CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 17074/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 28 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Urbino, pronunciata il 3 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 7, cod. pen. e 110, 617, 617-bis, 494, 61 n. 2 cod. pen. previsti rispettivamente ai capi a) e c) perché estinti per intervenuta prescrizione, lo ha assolto dal reato di cui agli artt.485, 491 cod. pen. ascritto al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., residuato al capo b) di imputazione. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è del tutto privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]