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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 40603/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIP TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] lin data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip presso il Tribunale di Vasto ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena mesi sei e giorni venti di arresto ed euro 1400,00 di ammenda, con sospensione condizionale della pena e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno in relazione al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 1 e comma 1-bis, per aver circolato alla guida di un veicolo di sua proprietà, in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di aver cagionato un incidente stradale. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge (art. 187 comma ibis CDS) per avere il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anziché quella della revoca del titolo abitativo alla guida, che consegue automaticamente all'accertamento della guida in stato di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti che abbia provocato un incidente stradale.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida disponendo in luogo della stessa la revoca della patente di guida

4. Il ricorso è fondato.

5. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenùta di giustizia per il reato di cui all'art. 187 comma1 aggravato ai sensi del comma 1-bis CDS per aver provocato un incidente e tale aggravante è stata ritenuta in sentenza.

Va qui ribadito il principio per cui in tema di guida in stato di ebbrezza o di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante. ( cfr. Sez. 4 - , n. 8491 del 03/03/2022 Ud. (dep. 14/03/2022 ) Rv. 282794 - 01)

6. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente alla sospensione della patente di guida per la durata di un anno, statuizione che va pertanto eliminata.

Deve essere, invece, disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la revoca della patente di guida, sanzione che, in quanto obbligatoria e non compresa nel patto tra le parti ai fini dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc.pen. e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicata direttamente da questa Corte.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida per un anno, statuizione che elimina, nonché in ordine alla omessa revoca della patente di guida nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sanzione amministrativa accessoria che appli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIP TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] lin data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip presso il Tribunale di Vasto ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena mesi sei e giorni venti di arresto ed euro 1400,00 di ammenda, con sospensione condizionale della pena e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno in relazione al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 1 e comma 1-bis, per aver circolato alla guida di un veicolo di sua proprietà, in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di aver cagionato un incidente stradale. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge (art. 187 comma ibis CDS) per avere il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anziché quella della revoca del titolo abitativo alla guida, che consegue automaticamente all'accertamento della guida in stato di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti che abbia provocato un incidente stradale. 3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida disponendo in luogo della stessa la revoca della patente di guida 4. Il ricorso è fondato. 5. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenùta di giustizia per il reato di cui all'art. 187 comma1 aggravato ai sensi del comma 1-bis CDS per aver provocato un incidente e tale aggravante è stata ritenuta in sentenza. Va qui ribadito il principio per cui in tema di guida in stato di ebbrezza o di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante. ( cfr. Sez. 4 - , n. 8491 del 03/03/2022 Ud. (dep. 14/03/2022 ) Rv. 282794 - 01) 6. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente alla sospensione della patente di guida per la durata di un anno, statuizione che va pertanto eliminata. Deve essere, invece, disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la revoca della patente di guida, sanzione che, in quanto obbligatoria e non compresa nel patto tra le parti ai fini dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc.pen. e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicata direttamente da questa Corte. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida per un anno, statuizione che elimina, nonché in ordine alla omessa revoca della patente di guida nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sanzione amministrativa accessoria che appli
Sentenza Cassazione n. 40603/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris