati e alla misura della pena inflitta, violazioni che avevano determinato l'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 81 cod. pen.. 3.Nelle more della fissazione del ricorso, in data 1 agosto 2023, è pervenuta dichiarazione del ricorrente di rinuncia al ricorso, rinuncia depositata il 3 luglio 2023 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Massa e ulteriore dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dall'imputato e autenticata dal difensore di fiducia. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità sostenuta da sopravvenuta carenza alla sua proposizione, dichiarazione che va pronunciata "de plano".

La rinuncia personale dell'imputato, contenuta in un atto debitamente sottoscritto e in cui la sottoscrizione è stata autenticata dal difensore, deve, infatti, essere ritenuta valida ed efficace provenendo dal soggetto interessato. 5.Tuttavia, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen. distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921), segue all'adottata declaratoria la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo stimare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 053NPQQ) avverso la sentenza del 15/12/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 18 febbraio 2022, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena inflitta a per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990 commessi nell'anno 2017, pena inflitta in aumento, ritenuta la continuazione fra reati, su quella di anni otto di reclusione già inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 22 gennaio 2018, irrevocabile il 15 maggio 2018. 2.Con il ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 178 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della decisione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza denunciando cumulativi vizi di motivazione in relazione alla ritenuta continuazione fra reati e alla misura della pena inflitta, violazioni che avevano determinato l'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 81 cod. pen.. 3.Nelle more della fissazione del ricorso, in data 1 agosto 2023, è pervenuta dichiarazione del ricorrente di rinuncia al ricorso, rinuncia depositata il 3 luglio 2023 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Massa e ulteriore dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dall'imputato e autenticata dal difensore di fiducia. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità sostenuta da sopravvenuta carenza alla sua proposizione, dichiarazione che va pronunciata "de plano". La rinuncia personale dell'imputato, contenuta in un atto debitamente sottoscritto e in cui la sottoscrizione è stata autenticata dal difensore, deve, infatti, essere ritenuta valida ed efficace provenendo dal soggetto interessato. 5.Tuttavia, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen. distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921), segue all'adottata declaratoria la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo stimare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, in favore della cassa delle ammende. C
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