Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 40425/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Perugia all'udienza del 7 febbraio 2022 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione aggravata e continuata ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero rilevando l'irrituale esercizio dell'azione penale nelle forme del decreto di citazione diretta a giudizio nonostante per il suddetto reato, commesso con il mezzo della stampa, fosse necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare.

Contestualmente il giudice ha dichiarato la nullità del medesimo decreto e dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. per l'indeterminatezza dell'imputazione.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il pubblico ministero deducendo la sua abnormità e vizi di motivazione.

Anzitutto il ricorrente contesta la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 13

I. n. 47 del 1948, posto che la diffamazione sarebbe stata veicolata mediante meri volantini, rimanendo irrilevante che questi siano stato poi divulgati attraverso articoli pubblicati da testate "on-line".

Non di meno queste ultime, stante il principio di tassatività, non rientrerebbero nella nozione di "stampa" definita dall'art. 1 della legge da ultima citata, non potendosi in tal senso condividere l'orientamento di segno contrario espresso dalla Suprema Corte.

Secondo il ricorrente l'azione penale era stata dunque esercitata correttamente nelle forme di cui all'art. 550 c.p.p.

Infondata sarebbe poi la declaratoria di nullità dell'imputazione, tutt'altro che indeterminata in quanto redatta per relationem al contenuto degli scritti incriminati allegati alla querela e dunque pienamente conosciuti dagli imputati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come ripetutamente affermato da questa Corte il provvedimento del giudice con cui viene disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero sulla base dell'erroneo presupposto che per il reato per cui si procede sia prevista la celebrazione dell'udienza preliminare e l'azione penale non possa dunque essere esercitata nelle forme di cui all'art. 550 c.p.p. è affetto da abnormità funzionale, determinando una insuperabile stasi del processo emendabile soltanto attraverso la rimozione dell'ordinanza impugnata, posto che il pubblico ministero non può reiterare il decreto di citazione diretta, né procedere con la richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione al titolo del reato e che il Giudice dell'udienza preliminare sarebbe costretto a rilevare ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p. (Sez. 5, Sentenza n. 38743 del 10/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277638; Sez. 6, Sentenza n. 52160 del 16/11/2016, Belville, Rv. 268623; Sez. 5, Sentenza n. 46489 del 26/10/2015, Rizzo, rv. 265870).

Nel caso di specie non trova però applicazione tale principio, implicitamente evocato dal pubblico ministero ricorrente, posto che il Tribunale non ha commesso alcun errore.

Dall'editto innputativo si ricava infatti che oggetto di contestazione non sono soltanto dei volantini, ma altresì due articoli pubblicati sul sito internet di una testata giornalistica, talchè deve ritenersi essere stata contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 13

I. n. 47 del 1948, discendendone che, come correttamente ritenuto dal giudice del merito, per il reato così aggravato sia necessario procedere alla celebrazione dell'udienza preliminare, anche per i fatti connessi unitariamente contestati per i quali sarebbe stato eventualmente possibile esercitare l'azione penale nelle forme di cui all'art. 550 c.p.p.

Generica è l'obiezione del ricorrente per cui in realtà la diffamazione sarebbe stata commessa esclusivamente mediante la divulgazione del volantino, tanto più che, come illustrato, tale apodittica ricostruzione è in palese contraddizione con il contenuto dell'imputazione redatta dallo stesso titolare dell'azione penale.

Generica e manifestamente infondata è poi l'ulteriore obiezione per cui la testata giornalistica telematica non rientrerebbe nella nozione di stampa accolta dalla

I. n. 47 del 1948, come invece ripetutamente stabilito da questa Corte rilevando come la stessa sia funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo (Sez. 5, Sentenza n. 1275 del 23/10/2018, dep. 2019, Sgroi, Rv. 274385; Sez. 5, Sentenza n. 7220 del 12/01/2021, Romano, Rv. 280473).

Il ricorrente infatti non si è confrontato con le argomentazioni poste a fondamento di tale indirizzo giurisprudenziale ed in particolare con la motivazione articolata dalla sentenza Sgroi per confutare l'ipotizzata lesione del principio di tassatività.

3. Manifestamente infondate sono altresì le censure del ricorrente relative alla declaratoria di nullità dell'imputazione.

In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma 2, c.p.p. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2, dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o precisare la contestazione, in quanto non è estensibile alla fase dibattimentale il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il pubblico ministero alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 22140 del 11/03/2022, P., Rv. 283221).

E' dunque escluso che la decisione del Tribunale assuma il carattere dell'abnormità, rimettendo l'ordinamento al giudice lo specifico compito di garantire la legalità processuale e di verificare che il contraddittorio si instauri in riferimento ad una imputazione sufficientemente specifica da consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato.

L'esercizio di tale potere non è dunque avulso dal sistema processuale e la regressione del procedimento che ne consegue non determina alcuna stasi del medesimo, potendo il pubblico ministero procedere all'indicazione degli elementi fattuali dei quali sia stata rilevata la carenza.

Per contro dal suo eventuale mero illegittimo esercizio non deriva l'abnormità dell'atto con cui viene dichiarata la nullità dell'imputazione e disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Nella specie, peraltro, il provvedimento impugnato non è nemmeno illegittimo, posto che effettivamente l'imputazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio presenta i caratteri di indeterminatezza eccepiti dalla difesa degli imputati.

Non è in discussione tanto la facoltà del pubblico ministero, a determinate condizioni, di rinviare, nella redazione del capo d'imputazione, ad atti del procedimento conosciuti dall'imputato, quanto piuttosto la circostanza che il generico rinvio agli scritti giudicati offensivi non chiarisce quale sarebbe il contenuto ritenuto diffamatorio, attribuendo alla contestazione un carattere per l'appunto indeterminato inidoneo a garantire il compiuto esercizio del diritto di difesa.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Perugia all'udienza del 7 febbraio 2022 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione aggravata e continuata ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero rilevando l'irrituale esercizio dell'azione penale nelle forme del decreto di citazione diretta a giudizio nonostante per il suddetto reato, commesso con il mezzo della stampa, fosse necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare. Contestualmente il giudice ha dichiarato la nullità del medesimo decreto e dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. per l'indeterminatezza dell'imputazione. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il pubblico ministero deducendo la sua abnormità e vizi di motivazione. Anzitutto il ricorrente contesta la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 13 I. n. 47 del 1948, posto che la diffamazione sarebbe stata veicolata mediante meri volantini, rimanendo irrilevante che questi siano stato poi divulgati attraverso articoli pubblicati da testate "on-line". Non di meno queste ultime, stante il principio di tassatività, non rientrerebbero nella nozione di "stampa" definita dall'art. 1 della legge da ultima citata, non potendosi in tal senso condividere l'orientamento di segno contrario espresso dalla Suprema Corte. Secondo il ricorrente l'azione penale era stata dunque esercitata correttamente nelle forme di cui all'art. 550 c.p.p. Infondata sarebbe poi la declaratoria di nullità dell'imputazione, tutt'altro che indeterminata in quanto redatta per relationem al contenuto degli scritti incriminati allegati alla querela e dunque pienamente conosciuti dagli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come ripetutamente affermato da questa Corte il provvedimento del giudice con cui viene disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero sulla base dell'erroneo presupposto che per il reato per cui si procede sia prevista la celebrazione dell'udienza preliminare e l'azione penale non possa dunque essere esercitata nelle forme di cui all'art. 550 c.p.p. è affetto da abnormità funzionale, determinando una insuperabile stasi del processo emendabile soltanto attraverso la rimozione dell'ordinanza impugnata, posto che il pubblico ministero non può reiterare il decreto di citazione diretta, né procedere con la richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione al titolo del reato e che il Giudice dell'udienza preliminare sarebbe costretto a rilevare ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p. (Sez. 5, Sentenza n. 38743 del 10/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277638; Sez. 6, Sentenza n. 52160 del 16/11/2016, Belville, Rv. 268623; Sez. 5, Sentenza n. 46489 del 26/10/2015, Rizzo, rv. 265870). Nel caso di specie non trova però applicazione tale principio, implicitamente evocato dal pubblico ministero ricorrente, posto che il Tribunale non ha commesso alcun errore. Dall'editto innputativo si ricava infatti che oggetto di contestazione non sono soltanto dei volantini, ma altresì due articoli pubblicati sul sito internet di una testata giornalistica, talchè deve ritenersi essere stata contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 13 I. n. 47 del 1948, discendendone che, come correttamente ritenuto dal giudice del merito, per il reato così aggravato sia necessario procedere alla celebrazione dell'udienza preliminare, anche per i fatti connessi unitariamente contestati per i quali sarebbe stato eventualmente possibile esercitare l'azione penale nelle forme di cui all'art. 550 c.p.p. Generica è l'obiezione del ricorrente per cui in realtà la diffamazione sarebbe stata commessa esclusivamente mediante la divulgazione del volantino, tanto più che, come illustrato, tale apodittica ricostruzione è in palese contraddizione con il contenuto dell'imputazione redatta dallo stesso titolare dell'azione penale. Generica e manifestamente infondata è poi l'ulteriore obiezione per cui la testata giornalistica telematica non rientrerebbe nella nozione di stampa accolta dalla I. n. 47 del 1948, come invece ripetutamente stabilito da questa Corte rilevando come la stessa sia funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo (Sez. 5, Sentenza n. 1275 del 23/10/2018, dep. 2019, Sgroi, Rv. 274385; Sez. 5, Sentenza n. 7220 del 12/01/2021, Romano, Rv. 280473). Il ricorrente infatti non si è confrontato con le argomentazioni poste a fondamento di tale indirizzo giurisprudenziale ed in particolare con la motivazione articolata dalla sentenza Sgroi per confutare l'ipotizzata lesione del principio di tassatività. 3. Manifestamente infondate sono altresì le censure del ricorrente relative alla declaratoria di nullità dell'imputazione. In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma 2, c.p.p. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2, dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o precisare la contestazione, in quanto non è estensibile alla fase dibattimentale il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il pubblico ministero alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 22140 del 11/03/2022, P., Rv. 283221). E' dunque escluso che la decisione del Tribunale assuma il carattere dell'abnormità, rimettendo l'ordinamento al giudice lo specifico compito di garantire la legalità processuale e di verificare che il contraddittorio si instauri in riferimento ad una imputazione sufficientemente specifica da consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato. L'esercizio di tale potere non è dunque avulso dal sistema processuale e la regressione del procedimento che ne consegue non determina alcuna stasi del medesimo, potendo il pubblico ministero procedere all'indicazione degli elementi fattuali dei quali sia stata rilevata la carenza. Per contro dal suo eventuale mero illegittimo esercizio non deriva l'abnormità dell'atto con cui viene dichiarata la nullità dell'imputazione e disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero. Nella specie, peraltro, il provvedimento impugnato non è nemmeno illegittimo, posto che effettivamente l'imputazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio presenta i caratteri di indeterminatezza eccepiti dalla difesa degli imputati. Non è in discussione tanto la facoltà del pubblico ministero, a determinate condizioni, di rinviare, nella redazione del capo d'imputazione, ad atti del procedimento conosciuti dall'imputato, quanto piuttosto la circostanza che il generico rinvio agli scritti giudicati offensivi non chiarisce quale sarebbe il contenuto ritenuto diffamatorio, attribuendo alla contestazione un carattere per l'appunto indeterminato inidoneo a garantire il compiuto esercizio del diritto di difesa. P.Q
Decreto Cassazione n. 40425/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris