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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 novembre 2023

Cassazione n. 08580/2026

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dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Cavallo e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i qualidichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative alpresente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati,elettivamente domiciliati in Roma, via A. Gallonio, n. 18, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente principale-CONTRO[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi, giusta procura speciale rilasciata nella memoria dicostituzione di nuovo difensore del 27/11/2023, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Berruti, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]1 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026d’Albore, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 326, i quali dichiaranodi voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati,elettivamente domiciliati presso lo studio legale del secondo, in Roma,corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 326-controricorrenti e ricorrenti incidentali-avverso l’ordinanza della Corte di appello di Taranto del 30/10/2019udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.CONSIDERATO CHE1.

Il piano regolatore del Comune di Avetrana veniva approvatoil 18/1/1960; veniva poi modificato dal PRG n. 49 del 1988 (varianteal PRG), e successivamente con delibere n. 18 del 1991 e n. 19 del1992, inviate alla Regione per l’approvazione.La Regione, però, imponeva delle prescrizioni e delle modifichecon DGR n. 1489/1996.Il Comune procedeva a recepirle con provvedimento n. 44 del1998.La Regione, quindi, preso atto dell’avvenuto adempimento daparte del Comune alle proprie prescrizioni, approvava il PRG condelibera n. 294 del 21/3/2000.I piani particolareggiati venivano approvati il 25/1/2001 e29/3/2001, con efficacia di 10 anni, quindi fino al 29/3/2011.Gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSilvana [OSCURATO:PERSONA], quali proprietari di immobili siti nel comune diAvetrana, in catasto al foglio 26, particelle numeri 5,56,70,221,263457,641,643,644,645,648,663,666,670, dopo l’occupazione deiterreni, diffidavano il 7/8/2013 il Comune ad emettere il2 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n.327 del 2000, con il pagamento della somma di euro 1.757.320,25.2. [OSCURATO:PERSONA], Lecce, con sentenza n. 656 del 26/2/2014dichiarava illegittimo il silenzio-inadempimento serbato dall’entelocale territoriale, essendo trascorsi i termini per la conclusione delprocedimento.3. [OSCURATO:PERSONA], Lecce, con la sentenza n. 1177/2015, depositatail 14/4/2015, decideva in ordine alla richiesta di ottemperanza delgiudicato formatosi sulla sentenza del Tar n. 656 del 2014, che avevadichiarato illegittimo il silenzio inadempimento del Comune.In particolare, per quel che ancora qui rileva, richiamava ladeliberazione del Comune di Avetrana n. 9 del 29/6/2001 diapprovazione definitiva del piano particolareggiato della zonaomogenea di tipo C (C1d) di espansione semi intensiva, «implicante,peraltro, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere infrastrutturalistradali da realizzare, e non già realizzate», nel cui elencoparticellare di esproprio erano state indicate le particelle di terrenoin proprietà dei ricorrenti.Ciò dimostrava l’incompatibilità di tale situazione «con l’eccepitoperfezionamento dell’acquisto del diritto di proprietà perusucapione» vantato dal Comune.Veniva accolta dunque l’azione di annullamento, nonché quella dicondanna del Comune resistente alla restituzione ai ricorrenti deiterreni illecitamente occupati, previa riduzione in pristino, nonché alrisarcimento del danno mediante corresponsione ai ricorrenti di unasomma da quantificare sulla base del criterio normativo di cui all’art.42-bis terzo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001.La somma era pari al 5% annuo sul valore di mercato delle aree,in relazione al periodo temporale decorrente dal giorno in cuil’occupazione era divenuta illegittima (29/3/2006) sino a quello in3 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026cui il Comune avrebbe disposto la restituzione delle aree, salva laloro legittima acquisizione, per contratto oppure con lo strumento dicui all’art. 42-bis citato.4.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 840 del 2016, rigettaval’appello avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA]Lecce, n. 1177 del 2015.5.

Veniva dunque emesso dal Comune di Avetrana, conprovvedimento n. 17 del 10/4/2017, il decreto di acquisizionesanante, ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con attribuzioneai terreni della natura agricola e con la previsione dell’importo totaledell’indennizzo pari ad euro 22.449,29, di cui euro 11.171,73 a titolodi indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, euro 6015,65 a titolo dirisarcimento danni, per il periodo dal 29/6/2006 al 31/10/2016, euro1117, 71 (10%) a titolo di danno non patrimoniale, ed euro 4144,77per interessi legali.6.

Avverso il decreto proponevano opposizione alla stima iproprietari, deducendo la natura edificabile dei terreni e chiedendol’indennizzo pari ad euro 3.224.604,00, per la superficie complessivadi mq 42.249 o, in subordine, di euro 2.681.208,00, per la superficiedi mq

37.239.6.1. Veniva espletata una prima CTU da parte del geometraNardelli, il quale determinava l’indennizzo nella somma di euro3.757.962,12, seguita da altra CTU redatta dall’Ing.

Sette.Nella seconda CTU la superficie complessiva veniva indicata inmq 37.239, di cui mq 23.241, per terreni destinati alla viabilità, convincolo di inedificabilità assoluta; mq 12.455, quali terreni situati inzona omogenea C, C1-c e C1-d, in zona di espansione semiestensiva(dunque era edificabile); mq 1375 in zona di verde e di rispetto, oveera vietata qualsiasi costruzione; mq 168, per parchi, giochi e sport,reputata edificabile.4 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026La superficie edificabile veniva quantificata in base al valore dieuro 36,95 a metro quadrato, quindi in euro 466.419,85 (mq 12.623X 36,95).L’area non edificabile era pari a mq 24.316 (23.241+ 1375).Pertanto, l’area non edificabile era di euro 108.802,72 (euro 4,42m² X 24.316).Il valore dei terreni era complessivamente di euro 575.222,57(euro 108.802,37 + 466.419,85).Il pregiudizio non patrimoniale era pari al 10%, quindi euro57.522,25; il risarcimento del danno era pari al 5%, quindi ad euro316.372,41.L’indennizzo totale era di euro 949.117,23.7.

La Corte d’appello di Lecce emetteva ordinanza del30/10/2019.Evidenziava che i piani particolareggiati, adottati con ledeliberazioni del consiglio comunale alle date del 25/1/2001 e29/3/2001, erano divenuti inefficaci, ex art. 17, comma 1, dellalegge n. 1150 del 1942, per la scadenza del termine decennale, inordine alle previsioni che non avevano avuto attuazione (opere diurbanizzazione, edificazione residenziale).Nessuna ultrattività poteva riconoscersi ai piani, una voltascaduto il termine decennale, senza che avessero ricevutoResiduava dunque solo la possibilità di costruzioni coerenti conle previsioni del PRG, approvato dalla giunta regionale conprovvedimento n. 294 del 21/3/2000.Per la Corte d’appello, in base al PRG vigente nel comune diAvetrana, dei terreni acquisiti, mq 23.241 ricadevano nelle areedestinate a viabilità, mq 12.455 ricadevano in zone di espansionesemi intensiva (zone C1, ove erano ammessi residenze, alberghi,5 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026negozi, attività artigianali), mq 1375 in zone di verde di rispetto, mq168 in zona S2, parchi, giochi e sport (palestre, piscine, attrezzaturesportive), sicché alla data della delibera erano edificabili solamentele aree incluse nella zona omogenea C1 e nella zona S2, estese percomplessivi mq 12.323.L’importo complessivo era dunque di euro 949.117,23, sullascorta della seconda CTU.8.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilComune di Avetrana, depositando anche memoria scritta.9.

Hanno resistito con controricorso i proprietari dei terreni,proponendo anche ricorso incidentale, depositando anche memoriascritta.CONSIDERATO CHE1.

Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la«violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, della legge1150/42, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., inquanto in spregio della suddetta norma, la Corte d’appello haerroneamente ritenuto decaduta la destinazione a viabilità pubblicaimpressa dalle aree dei piani particolareggiati di attuazione dellazona C1-c, C1-d, a seguito della scadenza del termine decennale diefficacia dei suddetti piani attuativi».La Corte territoriale, richiamando l’art. 17 della legge n. 1150 del1942, ha ritenuto che la destinazione a viabilità delle aree previstedai piani particolareggiati della zona C1-c, C1-d, approvati condelibera del consiglio comunale n. 9 del 29/6/2001, sia decaduta pereffetto della scadenza decennale dei piani, «a seguito della qualesarebbero realizzabili esclusivamente costruzioni residenzialiconformi alle previsioni del PRG».Tuttavia, ad avviso del ricorrente, per giurisprudenzaamministrativa, una volta scaduto il termine decennale di efficacia6 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione, sopravvivonole destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un beneprivato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale equant’altro attenga all’armonico assetto del territorio, trattandosi dimisure che devono rimanere inalterate sino all’intervento di unanuova pianificazione (si cita, tra le altre, Consiglio di Stato, sentenzan. 22 del 2019).Ciò che viene meno, dunque, alla scadenza del terminedecennale di efficacia, è la dichiarazione di pubblica utilità insitanell’adozione dei piani particolareggiati, con conseguenteconsumazione del potere espropriativo della PA, «mentre ladestinazione d’uso delle aree, imposta dallo strumento attuativo,permane sino a nuova disciplina».esercitato, l’assetto urbanistico dell’area rimane definito nei terministabiliti dal piano attuativo.L’ultrattività dei piani particolareggiati riguarderebbe anche ledestinazioni pubbliche previste agli stessi, sicché, nella specie, lascadenza dei piani particolareggiati della zona C1-c e C1-d «non hafatto venir meno la zonizzazione a strade (mq 12.455) dei terreni diproprietà dei germani [OSCURATO:PERSONA]».Per tale ragione, la superficie delle aree non edificabili non èquella di mq 24.616, come indicato dalla Corte d’appello, ma di mq37.071 (23.241 + 12.455 + 1375).2.

Con il secondo motivo di impugnazione principale si lamentala «violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., per omesso esame su fatti discussi e decisivi aifini della controversia; si censura l’operato del giudice del merito inquanto, nonostante siano state sollevate specifiche eccezioni allaCTU relativamente all’attuazione dei piani particolareggiati prima7 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026della scadenza decennale, e alla circostanza che in ogni caso ancheil PRG vigente destina a strade le aree di proprietà dei [OSCURATO:PERSONA], harecepito acriticamente l’elaborato peritale senza fornire alcunamotivazione in ordine ai punti contestati».Pur essendo assorbente il primo motivo, il provvedimentoimpugnato sarebbe viziato sotto l’ulteriore profilo indicato in rubrica.Ad avviso del ricorrente principale, ove siano state sollevatecensure dettagliate e non generiche all’operato del CTU, questi hal’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata allespecifiche critiche sollevate.La Corte d’appello si è limitata a rinviare, per ogni ulteriorequestione, «all’analisi ed alle motivazioni peritali, dalle quali nonesiste valido motivo per discostarsi».La Corte d’appello ha recepito nella sua decisione anche gli esitidella CTU, nella parte in cui il perito ha sostenuto che, nella porzionerelativa alla viabilità, i piani particolareggiati non sarebbero statiaffermazione sia stata espressamente criticata sia in sede diosservazioni alla CTU […] e pag. 6 osservazioni dei Consulenti diParte del Comune di Avetrana […] sia negli scritti difensivi conclusivi[…]».Per il ricorrente, dunque, per effetto della lottizzazione abusivarealizzata dal dante causa dei germani [OSCURATO:PERSONA], i terreni erano statigià trasformati a strada pubblica in epoca antecedente alla scadenzadel termine di efficacia dei piani particolareggiati (2011), sicchéavrebbe errato il CTU a non ritenere attuate a tale data le previsionidegli strumenti urbanistici attuativi, nella parte relativa i suoli deiPasanisi.La dimostrazione si ricaverebbe dalla relazione del responsabiledel settore lavori pubblici del Comune di Avetrana, «in cui viene8 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026scadenza dei PP.PP.».Di qui il vizio di motivazione.Inoltre, il ricorrente ha contestato l’elaborato peritale anche conriferimento alla porzione di terreni pari a mq 12.455, di cui è stataritenuta la natura edificabile.Dal certificato di destinazione urbanistica del 2/12/2015, redattodall’Ing. [OSCURATO:PERSONA], infatti, emergerebbe che i terreniricadevano nella viabilità di piano della zona C1-c o C1-d «indestinazione delle aree tra strumento generale e strumento attuativotrova peraltro conferma negli elaborati grafici ed, in particolare, nellatavola 7».3.

Con il terzo motivo di impugnazione principale si deduce «sullaquantificazione del ristoro economico ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/01.Violazione dell’art. 37, comma 4, d.P.R. 327/01, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto, stante la destinazionepubblicistica a viabilità delle aree, prevista sia dai PP.PP. che dallaPRG vigente, le stesse ai sensi della citata norma dovevano esserestimate al valore non edificabile, contrariamente a quanto stabilitodalla Corte in base alla CTU».La valutazione complessiva dell’indennità in euro 949.117,23risulterebbe viziata dalla circostanza che mq 12.455 - come dettodestinate a strada, sia dal PP.PP. che dal PRG vigente - sono statistimati al valore edificabile, in contrasto con l’art. 37, comma 4, deld.P.R. n. 327 del 2001.Nella specie, le aree sono destinate a viabilità pubblica dal pianoparticolareggiato e non sono edificabili, in quanto la tipizzazione astrade prevista dagli strumenti urbanistici costituisce un vincolo di9 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026zonizzazione preclusivo della realizzazione di edifici o manufatti dinatura privata».Deve essere esclusa l’edificabilità nell’ipotesi in cui gli strumentiurbanistici hanno vincolato la zona ad un uso meramentepubblicistico, come viabilità e verde pubblico.4.

Con il quarto motivo di impugnazione principale si deduce la«violazione dell’art. 32, comma 1, e dell’art. 42-bis del d.P.R.327/01, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nullitàdella sentenza per manifesta illogicità e incoerenza della motivazionein relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si contesta, sottotale profilo, l’ordinanza impugnata in quanto il giudice del merito,dopo aver optato per il sistema di stima comparativo, si è discostatodal principio fondamentale dallo stesso imposto, ossia quello dieffettuare la comparazione tra immobili omogenei aventi la stessadella realtà materiale esistente».La Corte territoriale avrebbe ritenuto corretto determinare ilvalore dei suoli attraverso la comparazione con quello dei terreniedificabili della zona, «sganciando tale raffronto da ogni valutazionedella realtà materiale, e quindi dalle concrete potenzialità edificatoriedelle aree di proprietà [OSCURATO:PERSONA]».La circostanza che i terreni siano edificabili «non significa chetutti i terreni compresi in un ambito zonale debbano avere ugualevalore di mercato», in quanto l’attitudine edificatoria «va da unminimo tendente a zero, ad un massimo, con una gamma disituazioni intermedie su cui incide in maniera determinantel’edificabilità effettiva quale possibilità del suolo di essere sfruttato econcretamente destinato a fini edificatori».10 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026L’utilizzo del metodo comparativo comporta che il confronto trale aree debba avvenire nell’ambito di immobili omogenei, ossia cheabbiano le stesse possibilità di sfruttamento urbanistico.La Corte territoriale, invece, ha comparato il valore delle aree deiPasanisi destinate a strade, con quello di terreni con attitudine adessere utilizzate per l’edificazione residenziale, in palese violazionedel principio della omogeneità del raffronto.5.

Con il quinto motivo di impugnazione principale si lamenta la«violazione dell’art. 1277 c.c. e dell’art. 42-bis, comma 1, d.P.R. n.327/01, sotto il profilo della natura dell’indennizzo dovuto inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendoerroneamente la Corte d’appello assoggettata rivalutazionemonetaria l’indennità liquidata, sebbene trattasi di un debito divaluta soggetto al principio nominalistico».L’adozione dell’atto acquisitivo con effetti non retroattivi è inveceespressione di un nuovo potere attribuito dalla norma la PA.L’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, dunque, prevede lacorresponsione di un indennizzo determinato in misuracorrispondente al valore del bene con riferimento al momento deltrasferimento della proprietà di esso, sicché le somme nonnecessitano di rivalutazione monetaria.6.

Con il sesto motivo di impugnazione principale si deduce«errata applicazione dell’art. 91 c.p.c. violazione dell’art. 92,secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per avere la Corte d’appello applicato integralmente ilprincipio della soccombenza della liquidazione delle speseprocessuali, nonostante l’accoglimento solo parziale della domandaproposta dai ricorrenti».A fronte della domanda dei [OSCURATO:PERSONA], contenuta nell’atto diopposizione, con la richiesta di euro 3.224.604,00, o in subordine, di11 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026euro 2.681.208,00, in ragione dell’asserita edificabilità di tutti iterreni, vi è stata accoglimento solo parziale da parte della Corteterritoriale.L’accoglimento solo parziale delle richieste comportal’illegittimità della condanna alle spese posta unicamente a carico delComune di Avetrana.Si tratterebbe, invece, di soccombenza reciproca, dovendosidisporre la compensazione delle spese.7.

Con il primo motivo di impugnazione incidentale tardivo iricorrenti incidentali deducono «Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c.».I ricorrenti incidentali deducono di aver depositato un’istanza direvoca dell’ordinanza con cui era stata rinnovata la CTU, disattesadalla Corte d’appello.Il nuovo CTU ha notevolmente ridotto la somma accertata dalprecedente consulente tecnico.Nelle more è stata presentata denuncia-querela contro lacertificazione rilasciata dall’Ing.

Leuzzi per falso ideologico.Ed infatti, con il ricorso introduttivo del giudizio di opposizionealla stima, i [OSCURATO:PERSONA], a sostegno dell’opposizione, avevanodepositato un certificato di destinazione urbanistica richiesto il12/10/2015 e rilasciato il 2/12/2015 dal precedente responsabile delprocedimento, Ing. [OSCURATO:PERSONA].Da tale certificato emergeva che tutte le particelle ricadevanonella zona omogenea di tipo C1-c e C1-d, di espansione semiintensiva, alcune come viabilità di piano, altre come zona omogeneaE2 verde agricolo di tipo B, 2 come zona per parchi giochi e sportIn base a tale certificato, tutte le particelle risultavano edificabili,con le sole «prescrizioni risultanti dall’allegata tabella dei dati12 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026urbanistici di cui al punto 2.1 delle norme tecniche di attuazione delPiano particolareggiato della zona omogenea C1-c e C1-d».Tuttavia, un altro certificato è stato depositato tardivamentedalla difesa dell’ente locale territoriale, emesso a due anni di distanzadal primo, dal medesimo organo del Comune, anche se sostituito dadiverso funzionario, Ing.

Leuzzi, a richiesta del 27/2/2018, con un«contenuto sostanziale differente dal primo» e ciò «nonostantenessuna approvazione di nuovi o ulteriori strumenti urbanisticicomunali (come può evincersi anche dalle premesse ai duecertificati) fosse nelle more intervenuta».La Corte d’appello ha preso in considerazione l’unico certificato,nell’ordinanza di revoca del CTU, omettendo la circostanza che learee ricadevano nella zona omogenea di tipo C di espansione semiintensiva, omettendo ogni riferimento alle «prescrizioni risultantidalla tabella dei dati urbanistici di cui al punto 2.1 delle normetecniche di attuazione del Piano particolareggiato della zonaomogenea C1-c e C1-d».L’estensore del nuovo certificato prodotto in giudizio, Ing.

Leuzzi,era stato, almeno sino al giorno in cui si era tenuta la prima riunionedi CTU, il consulente tecnico di parte nominato dal Comune, primadi essere sostituito da altri.Ciononostante, la Corte d’appello aveva provveduto alla revocadel primo CTU.La Corte di merito avrebbe dovuto fondare la sua decisione sulprimo elaborato peritale.8.

Con il secondo motivo di impugnazione incidentale si deduce«art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 32,19, comma 2, legge Regione Puglia n.3/2005, del decreto interministeriale n. 1444/1968, nonché degliarticoli 32,37 e 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327».13 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026La CTU, dunque, e anche la Corte d’appello non hanno tenutoconto dell’art. 19, comma 2, della legge Regione Puglia n. 3 del 2005,laddove prevede che sono da considerarsi, comunque, semprelegalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuodelle zone omogenee di tipo A, B, C e D «comprese anche le aree astandard a essere riferite».Poiché le aree oggetto di acquisizione sanante sono tutteappartenenti ai piani particolareggiati delle zone C1-c e C1-d, zonaomogenea di tipo C, di espansione semi intensiva del Comune, l’art.19 della legge regionale n. 3 del 2005 trova applicazione al caso dispecie, essendosi formato il giudicato sulla sentenza del [OSCURATO:PERSONA],Lecce, n. 1117 del 2015, che ha stabilito che il valore delle areedebba «calcolarsi sulla base del criterio sancito dall’art. 19 dellalegge regionale pugliese n. 3/2005».Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre CTU ai solifini della determinazione del valore delle aree, muovendo dalpresupposto della loro legale edificabilità.L’art. 19 della legge Regione Puglia include testualmente tra learee edificabili quelle «a standard», per qualsiasi area ricompresanella zona di espansione semi intensiva A, B, C e D.Con riferimento alla particella n. 641 di mq 1094,00, destinatain parte a piazza ed in parte ad area residenziale, non si coglie laragione per cui la stessa non sia stato oggetto di acquisizionesanante.Per i ricorrenti, inoltre, si sarebbe dovuto tener conto dell’avvisodi accertamento IMU del 28/9/2010, con indicato il valore, in altroterreno ricadente del piano particolareggiato, di euro 40,00 m²,proprio in considerazione del certificato di destinazione urbanistica.9.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale si lamenta «art. 360,primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione14 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, della legge regionale 56/80 art. 51nonché del PRG vigente e omesso esame circa un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti in relazione a: natura dei terrenioggetto di acquisizione non retroattiva; violazione di quanto stabilitodal collegio nei quesiti posti al CTU; errore nei presupposti -conclusioni fondate su atto non valido ed efficace».Nelle conclusioni del CTU vi sarebbe un errore di caratteregiuridico, unitamente ad un errore di carattere fattuale.In primo luogo, nei quesiti assegnati al CTU, si faceva riferimentoa «quanto disposto dalla sentenza n. 1177/2015 del [OSCURATO:PERSONA] sededi Lecce»; ciò avrebbe dovuto comportare per il CTU «l’obbligo diconformarsi al giudicato in relazione ad alcuni aspetti e presuppostidella questione erano già stati oggetto di accertamento in sede digiudizio amministrativo».In particolare, il riferimento, effettuato nella sentenza del TarPuglia, alle «opere infrastrutturali stradali da realizzare, e non giàrealizzate».Inoltre, il valore delle aree doveva basarsi sul «criterio sancitodall’art. 19 legge regionale Puglia n. 3/2005».Pertanto, ad avviso dei ricorrenti incidentali, il CTU avrebbedovuto muovere nella propria indagine partendo dal presuppostoche, al momento dell’occupazione, le opere infrastrutturali non eranostate ancora realizzate sulle aree.Inoltre, i ricorrenti rammentano il complesso iter di redazione delPRG.Il CTU non avrebbe tenuto conto della successiva trasmissionedel piano approvato alla Regione Puglia, ai fini della sua definitivaapprovazione ed entrata in vigore, e, soprattutto, «della circostanzadecisiva che tale approvazione avvenne con una serie di prescrizioni15 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026inerenti (proprio) anche alle aree oggetto del presente giudizio(Delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 1489 dell’11/4/1996)».Successivamente il Comune si è conformato alle prescrizionirichieste, con delibera n. 44 del 6/7/1998 e la conseguenteapprovazione regionale del piano, con la deliberazione n. 294 del21/3/2000.Pertanto tale PRG si compone: in parte degli elaborati e allegatipresenti nel piano originariamente approvato dal Comune; per altraparte (quella relativa alle aree oggetto di giudizio) da elaborati nuovie diversi, adottati dal Comune in sede di ottemperanza alleprescrizioni impartite dalla Regione.Il CTU ha fondato la propria valutazione su una nota posta incalce alle tavole del PRG approvato, in base alla quale «lo stessoelaborato […] inoltre, vale nei limiti di adeguamento econtrodeduzioni alle prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.r.n. 1489/1996, non risultando ammissibile nella presente fase alcunaulteriore modificazione dell’azionamento, delle norme e delleprevisioni del PRG come innanzi adottato».Il CTU, dunque, interpretando tale nota, ha però «omesso diconsiderare che in essa è chiaramente specificato che gli elaboraticartografici del piano adottato valgono nei limiti di adeguamento econtrodeduzioni alle prescrizioni regionali di cui alla delibera GR1489/96».Il CTU, quindi, avrebbe fondato la prova valutazione «su uncomplesso cartografica non definitivo, che scontava (all’epoca), lamancata osservanza delle prescrizioni regionali».Per tale ragione, il CTU ha ritenuto che, decaduti i pianiparticolareggiati dopo 10 anni dalla loro approvazione, fossenecessario fare riferimento al PRG adottato nel 1988 in particolarealla tavola cartografica n. 7.16 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026Al contrario, tale tavola cartografica non era più esistente almomento di approvazione definitiva del PRG, perché assorbita daun’altra tavola, che per ciò che attiene ai terreni dei ricorrenti noncontemplava più la loro destinazione a strade, «siccome maiapprovata ed anzi espressamente rinviata al Comune dalla Regione».La valutazione del CTU e, conseguentemente l’ordinanzaimpugnata sarebbero fondate su due presupposti specificamenteerrati, sull’errata interpretazione della nota A e sul confronto dellatavola 7.La tavola 7 era stata però sostituita dalla tavola 5B, mai presa inconsiderazione dal consulente.Tale vizio è stato evidenziato al collegio «in sede di memoriaconclusionale (che valeva anche da osservazioni alla CTU, comeindicato dal collegio nell’ordinanza di rinvio per la celebrazionedell’ultimo udienza), ma nessuna pronuncia o esame è stato svoltoin merito».In realtà, la tavola 7, presa in esame dal CTU Sette, noncostituisce idoneo parametro di valutazione, essendo stata assorbitadalla tavola 5B.Infatti, la tavola 5B e indicata nell’art. 47 del NTA , ove si fariferimento alla circostanza che tale tavola è stata redatta inottemperanza alle prescrizioni, modifiche e controdeduzioni delladelibera di giunta regionale n. 1489 del 1996.Anche nella delibera n. 294 del 2000 della Regione si chiarisceche «le medesime previsioni ed indicazioni della tavola 5B inquestione sono contenute con diversi graficismi e scale dirappresentazione».Nella tavola 7 vengono rappresentate alcune previsioniurbanistiche, non approvate ed eliminate dalla Regione:circonvallazione del centro abitato, svincoli correlati, servizi di17 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026residenza sovradimensionati e vecchia denominazione delle zoneomogenee ex D4, D5, D6 e D7.Il CTU ha però erroneamente tenuto conto proprio di talielementi, reputando così esistente nel PRG la destinazioneurbanistica a strade di PRG, «probabilmente [e] perché alcuneparticelle sarebbero state destinate a servire una circonvallazione(che invece mai vi è stata né progettata, né approvata, nétantomeno realizzata), che fu bocciata integralmente dalla Regionee dunque eliminata nella versione effettivamente approvata del PRG(nel 2000)».In realtà, tutte le particelle oggetto di acquisizione sanante sonoaree destinate alla «viabilità di servizio di zona», come risulta daglielaborati cartografici approvati alla Regione e quindi «con un vincolosostanzialmente espropriativo» e non conformativo.Ed infatti, solo per le prescrizioni relative alle grandi direttricistradali riguardanti l’intero sistema della comunicazione cittadina, sipuò fare riferimento alla zonizzazione, costituendo limitazione dinatura conformativa.Aggiungono i ricorrenti che «le censure appena mosse, puranticipate in sede di osservazioni alla bozza di elaborato peritale epoi dedotte in sede di memorie conclusionali al collegio non sonostate recepite dal CTU né valorizzate in sede di decisione econseguentemente ne hanno irrimediabilmente condizionaticontenuti».10.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato.10.1.

La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che i pianiparticolareggiati adottati con le delibere del consiglio comunale alledate del 25/1/2001 e del 29/3/2001, una volta divenuti inefficaci, aisensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 1150 del 1942, per la18 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026scadenza del termine decennale, non svolgessero più alcunaultrattività, in assenza di attuazione.Per tale ragione, pur prevedendo i piani particolareggiati ilvincolo di viabilità sui terreni oggetto di acquisizione sanante, taledestinazione urbanistica sarebbe venuta meno, con il decorso deldecennio.11.

In realtà, come dedotto nel motivo di ricorso, pergiurisprudenza consolidata del giudice amministrativo, il pianoparticolareggiato diventa sì inefficace al decorso al termine di 10anni, ma rimane fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservarenella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelliesistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal pianostesso, ex art. 17 legge n. 1150 del 1942 (Cons.

Stato., sez.

IV,7/6/2024, n. 5103).Tale disposizione esprime il principio per cui la magliapianificatoria delineata dal Piano rimane comunque efficace sinoall’adozione di un diverso strumento urbanistico attuativo,quand’anche il piano che la prevede non possa più trovare attuazioneper decorso del tempo (Cons.

Stato, 10/7/2024, n. 6199; Cons.Stato, n. 5103 del 2024, cit.; Cons.

Stato., sez.

IV, 18/5/2018, n.3002; Cons.

Stato, sez.

IV, n. 4036 del 2017; Cons.

Stato, n. 6823del 2013; Cons.

Stato, sez.

IV, n. 2045 del 2012; anche Cons.

Stato.,sez.

IV, 22/10/2018, n. 5994).In altra prospettiva, la scadenza decennale di un piano riguardale sole previsioni vincolistica, ferma restando l’efficacia delleprevisioni propriamente pianificatorie (Cons.

Stato, n. 5103 del2024, cit.).Si è chiarito, dunque, che il termine decennale di efficaciaprevisto per i piani particolareggiati si applica solo alle disposizionidi contenuto espropriativo, non anche alle prescrizioni urbanistiche19 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026di piano, che rimangono pienamente operanti e vincolanti sinoall’approvazione di un nuovo piano attuativo; ne consegue che, allospirare del termine decennale di efficacia del piano particolareggiato,le prescrizioni di carattere conformativo sono ultrattive rispetto allascadenza di tale termine rimangono in vigore fino all’approvazionedella nuova strumentazione urbanistica (Cons.

Stato., sez.

IV,10/11/2020, n. 6915; Cons.

Stato., sez.

IV, 2/1/2019, n. 22).Si è anche chiarito (TAR Abruzzo, L’Aquila, 9/3/2023 n. 112) chele aree all’interno del piano particolareggiato decaduto, in forzadell’art. 17, comma 1, legge n. 1150 del 1942, non sono prive diregolamentazione urbanistica, in quanto permane la disciplina dipianificazione generale e quella di linea fondamentale ed essenzialedi pianificazione attuativa, e ciò a differenza delle aree sprovvistedella disciplina dello strumento urbanistico generale o con i vincoli diinedificabilità decaduti (zone bianche).Di talché, in presenza del piano attuativo decaduto non può chefarsi riferimento alla norma di cui all’art. 17 della legge n. 1150 del1942 (legge urbanistica) e, dunque, alle previsioni del medesimopiano, il quale perde la propria efficacia per le sole previsioni dinatura espropriativa, ma la preserva per il resto, con l’effetto diessere ultrattivo ossia di potere dettare la disciplina d’uso delterritorio (TAR Abruzzo, L’Aquila, 9/3/2023, n. 112; TAR Basilicata,Potenza, 13/2/2016, n. 108).12.

Pertanto, l’affermazione, sul punto, della Corte d’appello nonrisulta condivisibile, laddove nega ogni possibile ultrattività al pianoparticolareggiato decaduto per il decorso del termine decennale.13.

I restanti motivi di ricorso principale restano assorbiti.14.

Il primo motivo di ricorso incidentale tardivo èinammissibile.20 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/202614.1.

Invero, la valutazione delle ragioni che giustificano unprovvedimento di sostituzione dello stesso c.t.u., a norma dell'art.196 del codice di rito, è rimessa esclusivamente al giudice di meritoed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente elogicamente motivata (Cass., sez.

L, 17/2/2004, n. 3105).Ed infatti, i motivi di ricusazione del consulente tecnico conosciutidalla parte dopo la scadenza del termine per proporre l'istanza diricusazione prevista dall'art. 192 cod. proc. civ., o sopravvenuti alsuindicato termine, non possono di per sè stessi giustificare unapronuncia di nullità della relazione o di sostituzione del consulente,ma possono soltanto essere prospettati al giudice al fine di unavalutazione, a norma dell'art. 196 cod. proc. civ., dell'esistenza digravi ragioni che giustifichino un provvedimento di sostituzione; talevalutazione va compiuta in concreto, con riferimento alla relazionedel consulente, e, in quanto rientra nell'apprezzamento del giudicedel merito, è insindacabile in Cassazione (Cass., sez.

L, 26/3/1985,n. 2125).Tra l’altro, i ricorrenti incidentali lamentano l’erronea sostituzionedel primo CTU, ma si limitano ad affermare che «[l]’amministrazionecomunale al di fuori di qualsiasi termine di legge, a ridosso dellasuccessiva udienza depositava una istanza di rinnovazione della CTUe sorprendentemente il Collegio, in data 24 ottobre 2018,provvedeva a rinnovare la CTU revocando il precedente consulentepuro senza motivare in alcun modo sui gravi motivi chegiustificavano detta revoca».Precisava le ricorrenti che, pur avendo essi depositato l’istanzadi revoca dell’ordinanza di sostituzione del CTU, la Corte d’appello ladisattendeva, confermando la propria precedente decisione.Tuttavia, in violazione del principio dell’autosufficienza, iricorrenti non riportano, neppure per stralcio, il contenuto degli atti21 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026processuali indicati, e soprattutto del provvedimento di revoca delprimo CTU da parte della Corte d’appello, onde consentire se lostesso era o meno motivato.15.

Il secondo motivo è infondato.19.1.

Invero, la Corte d’appello non ha menzionato in alcun modol’art. 19 della legge Regione Puglia n. 3 del 2005 che, all’art. 1,stabilisce che «[l]a presente legge regionale persegue la finalità diarmonizzare, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo Vdella parte II della Costituzione, le norme regionali in materia dipianificazione territoriale urbanistica con i principi generali efondamentali dell’ordinamento giuridico desumibili dal decreto delpresidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».L’art. 19 di tale legge regionale stabilisce, comma 1, che «[i]lrequisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare è definitocon riferimento ai criteri di cui all’art. 32, comma 1, e all’art. 37,commi 3,4,5 e 6, del d.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche».Ciò che più rileva è, però, il contenuto del comma 2 dell’art. 19,a mente del quale «[s]ono da considerarsi, comunque, semprelegalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuodelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cuial D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444] (Limiti inderogabili di densitàedilizia, di altezze, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tragli spazi destinati ad insediamenti residenziali e produttivi e spazipubblici o riservati alle attività collettive, verde pubblico a parcheggi,da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanisticio della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6agosto 1967, n. 765), comprese anche le area standard a essereriferite».Pertanto, poiché risulta pacifico tra le parti che i terreni oggettodi acquisizione sanante rientrano nella zona omogenea C, sia pure22 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026nelle sotto zone C1-c e C1-d, dovrebbe tenersi conto anche delpeculiare contenuto della legge regionale Puglia sopra citata.Si reputa che ai fini dell’edificabilità delle aree a standard, nonrileva il fatto che non siano state cedute al Comune, in quanto lacessione delle aree destinate a standard costituisce un’obbligazioneassunta dai lottizzanti, ma non interferisce sul regime delle aree dacedersi.La destinazione di aree a standard (verde pubblico, parcheggi),a corredo di un lotto edificabile, è effettuata per il futuro, quindi invista dell’incremento della dotazione di servizi.Di tale aspetto non ha tenuto conto in alcun modo la Corted’appello.19.2.

Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del2022, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 19,comma 2, della legge regione Puglia n. 3 del 2005.Ciò in quanto la disposizione regionale censurata, che conferisce,in via di assoluto automatismo, il carattere della edificabilità legalead un’area per il suo mero inserimento nel perimetro urbanizzato,incide in tal modo a livello regionale su un profilo essenziale dellostatuto della proprietà, che non tollera, in linea con l’art. 3 dellaCostituzione, irragionevole disparità di trattamento sul territorionazionale.In tal modo, dunque, i beni conformati dalla legislazioneurbanistica regionale pugliese acquisiscono, nel solo territoriointeressato, una qualità differenziata rispetto ai medesimi benicollocati in analoghi territori siti in altre regioni, senza che questoabbia alcuna attinenza con la diversità dei mercati.Infatti, altro è constatare che da una zona all’altra dell’Italia variail valore di mercato di un terreno edificabile, altro è assumere che23 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026solo in una determinata Regione un terreno in sé non edificabiledebba essere stimato come se lo fosse.19.2.

La sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2022 nonpuò travolgere i rapporti esauriti, ma, nella specie, la sentenza delTAR Puglia n. 1177 del 2015, confermata dalla sentenza del Consigliodi Stato n. 84 del 2016, che ha rigettato l’appello del Comune, è unadecisione «sui criteri» futuri, non potendo costituire cosa giudicata.La stessa si è limitata ad affermare che il valore dei beni, daindicare nel futuro ed eventuale provvedimento di acquisizionesanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 («salva la lorolegittima acquisizione, per contratto ovvero con lo strumento di cuiall’art. 42-bis d.P.R. 8 giugn 2001 n. 327»), doveva «calcolarsi sullabase del criterio sancito dall’art. 19 [OSCURATO:PERSONA] n.3/2005».20.

Il terzo motivo di ricorso incidentale tardivo è fondato.20.1.

Deve muoversi dal principio giurisprudenziale di legittimitàper cui allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mossecritiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice cheintenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione dellasentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi arichiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ovequesti a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare irilievi di parte - incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazionededucibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. –(Cass., sez. 1, 21/11/2016, n. 23637).Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alleconclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazionecon l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendonecessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni deiconsulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente24 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili,ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solopuntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza digiustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza cheometta di motivare la propria adesione acritica alle predetteconclusioni risulta affetta da nullità - nella specie, la consulenzadisposta in ordine alla determinazione dell'indennità provvisoria diesproprio era stata oggetto di una prima stesura e di un successivoimmotivato ripensamento ad opera del consulente d'ufficio, pur afronte delle specifiche contestazioni delle parti e dei loro consulenti(Cass., sez. 1, 6/6/2024, n. 15804).21.

Inoltre, l’adesione acritica da parte del giudice alleconclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d’ufficio,espletata in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi, senzafarsi carico di un’analisi comparativa, integra un vizio della sentenzache può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., risolvendosi dell’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, salvo che le conclusioni recepite siano, dasole, idonea a palesare le ragioni della scelta compiuta dal giudice(Cass., sez. 3, 26/5/2021, n. 14599; Cass., sez. 6-3, 7/9/2020, n.18598; Cass., sez. 3, 31/5/2018, n. 13770).22.

Nella specie, la Corte d’appello, non solo non ha indicato leragioni per cui ha preferito la seconda CTU rispetto alla prima, maneppure ha fornito risposta alle specifiche ed univoche osservazionidel consulente di parte dei ricorrenti, con riferimento all’esattaindividuazione della destinazione urbanistica dei terreni.23.

La specifica osservazione dei ricorrenti ha riguardato il PRGpreso in esame dal secondo CTU (cfr. note del Geom.

Natoli allegateal controricorso come documento n. 20).25 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/202623.1.

In sostanza, l’originario PRG è del 18/1/1960; il nuovo PRGrisulta adottato con la delibera di consiglio comunale n. 49 del 1988,seguito poi da modifiche, alle norme tecniche di attuazione delregolamento edilizio del piano adottato, portate dalle delibere n. 18del 1991 e n. 18 del 1992.Tali deliberazioni n. 18 del 1991 n. 18 del 1992 sono state inviatealla Regione per l’approvazione, ma vennero sottoposte aprescrizioni e modifiche con la delibera di giunta regionale n. 1489del 1996.23.2.

Ciò che più rileva, è, però, la delibera della GiuntaRegionale n. 1489 dell’11/4/1996 con cui è stato approvato il PRG,ma «con prescrizioni e modifiche d’Ufficio tese a ricondurre le scelteurbanistiche comunali nell’ambito delle disposizioni legislative,normative e regolamentari vigenti in materia» (cfr. anche documenton. 21 allegato al controricorso, punto

3.1.3. Viabilità «non siritengono urbanisticamente ed economicamente giustificate le nuoveprevisioni di viabilità di circonvallazione del centro abitato e svincolicorrelati, risultate dette previsioni sovradimensionate rispetto alleeffettive esigenze fabbisogni dell’ambito comunale»).23.3.

Successivamente il Comune ha adottato le prescrizionirichieste con la delibera di consiglio comunale n. 44 del 6/7/1998.24.

V’è stata poi la successiva approvazione regionale del piano,con la deliberazione di giunta regionale n. 294 del 21/3/2000,specificando però che in quella fase il PRG non poteva esseremodificato, sicché tali modifiche «dovevano essere rimandate o auna variante o alla fase attuativa dei PP».24.1.

Con l’approvazione dei piani particolareggiati, nel marzodel 2001, il Comune ha provveduto a riportare le modifiche eprescrizioni, adempiendo a quanto stabilito dalla Regione.26 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/202624.2.

Pertanto, il PRG si è caratterizzato da una natura complessae stratificata.25.

Da un lato, vi erano gli elaborati e gli allegati presenti nelpiano originariamente approvato dal Comune; dall’altro, conriferimento specifico alle aree oggetto del giudizio, vi erano elaboratinuovi e diversi, adottati dal Comune in sede di ottemperanza alleprescrizioni impartite dalla Regione.25.1.

Il CTU non ha tenuto conto delle modifiche richieste dallaRegione, successivamente eseguite dal Comune, proprio in relazionealla viabilità.Ha dunque utilizzato gli elaborati progettuali relativi all’originarioPRG, prima delle modifiche richieste dalla Regione, mentre avrebbedovuto utilizzare gli elaborati progettuali allegati al PRG, una voltache il Comune avesse adempiuto alle prescrizioni della Regione.Ciò, in quanto il CTU ha fondato il proprio convincimento su unanota posta in calce alle tavole del PRG approvato, in base alla quale«il presente elaborato ha valenza meramente esplicativa delleprevisioni e norme del PRG così come modificate ed integrate aseguito della delibera di G.R. n. 1489/96, delle controdeduzioni dicui alla delibera di C.C. n. 44/1998 e delle determinazioni conclusiveregionali, e non sostituisce il corrispondente elaborato adottato dalComune di Avetrana con delibere di C.C. n. 49/88, n. 18/91 e n.18/92.

Lo stesso elaborato (cioè quello delle delibere 49/88, 18/91e 18/92) inoltre, vale nei limiti di adeguamento e controdeduzionialle prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.r. n. 1489/1996,non risultando ammissibile nella presente fase alcuna ulterioremodificazione dell’azzonamento, delle norme e delle previsioni delPRG come innanzi adottato […]».25.2.

In particolare, il CTU ha preso in esame la tavola 7, cheperò apparteneva al progetto originario di PRG, sostituita27 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026successivamente dalla tavola n. 5B (documento 22 allegato alcontroricorso), e dalle tavole 3a e 8 ( documento n. 24 allegato alcontroricorso), una volta che il Comune si era adeguato alleprescrizioni regionali.Nella tavola 7 è presente la viabilità, raffigurata sotto forma dicirconvallazione del centro abitato, che si colloca intorno al [OSCURATO:PERSONA], mentre nella tavola n. 5B non è più presente lacirconvallazione.La tavola 7, dopo l’adempimento da parte del Comune alleprescrizioni regionali, è stata assorbita dalla tavola 5B, mai presa inconsiderazione dal CTU.La tavola 7 è stata erroneamente considerata dal CTU Sette e poidal giudice come rappresentativa di «strade di PRG», con vincoloconformativo, in quanto svincoli correlati alla circonvallazione equindi di collegamento all’intero sistema cittadino.25.3.

Tale vizio è stato sottoposto alla Corte territoriale « in sededi memoria conclusionale (che valeva anche da osservazioni allaCTU, come indicato dal Collegio nell’ordinanza di rinvio per lacelebrazione dell’ultima udienza)».Né il CTU, né la Corte d’appello danno conto delle osservazionidel consulente di parte dei ricorrenti i quali, peraltro, si lamentanoanche delle diversità esistenti tra i due certificati emessi dallo stessocomune in ordine alla destinazione urbanistica dei beni.26.

Nel primo certificato, rilasciato nel 2015, la collocazione deibeni è all’interno della zona omogenea di tipo C, C1-c e C1-d (cfr.pagina 37 del ricorso per cassazione «ai fini della esattaindividuazione delle destinazioni di uso ed urbanistiche delle areeoccorre far riferimento ai contenuti dei relativi piani particolareggiati( C1c e C1d) nell’ambito ed all’interno dei quali sono state riportatele area standard e per servizi previsti al momento dell’adozione del28 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026Piano urbanistico generale di questo comune, giusta prescrizionedella Regione Puglia… in conformità alla detta prescrizione ed alleprevisioni del PRG adottato e di cui le sopra richiamate deliberazionidi Consiglio Comunale n. 49/1988,18/1991, n. 18/1992»).26.1.

Nel certificato rilasciato successivamente l’1/3/2018,dall’Ing.

Leuzzi, quale responsabile del settore urbanistico delComune di Avetrana, si faceva riferimento esclusivamente alladestinazione della zona a «viabilità di piano», avendo un «contenutosostanziale differente dal primo, nonostante nessun approvazione dinuovi o ulteriori strumenti urbanistici comunali (come può evincersianche dalle premesse 2 certificati) fosse nelle more intervenuta» (cfr.pagina 18 del ricorso per cassazione).In tale ultimo certificato si ometteva la circostanza che le aree dicadessero nella zona omogenea di tipo C di espansioneSemintensiva.27.

L’utilizzo della tavola 7, in luogo della tavola 5B, come purel’utilizzo del certificato del 2015, in luogo di quello del 2018, hannorilevanza decisiva ai fini della controversia, in tema di vincoliconformativi relativi alla viabilità pubblica.27.1 Deve, infatti, evidenziarsi che la distinzione tra vincolopreordinato all’espropriazione e vincolo conformativo, si staglia inmodo particolare in ambito di viabilità.27.2.

Particolarmente chiara, sul punto, la pronuncia di questaCorte n. 15519 del 7/12/2001, con cui si è chiarito che, premessoche il piano regolatore generale contiene di regola il programmagenerale di sviluppo urbanistico, e che le previsioni, necessariamentegeneriche, in esso contenute, sono condizionate dalle caratteristichefisico - geografiche del territorio comunale, la destinazione di partidel territorio a determinati usi, pur preludendo ad una possibileacquisizione pubblica dei suoli necessari, resta estranea alla vicenda29 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026espropriativa; di modo che, pur non potendosi escludere, inparticolari casi, che la destinazione di singole aree, in genere rimessaalle previsioni dello strumento di attuazione, sia direttamenteindicata dal piano generale, l'indicazione delle opere di viabilità nelpiano regolatore generale (art. 7, secondo comma, n. 1 legge 17agosto 1942 n. 1150), pur comportando un vincolo di inedificabilitàdelle parti del territorio interessate, con le relative conseguenze nellascelta del criterio di determinazione dell'indennità di esproprio nelsistema dell'art. 5-bis legge 8 agosto 1992, n. 359, basato sullaedificabilità o meno dei suoli, non concreta un vincolo preordinato adesproprio; a meno che tale destinazione non sia assimilabileall'indicazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle singolezone (art. 13 legge 1150/42), di regola rimesse allo strumento diparticolare, a carattere espropriativo.27.3.

Pertanto, il PRG può imporre sia vincoli preordinatiall’espropriazione, derivanti dalle localizzazioni, sia vincoli diinedificabilità assoluta o relativa, derivanti dalle zonizzazioni edenominati vincoli conformativi.27.3.1.

I vincoli conformativi, in particolare, non comportanoindennizzo e non decadono dopo un quinquennio.27.3.2.

I vincoli espropriativi, invece, sono soggetti alla scadenzaquinquennale, concernono beni determinati in funzione dellalocalizzazione puntuale di un’opera pubblica e sono indennizzabili.28.

Invero, i collegamenti stradali sono previsti dall’n. 1 dell’art.7, 2º comma, della legge 17/8/42, n. 1150 (contenuto del pianogenerale), in base al quale «il piano regolatore generale deveconsiderare la totalità del territorio comunale.

Esso deve indicareessenzialmente: 1) la rete delle principali vie di comunicazionestradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti».30 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026Lo strumento di attuazione del piano generale è considerato,invece, dall’art. 13 della legge n. 1150 del 1942 (contenuto dei pianiparticolareggiati), a mentre del quale «il piano regolatore generale èdevono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici diciascuna zona […]».28.1 Nel primo caso, allora, la previsione è per sua naturagenerale e risponde a scelte dettate dalla programmazione a grandilinee del territorio nelle sue direttrici di sviluppo.28.2.

Nel secondo caso, invece, si tratta di opere al servizio dellesingole zone, che rientrando nel novero delle previsioni particolari, èda ritenere siano appositamente destinate all’ablazione dei suolinecessari alla loro realizzazione, e in quanto integrante altrettantivincoli espropriativi, di esse non deve tenersi conto ai fini del calcolodell’indennità espropriativa, risentendo tali aree della naturaassegnata alla singola zona cui sono di corredo.Successivamente si è chiarito che l’inserimento delle opere diviabilità nel piano regolatore (art. 7, 2º comma, n. 1, della legge n.1150 del 1942), pur comportando un vincolo di inedificabilità delleparti del territorio assoggettate a destinazione viaria e di rispetto,non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che taledestinazione non sia assimilabile all’indicazione delle reti stradaliall’interno ed a servizio delle singole zone (art. 13 della legge n. 1150del 1942), di regola rimesso allo strumento di attuazione e, cometale, riconducibile a vincoli imposti a titolo particolare, di carattereespropriativo, in funzione non già di una generale destinazione dizona, ma della localizzazione lenticolare di un’opera pubblica,incidente su specifici beni (Cass., sez. 1, 25/9/2007, n. 19924; Cass.n. 7/12/2001, n. 15519; Cass., n. 11/1/2002, n. 296; anche Cass.,10/5/2013, n. 11236).31 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026In caso, dunque, di opere di grande viabilità che interessano unaparte rilevante del territorio comunale, il vincolo imposto dal PRGnon può essere qualificato come preordinato all’ablazione,consistendo invece in una limitazione di ordine generale che cade suuna pluralità indistinta di beni e per una finalità di interesse pubblicoche trascende i singoli interessi dei proprietari delle aree, che dunquedall’esecuzione dell’opera potranno trarre un beneficio (inmotivazione Cass. n. 19924 del 2007).29.

Nella specie, la Corte territoriale, conformandosi allerisultanze della seconda CTU, ha evidentemente ritenuto - nella suascarna motivazione - che le aree fossero sottoposte ad un vincolo dinatura conformativa, in quanto volto ad individuare nell’interoterritorio comunale le zone su cui allocare le opere pubbliche,muovendo però dall’esame della tavola n. 7, che rappresentava lacirconvallazione rispetto alla città.30.

Va dunque applicata la giurisprudenza di legittimità per cui,ai fini della determinazione del pregiudizio per la perdita delgodimento di aree occupate dalla P.A. in forza di un provvedimentolegalmente dato, assume valore decisivo la suddivisione tra areeagricole (cui sono equiparate quelle non classificabili comeedificatorie) ed aree edificabili; tra queste ultime, da individuarsi inbase alle possibilità legali ed effettive di edificazione, non rientranole zone concretamente vincolate ad un utilizzo meramentepubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.),in quanto gravate da un vincolo di destinazione che preclude aiprivati tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili allanozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello iusaedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l'ediliziaprivata esprimibile dal proprietario dell'area.

Con la conseguenza cheove una zona sia stata concretamente destinata ad un utilizzo32 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026meramente pubblicistico (tra cui rientra la viabilità), la classificazioneapporta un vincolo che preclude ai privati tutte quelle forme ditrasformazione riconducibili alla nozione tecnica di edificazione,come tali soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigentelegislazione edilizia, con l’ulteriore effetto che l’area va qualificatacome non edificabile, restando irrilevante la circostanza che ladestinazione richieda la realizzazione di strutture finalizzateunicamente alla realizzazione dello scopo pubblicistico (Cass., Sez.U., n 7454 del 2020).31.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, conrinvio alla Corte d’appello di Taranto, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbitii restanti; accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale; dichiarainammissibile il primo motivo e infondato il secondo del ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata, in ordine motivi accolti,con rinvio alla Corte d’appello di Taranto, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 16 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli33 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Cavallo e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i qualidichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative alpresente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati,elettivamente domiciliati in Roma, via A. Gallonio, n. 18, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente principale-CONTRO[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi, giusta procura speciale rilasciata nella memoria dicostituzione di nuovo difensore del 27/11/2023, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Berruti, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]1 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026d’Albore, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 326, i quali dichiaranodi voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati,elettivamente domiciliati presso lo studio legale del secondo, in Roma,corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 326-controricorrenti e ricorrenti incidentali-avverso l’ordinanza della Corte di appello di Taranto del 30/10/2019udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.CONSIDERATO CHE1. Il piano regolatore del Comune di Avetrana veniva approvatoil 18/1/1960; veniva poi modificato dal PRG n. 49 del 1988 (varianteal PRG), e successivamente con delibere n. 18 del 1991 e n. 19 del1992, inviate alla Regione per l’approvazione.La Regione, però, imponeva delle prescrizioni e delle modifichecon DGR n. 1489/1996.Il Comune procedeva a recepirle con provvedimento n. 44 del1998.La Regione, quindi, preso atto dell’avvenuto adempimento daparte del Comune alle proprie prescrizioni, approvava il PRG condelibera n. 294 del 21/3/2000.I piani particolareggiati venivano approvati il 25/1/2001 e29/3/2001, con efficacia di 10 anni, quindi fino al 29/3/2011.Gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSilvana [OSCURATO:PERSONA], quali proprietari di immobili siti nel comune diAvetrana, in catasto al foglio 26, particelle numeri 5,56,70,221,263457,641,643,644,645,648,663,666,670, dopo l’occupazione deiterreni, diffidavano il 7/8/2013 il Comune ad emettere il2 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n.327 del 2000, con il pagamento della somma di euro 1.757.320,25.2. [OSCURATO:PERSONA], Lecce, con sentenza n. 656 del 26/2/2014dichiarava illegittimo il silenzio-inadempimento serbato dall’entelocale territoriale, essendo trascorsi i termini per la conclusione delprocedimento.3. [OSCURATO:PERSONA], Lecce, con la sentenza n. 1177/2015, depositatail 14/4/2015, decideva in ordine alla richiesta di ottemperanza delgiudicato formatosi sulla sentenza del Tar n. 656 del 2014, che avevadichiarato illegittimo il silenzio inadempimento del Comune.In particolare, per quel che ancora qui rileva, richiamava ladeliberazione del Comune di Avetrana n. 9 del 29/6/2001 diapprovazione definitiva del piano particolareggiato della zonaomogenea di tipo C (C1d) di espansione semi intensiva, «implicante,peraltro, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere infrastrutturalistradali da realizzare, e non già realizzate», nel cui elencoparticellare di esproprio erano state indicate le particelle di terrenoin proprietà dei ricorrenti.Ciò dimostrava l’incompatibilità di tale situazione «con l’eccepitoperfezionamento dell’acquisto del diritto di proprietà perusucapione» vantato dal Comune.Veniva accolta dunque l’azione di annullamento, nonché quella dicondanna del Comune resistente alla restituzione ai ricorrenti deiterreni illecitamente occupati, previa riduzione in pristino, nonché alrisarcimento del danno mediante corresponsione ai ricorrenti di unasomma da quantificare sulla base del criterio normativo di cui all’art.42-bis terzo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001.La somma era pari al 5% annuo sul valore di mercato delle aree,in relazione al periodo temporale decorrente dal giorno in cuil’occupazione era divenuta illegittima (29/3/2006) sino a quello in3 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026cui il Comune avrebbe disposto la restituzione delle aree, salva laloro legittima acquisizione, per contratto oppure con lo strumento dicui all’art. 42-bis citato.4. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 840 del 2016, rigettaval’appello avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA]Lecce, n. 1177 del 2015.5. Veniva dunque emesso dal Comune di Avetrana, conprovvedimento n. 17 del 10/4/2017, il decreto di acquisizionesanante, ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con attribuzioneai terreni della natura agricola e con la previsione dell’importo totaledell’indennizzo pari ad euro 22.449,29, di cui euro 11.171,73 a titolodi indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, euro 6015,65 a titolo dirisarcimento danni, per il periodo dal 29/6/2006 al 31/10/2016, euro1117, 71 (10%) a titolo di danno non patrimoniale, ed euro 4144,77per interessi legali.6. Avverso il decreto proponevano opposizione alla stima iproprietari, deducendo la natura edificabile dei terreni e chiedendol’indennizzo pari ad euro 3.224.604,00, per la superficie complessivadi mq 42.249 o, in subordine, di euro 2.681.208,00, per la superficiedi mq 37.239.6.1. Veniva espletata una prima CTU da parte del geometraNardelli, il quale determinava l’indennizzo nella somma di euro3.757.962,12, seguita da altra CTU redatta dall’Ing. Sette.Nella seconda CTU la superficie complessiva veniva indicata inmq 37.239, di cui mq 23.241, per terreni destinati alla viabilità, convincolo di inedificabilità assoluta; mq 12.455, quali terreni situati inzona omogenea C, C1-c e C1-d, in zona di espansione semiestensiva(dunque era edificabile); mq 1375 in zona di verde e di rispetto, oveera vietata qualsiasi costruzione; mq 168, per parchi, giochi e sport,reputata edificabile.4 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026La superficie edificabile veniva quantificata in base al valore dieuro 36,95 a metro quadrato, quindi in euro 466.419,85 (mq 12.623X 36,95).L’area non edificabile era pari a mq 24.316 (23.241+ 1375).Pertanto, l’area non edificabile era di euro 108.802,72 (euro 4,42m² X 24.316).Il valore dei terreni era complessivamente di euro 575.222,57(euro 108.802,37 + 466.419,85).Il pregiudizio non patrimoniale era pari al 10%, quindi euro57.522,25; il risarcimento del danno era pari al 5%, quindi ad euro316.372,41.L’indennizzo totale era di euro 949.117,23.7. La Corte d’appello di Lecce emetteva ordinanza del30/10/2019.Evidenziava che i piani particolareggiati, adottati con ledeliberazioni del consiglio comunale alle date del 25/1/2001 e29/3/2001, erano divenuti inefficaci, ex art. 17, comma 1, dellalegge n. 1150 del 1942, per la scadenza del termine decennale, inordine alle previsioni che non avevano avuto attuazione (opere diurbanizzazione, edificazione residenziale).Nessuna ultrattività poteva riconoscersi ai piani, una voltascaduto il termine decennale, senza che avessero ricevutoResiduava dunque solo la possibilità di costruzioni coerenti conle previsioni del PRG, approvato dalla giunta regionale conprovvedimento n. 294 del 21/3/2000.Per la Corte d’appello, in base al PRG vigente nel comune diAvetrana, dei terreni acquisiti, mq 23.241 ricadevano nelle areedestinate a viabilità, mq 12.455 ricadevano in zone di espansionesemi intensiva (zone C1, ove erano ammessi residenze, alberghi,5 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026negozi, attività artigianali), mq 1375 in zone di verde di rispetto, mq168 in zona S2, parchi, giochi e sport (palestre, piscine, attrezzaturesportive), sicché alla data della delibera erano edificabili solamentele aree incluse nella zona omogenea C1 e nella zona S2, estese percomplessivi mq 12.323.L’importo complessivo era dunque di euro 949.117,23, sullascorta della seconda CTU.8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilComune di Avetrana, depositando anche memoria scritta.9. Hanno resistito con controricorso i proprietari dei terreni,proponendo anche ricorso incidentale, depositando anche memoriascritta.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la«violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, della legge1150/42, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., inquanto in spregio della suddetta norma, la Corte d’appello haerroneamente ritenuto decaduta la destinazione a viabilità pubblicaimpressa dalle aree dei piani particolareggiati di attuazione dellazona C1-c, C1-d, a seguito della scadenza del termine decennale diefficacia dei suddetti piani attuativi».La Corte territoriale, richiamando l’art. 17 della legge n. 1150 del1942, ha ritenuto che la destinazione a viabilità delle aree previstedai piani particolareggiati della zona C1-c, C1-d, approvati condelibera del consiglio comunale n. 9 del 29/6/2001, sia decaduta pereffetto della scadenza decennale dei piani, «a seguito della qualesarebbero realizzabili esclusivamente costruzioni residenzialiconformi alle previsioni del PRG».Tuttavia, ad avviso del ricorrente, per giurisprudenzaamministrativa, una volta scaduto il termine decennale di efficacia6 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione, sopravvivonole destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un beneprivato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale equant’altro attenga all’armonico assetto del territorio, trattandosi dimisure che devono rimanere inalterate sino all’intervento di unanuova pianificazione (si cita, tra le altre, Consiglio di Stato, sentenzan. 22 del 2019).Ciò che viene meno, dunque, alla scadenza del terminedecennale di efficacia, è la dichiarazione di pubblica utilità insitanell’adozione dei piani particolareggiati, con conseguenteconsumazione del potere espropriativo della PA, «mentre ladestinazione d’uso delle aree, imposta dallo strumento attuativo,permane sino a nuova disciplina».esercitato, l’assetto urbanistico dell’area rimane definito nei terministabiliti dal piano attuativo.L’ultrattività dei piani particolareggiati riguarderebbe anche ledestinazioni pubbliche previste agli stessi, sicché, nella specie, lascadenza dei piani particolareggiati della zona C1-c e C1-d «non hafatto venir meno la zonizzazione a strade (mq 12.455) dei terreni diproprietà dei germani [OSCURATO:PERSONA]».Per tale ragione, la superficie delle aree non edificabili non èquella di mq 24.616, come indicato dalla Corte d’appello, ma di mq37.071 (23.241 + 12.455 + 1375).2. Con il secondo motivo di impugnazione principale si lamentala «violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., per omesso esame su fatti discussi e decisivi aifini della controversia; si censura l’operato del giudice del merito inquanto, nonostante siano state sollevate specifiche eccezioni allaCTU relativamente all’attuazione dei piani particolareggiati prima7 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026della scadenza decennale, e alla circostanza che in ogni caso ancheil PRG vigente destina a strade le aree di proprietà dei [OSCURATO:PERSONA], harecepito acriticamente l’elaborato peritale senza fornire alcunamotivazione in ordine ai punti contestati».Pur essendo assorbente il primo motivo, il provvedimentoimpugnato sarebbe viziato sotto l’ulteriore profilo indicato in rubrica.Ad avviso del ricorrente principale, ove siano state sollevatecensure dettagliate e non generiche all’operato del CTU, questi hal’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata allespecifiche critiche sollevate.La Corte d’appello si è limitata a rinviare, per ogni ulteriorequestione, «all’analisi ed alle motivazioni peritali, dalle quali nonesiste valido motivo per discostarsi».La Corte d’appello ha recepito nella sua decisione anche gli esitidella CTU, nella parte in cui il perito ha sostenuto che, nella porzionerelativa alla viabilità, i piani particolareggiati non sarebbero statiaffermazione sia stata espressamente criticata sia in sede diosservazioni alla CTU […] e pag. 6 osservazioni dei Consulenti diParte del Comune di Avetrana […] sia negli scritti difensivi conclusivi[…]».Per il ricorrente, dunque, per effetto della lottizzazione abusivarealizzata dal dante causa dei germani [OSCURATO:PERSONA], i terreni erano statigià trasformati a strada pubblica in epoca antecedente alla scadenzadel termine di efficacia dei piani particolareggiati (2011), sicchéavrebbe errato il CTU a non ritenere attuate a tale data le previsionidegli strumenti urbanistici attuativi, nella parte relativa i suoli deiPasanisi.La dimostrazione si ricaverebbe dalla relazione del responsabiledel settore lavori pubblici del Comune di Avetrana, «in cui viene8 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026scadenza dei PP.PP.».Di qui il vizio di motivazione.Inoltre, il ricorrente ha contestato l’elaborato peritale anche conriferimento alla porzione di terreni pari a mq 12.455, di cui è stataritenuta la natura edificabile.Dal certificato di destinazione urbanistica del 2/12/2015, redattodall’Ing. [OSCURATO:PERSONA], infatti, emergerebbe che i terreniricadevano nella viabilità di piano della zona C1-c o C1-d «indestinazione delle aree tra strumento generale e strumento attuativotrova peraltro conferma negli elaborati grafici ed, in particolare, nellatavola 7».3. Con il terzo motivo di impugnazione principale si deduce «sullaquantificazione del ristoro economico ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/01.Violazione dell’art. 37, comma 4, d.P.R. 327/01, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto, stante la destinazionepubblicistica a viabilità delle aree, prevista sia dai PP.PP. che dallaPRG vigente, le stesse ai sensi della citata norma dovevano esserestimate al valore non edificabile, contrariamente a quanto stabilitodalla Corte in base alla CTU».La valutazione complessiva dell’indennità in euro 949.117,23risulterebbe viziata dalla circostanza che mq 12.455 - come dettodestinate a strada, sia dal PP.PP. che dal PRG vigente - sono statistimati al valore edificabile, in contrasto con l’art. 37, comma 4, deld.P.R. n. 327 del 2001.Nella specie, le aree sono destinate a viabilità pubblica dal pianoparticolareggiato e non sono edificabili, in quanto la tipizzazione astrade prevista dagli strumenti urbanistici costituisce un vincolo di9 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026zonizzazione preclusivo della realizzazione di edifici o manufatti dinatura privata».Deve essere esclusa l’edificabilità nell’ipotesi in cui gli strumentiurbanistici hanno vincolato la zona ad un uso meramentepubblicistico, come viabilità e verde pubblico.4. Con il quarto motivo di impugnazione principale si deduce la«violazione dell’art. 32, comma 1, e dell’art. 42-bis del d.P.R.327/01, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nullitàdella sentenza per manifesta illogicità e incoerenza della motivazionein relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si contesta, sottotale profilo, l’ordinanza impugnata in quanto il giudice del merito,dopo aver optato per il sistema di stima comparativo, si è discostatodal principio fondamentale dallo stesso imposto, ossia quello dieffettuare la comparazione tra immobili omogenei aventi la stessadella realtà materiale esistente».La Corte territoriale avrebbe ritenuto corretto determinare ilvalore dei suoli attraverso la comparazione con quello dei terreniedificabili della zona, «sganciando tale raffronto da ogni valutazionedella realtà materiale, e quindi dalle concrete potenzialità edificatoriedelle aree di proprietà [OSCURATO:PERSONA]».La circostanza che i terreni siano edificabili «non significa chetutti i terreni compresi in un ambito zonale debbano avere ugualevalore di mercato», in quanto l’attitudine edificatoria «va da unminimo tendente a zero, ad un massimo, con una gamma disituazioni intermedie su cui incide in maniera determinantel’edificabilità effettiva quale possibilità del suolo di essere sfruttato econcretamente destinato a fini edificatori».10 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026L’utilizzo del metodo comparativo comporta che il confronto trale aree debba avvenire nell’ambito di immobili omogenei, ossia cheabbiano le stesse possibilità di sfruttamento urbanistico.La Corte territoriale, invece, ha comparato il valore delle aree deiPasanisi destinate a strade, con quello di terreni con attitudine adessere utilizzate per l’edificazione residenziale, in palese violazionedel principio della omogeneità del raffronto.5. Con il quinto motivo di impugnazione principale si lamenta la«violazione dell’art. 1277 c.c. e dell’art. 42-bis, comma 1, d.P.R. n.327/01, sotto il profilo della natura dell’indennizzo dovuto inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendoerroneamente la Corte d’appello assoggettata rivalutazionemonetaria l’indennità liquidata, sebbene trattasi di un debito divaluta soggetto al principio nominalistico».L’adozione dell’atto acquisitivo con effetti non retroattivi è inveceespressione di un nuovo potere attribuito dalla norma la PA.L’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, dunque, prevede lacorresponsione di un indennizzo determinato in misuracorrispondente al valore del bene con riferimento al momento deltrasferimento della proprietà di esso, sicché le somme nonnecessitano di rivalutazione monetaria.6. Con il sesto motivo di impugnazione principale si deduce«errata applicazione dell’art. 91 c.p.c. violazione dell’art. 92,secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per avere la Corte d’appello applicato integralmente ilprincipio della soccombenza della liquidazione delle speseprocessuali, nonostante l’accoglimento solo parziale della domandaproposta dai ricorrenti».A fronte della domanda dei [OSCURATO:PERSONA], contenuta nell’atto diopposizione, con la richiesta di euro 3.224.604,00, o in subordine, di11 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026euro 2.681.208,00, in ragione dell’asserita edificabilità di tutti iterreni, vi è stata accoglimento solo parziale da parte della Corteterritoriale.L’accoglimento solo parziale delle richieste comportal’illegittimità della condanna alle spese posta unicamente a carico delComune di Avetrana.Si tratterebbe, invece, di soccombenza reciproca, dovendosidisporre la compensazione delle spese.7. Con il primo motivo di impugnazione incidentale tardivo iricorrenti incidentali deducono «Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c.».I ricorrenti incidentali deducono di aver depositato un’istanza direvoca dell’ordinanza con cui era stata rinnovata la CTU, disattesadalla Corte d’appello.Il nuovo CTU ha notevolmente ridotto la somma accertata dalprecedente consulente tecnico.Nelle more è stata presentata denuncia-querela contro lacertificazione rilasciata dall’Ing. Leuzzi per falso ideologico.Ed infatti, con il ricorso introduttivo del giudizio di opposizionealla stima, i [OSCURATO:PERSONA], a sostegno dell’opposizione, avevanodepositato un certificato di destinazione urbanistica richiesto il12/10/2015 e rilasciato il 2/12/2015 dal precedente responsabile delprocedimento, Ing. [OSCURATO:PERSONA].Da tale certificato emergeva che tutte le particelle ricadevanonella zona omogenea di tipo C1-c e C1-d, di espansione semiintensiva, alcune come viabilità di piano, altre come zona omogeneaE2 verde agricolo di tipo B, 2 come zona per parchi giochi e sportIn base a tale certificato, tutte le particelle risultavano edificabili,con le sole «prescrizioni risultanti dall’allegata tabella dei dati12 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026urbanistici di cui al punto 2.1 delle norme tecniche di attuazione delPiano particolareggiato della zona omogenea C1-c e C1-d».Tuttavia, un altro certificato è stato depositato tardivamentedalla difesa dell’ente locale territoriale, emesso a due anni di distanzadal primo, dal medesimo organo del Comune, anche se sostituito dadiverso funzionario, Ing. Leuzzi, a richiesta del 27/2/2018, con un«contenuto sostanziale differente dal primo» e ciò «nonostantenessuna approvazione di nuovi o ulteriori strumenti urbanisticicomunali (come può evincersi anche dalle premesse ai duecertificati) fosse nelle more intervenuta».La Corte d’appello ha preso in considerazione l’unico certificato,nell’ordinanza di revoca del CTU, omettendo la circostanza che learee ricadevano nella zona omogenea di tipo C di espansione semiintensiva, omettendo ogni riferimento alle «prescrizioni risultantidalla tabella dei dati urbanistici di cui al punto 2.1 delle normetecniche di attuazione del Piano particolareggiato della zonaomogenea C1-c e C1-d».L’estensore del nuovo certificato prodotto in giudizio, Ing. Leuzzi,era stato, almeno sino al giorno in cui si era tenuta la prima riunionedi CTU, il consulente tecnico di parte nominato dal Comune, primadi essere sostituito da altri.Ciononostante, la Corte d’appello aveva provveduto alla revocadel primo CTU.La Corte di merito avrebbe dovuto fondare la sua decisione sulprimo elaborato peritale.8. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale si deduce«art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 32,19, comma 2, legge Regione Puglia n.3/2005, del decreto interministeriale n. 1444/1968, nonché degliarticoli 32,37 e 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327».13 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026La CTU, dunque, e anche la Corte d’appello non hanno tenutoconto dell’art. 19, comma 2, della legge Regione Puglia n. 3 del 2005,laddove prevede che sono da considerarsi, comunque, semprelegalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuodelle zone omogenee di tipo A, B, C e D «comprese anche le aree astandard a essere riferite».Poiché le aree oggetto di acquisizione sanante sono tutteappartenenti ai piani particolareggiati delle zone C1-c e C1-d, zonaomogenea di tipo C, di espansione semi intensiva del Comune, l’art.19 della legge regionale n. 3 del 2005 trova applicazione al caso dispecie, essendosi formato il giudicato sulla sentenza del [OSCURATO:PERSONA],Lecce, n. 1117 del 2015, che ha stabilito che il valore delle areedebba «calcolarsi sulla base del criterio sancito dall’art. 19 dellalegge regionale pugliese n. 3/2005».Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre CTU ai solifini della determinazione del valore delle aree, muovendo dalpresupposto della loro legale edificabilità.L’art. 19 della legge Regione Puglia include testualmente tra learee edificabili quelle «a standard», per qualsiasi area ricompresanella zona di espansione semi intensiva A, B, C e D.Con riferimento alla particella n. 641 di mq 1094,00, destinatain parte a piazza ed in parte ad area residenziale, non si coglie laragione per cui la stessa non sia stato oggetto di acquisizionesanante.Per i ricorrenti, inoltre, si sarebbe dovuto tener conto dell’avvisodi accertamento IMU del 28/9/2010, con indicato il valore, in altroterreno ricadente del piano particolareggiato, di euro 40,00 m²,proprio in considerazione del certificato di destinazione urbanistica.9. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si lamenta «art. 360,primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione14 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, della legge regionale 56/80 art. 51nonché del PRG vigente e omesso esame circa un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti in relazione a: natura dei terrenioggetto di acquisizione non retroattiva; violazione di quanto stabilitodal collegio nei quesiti posti al CTU; errore nei presupposti -conclusioni fondate su atto non valido ed efficace».Nelle conclusioni del CTU vi sarebbe un errore di caratteregiuridico, unitamente ad un errore di carattere fattuale.In primo luogo, nei quesiti assegnati al CTU, si faceva riferimentoa «quanto disposto dalla sentenza n. 1177/2015 del [OSCURATO:PERSONA] sededi Lecce»; ciò avrebbe dovuto comportare per il CTU «l’obbligo diconformarsi al giudicato in relazione ad alcuni aspetti e presuppostidella questione erano già stati oggetto di accertamento in sede digiudizio amministrativo».In particolare, il riferimento, effettuato nella sentenza del TarPuglia, alle «opere infrastrutturali stradali da realizzare, e non giàrealizzate».Inoltre, il valore delle aree doveva basarsi sul «criterio sancitodall’art. 19 legge regionale Puglia n. 3/2005».Pertanto, ad avviso dei ricorrenti incidentali, il CTU avrebbedovuto muovere nella propria indagine partendo dal presuppostoche, al momento dell’occupazione, le opere infrastrutturali non eranostate ancora realizzate sulle aree.Inoltre, i ricorrenti rammentano il complesso iter di redazione delPRG.Il CTU non avrebbe tenuto conto della successiva trasmissionedel piano approvato alla Regione Puglia, ai fini della sua definitivaapprovazione ed entrata in vigore, e, soprattutto, «della circostanzadecisiva che tale approvazione avvenne con una serie di prescrizioni15 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026inerenti (proprio) anche alle aree oggetto del presente giudizio(Delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 1489 dell’11/4/1996)».Successivamente il Comune si è conformato alle prescrizionirichieste, con delibera n. 44 del 6/7/1998 e la conseguenteapprovazione regionale del piano, con la deliberazione n. 294 del21/3/2000.Pertanto tale PRG si compone: in parte degli elaborati e allegatipresenti nel piano originariamente approvato dal Comune; per altraparte (quella relativa alle aree oggetto di giudizio) da elaborati nuovie diversi, adottati dal Comune in sede di ottemperanza alleprescrizioni impartite dalla Regione.Il CTU ha fondato la propria valutazione su una nota posta incalce alle tavole del PRG approvato, in base alla quale «lo stessoelaborato […] inoltre, vale nei limiti di adeguamento econtrodeduzioni alle prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.r.n. 1489/1996, non risultando ammissibile nella presente fase alcunaulteriore modificazione dell’azionamento, delle norme e delleprevisioni del PRG come innanzi adottato».Il CTU, dunque, interpretando tale nota, ha però «omesso diconsiderare che in essa è chiaramente specificato che gli elaboraticartografici del piano adottato valgono nei limiti di adeguamento econtrodeduzioni alle prescrizioni regionali di cui alla delibera GR1489/96».Il CTU, quindi, avrebbe fondato la prova valutazione «su uncomplesso cartografica non definitivo, che scontava (all’epoca), lamancata osservanza delle prescrizioni regionali».Per tale ragione, il CTU ha ritenuto che, decaduti i pianiparticolareggiati dopo 10 anni dalla loro approvazione, fossenecessario fare riferimento al PRG adottato nel 1988 in particolarealla tavola cartografica n. 7.16 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026Al contrario, tale tavola cartografica non era più esistente almomento di approvazione definitiva del PRG, perché assorbita daun’altra tavola, che per ciò che attiene ai terreni dei ricorrenti noncontemplava più la loro destinazione a strade, «siccome maiapprovata ed anzi espressamente rinviata al Comune dalla Regione».La valutazione del CTU e, conseguentemente l’ordinanzaimpugnata sarebbero fondate su due presupposti specificamenteerrati, sull’errata interpretazione della nota A e sul confronto dellatavola 7.La tavola 7 era stata però sostituita dalla tavola 5B, mai presa inconsiderazione dal consulente.Tale vizio è stato evidenziato al collegio «in sede di memoriaconclusionale (che valeva anche da osservazioni alla CTU, comeindicato dal collegio nell’ordinanza di rinvio per la celebrazionedell’ultimo udienza), ma nessuna pronuncia o esame è stato svoltoin merito».In realtà, la tavola 7, presa in esame dal CTU Sette, noncostituisce idoneo parametro di valutazione, essendo stata assorbitadalla tavola 5B.Infatti, la tavola 5B e indicata nell’art. 47 del NTA , ove si fariferimento alla circostanza che tale tavola è stata redatta inottemperanza alle prescrizioni, modifiche e controdeduzioni delladelibera di giunta regionale n. 1489 del 1996.Anche nella delibera n. 294 del 2000 della Regione si chiarisceche «le medesime previsioni ed indicazioni della tavola 5B inquestione sono contenute con diversi graficismi e scale dirappresentazione».Nella tavola 7 vengono rappresentate alcune previsioniurbanistiche, non approvate ed eliminate dalla Regione:circonvallazione del centro abitato, svincoli correlati, servizi di17 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026residenza sovradimensionati e vecchia denominazione delle zoneomogenee ex D4, D5, D6 e D7.Il CTU ha però erroneamente tenuto conto proprio di talielementi, reputando così esistente nel PRG la destinazioneurbanistica a strade di PRG, «probabilmente [e] perché alcuneparticelle sarebbero state destinate a servire una circonvallazione(che invece mai vi è stata né progettata, né approvata, nétantomeno realizzata), che fu bocciata integralmente dalla Regionee dunque eliminata nella versione effettivamente approvata del PRG(nel 2000)».In realtà, tutte le particelle oggetto di acquisizione sanante sonoaree destinate alla «viabilità di servizio di zona», come risulta daglielaborati cartografici approvati alla Regione e quindi «con un vincolosostanzialmente espropriativo» e non conformativo.Ed infatti, solo per le prescrizioni relative alle grandi direttricistradali riguardanti l’intero sistema della comunicazione cittadina, sipuò fare riferimento alla zonizzazione, costituendo limitazione dinatura conformativa.Aggiungono i ricorrenti che «le censure appena mosse, puranticipate in sede di osservazioni alla bozza di elaborato peritale epoi dedotte in sede di memorie conclusionali al collegio non sonostate recepite dal CTU né valorizzate in sede di decisione econseguentemente ne hanno irrimediabilmente condizionaticontenuti».10. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.10.1. La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che i pianiparticolareggiati adottati con le delibere del consiglio comunale alledate del 25/1/2001 e del 29/3/2001, una volta divenuti inefficaci, aisensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 1150 del 1942, per la18 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026scadenza del termine decennale, non svolgessero più alcunaultrattività, in assenza di attuazione.Per tale ragione, pur prevedendo i piani particolareggiati ilvincolo di viabilità sui terreni oggetto di acquisizione sanante, taledestinazione urbanistica sarebbe venuta meno, con il decorso deldecennio.11. In realtà, come dedotto nel motivo di ricorso, pergiurisprudenza consolidata del giudice amministrativo, il pianoparticolareggiato diventa sì inefficace al decorso al termine di 10anni, ma rimane fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservarenella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelliesistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal pianostesso, ex art. 17 legge n. 1150 del 1942 (Cons. Stato., sez. IV,7/6/2024, n. 5103).Tale disposizione esprime il principio per cui la magliapianificatoria delineata dal Piano rimane comunque efficace sinoall’adozione di un diverso strumento urbanistico attuativo,quand’anche il piano che la prevede non possa più trovare attuazioneper decorso del tempo (Cons. Stato, 10/7/2024, n. 6199; Cons.Stato, n. 5103 del 2024, cit.; Cons. Stato., sez. IV, 18/5/2018, n.3002; Cons. Stato, sez. IV, n. 4036 del 2017; Cons. Stato, n. 6823del 2013; Cons. Stato, sez. IV, n. 2045 del 2012; anche Cons. Stato.,sez. IV, 22/10/2018, n. 5994).In altra prospettiva, la scadenza decennale di un piano riguardale sole previsioni vincolistica, ferma restando l’efficacia delleprevisioni propriamente pianificatorie (Cons. Stato, n. 5103 del2024, cit.).Si è chiarito, dunque, che il termine decennale di efficaciaprevisto per i piani particolareggiati si applica solo alle disposizionidi contenuto espropriativo, non anche alle prescrizioni urbanistiche19 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026di piano, che rimangono pienamente operanti e vincolanti sinoall’approvazione di un nuovo piano attuativo; ne consegue che, allospirare del termine decennale di efficacia del piano particolareggiato,le prescrizioni di carattere conformativo sono ultrattive rispetto allascadenza di tale termine rimangono in vigore fino all’approvazionedella nuova strumentazione urbanistica (Cons. Stato., sez. IV,10/11/2020, n. 6915; Cons. Stato., sez. IV, 2/1/2019, n. 22).Si è anche chiarito (TAR Abruzzo, L’Aquila, 9/3/2023 n. 112) chele aree all’interno del piano particolareggiato decaduto, in forzadell’art. 17, comma 1, legge n. 1150 del 1942, non sono prive diregolamentazione urbanistica, in quanto permane la disciplina dipianificazione generale e quella di linea fondamentale ed essenzialedi pianificazione attuativa, e ciò a differenza delle aree sprovvistedella disciplina dello strumento urbanistico generale o con i vincoli diinedificabilità decaduti (zone bianche).Di talché, in presenza del piano attuativo decaduto non può chefarsi riferimento alla norma di cui all’art. 17 della legge n. 1150 del1942 (legge urbanistica) e, dunque, alle previsioni del medesimopiano, il quale perde la propria efficacia per le sole previsioni dinatura espropriativa, ma la preserva per il resto, con l’effetto diessere ultrattivo ossia di potere dettare la disciplina d’uso delterritorio (TAR Abruzzo, L’Aquila, 9/3/2023, n. 112; TAR Basilicata,Potenza, 13/2/2016, n. 108).12. Pertanto, l’affermazione, sul punto, della Corte d’appello nonrisulta condivisibile, laddove nega ogni possibile ultrattività al pianoparticolareggiato decaduto per il decorso del termine decennale.13. I restanti motivi di ricorso principale restano assorbiti.14. Il primo motivo di ricorso incidentale tardivo èinammissibile.20 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/202614.1. Invero, la valutazione delle ragioni che giustificano unprovvedimento di sostituzione dello stesso c.t.u., a norma dell'art.196 del codice di rito, è rimessa esclusivamente al giudice di meritoed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente elogicamente motivata (Cass., sez. L, 17/2/2004, n. 3105).Ed infatti, i motivi di ricusazione del consulente tecnico conosciutidalla parte dopo la scadenza del termine per proporre l'istanza diricusazione prevista dall'art. 192 cod. proc. civ., o sopravvenuti alsuindicato termine, non possono di per sè stessi giustificare unapronuncia di nullità della relazione o di sostituzione del consulente,ma possono soltanto essere prospettati al giudice al fine di unavalutazione, a norma dell'art. 196 cod. proc. civ., dell'esistenza digravi ragioni che giustifichino un provvedimento di sostituzione; talevalutazione va compiuta in concreto, con riferimento alla relazionedel consulente, e, in quanto rientra nell'apprezzamento del giudicedel merito, è insindacabile in Cassazione (Cass., sez. L, 26/3/1985,n. 2125).Tra l’altro, i ricorrenti incidentali lamentano l’erronea sostituzionedel primo CTU, ma si limitano ad affermare che «[l]’amministrazionecomunale al di fuori di qualsiasi termine di legge, a ridosso dellasuccessiva udienza depositava una istanza di rinnovazione della CTUe sorprendentemente il Collegio, in data 24 ottobre 2018,provvedeva a rinnovare la CTU revocando il precedente consulentepuro senza motivare in alcun modo sui gravi motivi chegiustificavano detta revoca».Precisava le ricorrenti che, pur avendo essi depositato l’istanzadi revoca dell’ordinanza di sostituzione del CTU, la Corte d’appello ladisattendeva, confermando la propria precedente decisione.Tuttavia, in violazione del principio dell’autosufficienza, iricorrenti non riportano, neppure per stralcio, il contenuto degli atti21 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026processuali indicati, e soprattutto del provvedimento di revoca delprimo CTU da parte della Corte d’appello, onde consentire se lostesso era o meno motivato.15. Il secondo motivo è infondato.19.1. Invero, la Corte d’appello non ha menzionato in alcun modol’art. 19 della legge Regione Puglia n. 3 del 2005 che, all’art. 1,stabilisce che «[l]a presente legge regionale persegue la finalità diarmonizzare, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo Vdella parte II della Costituzione, le norme regionali in materia dipianificazione territoriale urbanistica con i principi generali efondamentali dell’ordinamento giuridico desumibili dal decreto delpresidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».L’art. 19 di tale legge regionale stabilisce, comma 1, che «[i]lrequisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare è definitocon riferimento ai criteri di cui all’art. 32, comma 1, e all’art. 37,commi 3,4,5 e 6, del d.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche».Ciò che più rileva è, però, il contenuto del comma 2 dell’art. 19,a mente del quale «[s]ono da considerarsi, comunque, semprelegalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuodelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cuial D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444] (Limiti inderogabili di densitàedilizia, di altezze, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tragli spazi destinati ad insediamenti residenziali e produttivi e spazipubblici o riservati alle attività collettive, verde pubblico a parcheggi,da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanisticio della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6agosto 1967, n. 765), comprese anche le area standard a essereriferite».Pertanto, poiché risulta pacifico tra le parti che i terreni oggettodi acquisizione sanante rientrano nella zona omogenea C, sia pure22 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026nelle sotto zone C1-c e C1-d, dovrebbe tenersi conto anche delpeculiare contenuto della legge regionale Puglia sopra citata.Si reputa che ai fini dell’edificabilità delle aree a standard, nonrileva il fatto che non siano state cedute al Comune, in quanto lacessione delle aree destinate a standard costituisce un’obbligazioneassunta dai lottizzanti, ma non interferisce sul regime delle aree dacedersi.La destinazione di aree a standard (verde pubblico, parcheggi),a corredo di un lotto edificabile, è effettuata per il futuro, quindi invista dell’incremento della dotazione di servizi.Di tale aspetto non ha tenuto conto in alcun modo la Corted’appello.19.2. Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del2022, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 19,comma 2, della legge regione Puglia n. 3 del 2005.Ciò in quanto la disposizione regionale censurata, che conferisce,in via di assoluto automatismo, il carattere della edificabilità legalead un’area per il suo mero inserimento nel perimetro urbanizzato,incide in tal modo a livello regionale su un profilo essenziale dellostatuto della proprietà, che non tollera, in linea con l’art. 3 dellaCostituzione, irragionevole disparità di trattamento sul territorionazionale.In tal modo, dunque, i beni conformati dalla legislazioneurbanistica regionale pugliese acquisiscono, nel solo territoriointeressato, una qualità differenziata rispetto ai medesimi benicollocati in analoghi territori siti in altre regioni, senza che questoabbia alcuna attinenza con la diversità dei mercati.Infatti, altro è constatare che da una zona all’altra dell’Italia variail valore di mercato di un terreno edificabile, altro è assumere che23 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026solo in una determinata Regione un terreno in sé non edificabiledebba essere stimato come se lo fosse.19.2. La sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2022 nonpuò travolgere i rapporti esauriti, ma, nella specie, la sentenza delTAR Puglia n. 1177 del 2015, confermata dalla sentenza del Consigliodi Stato n. 84 del 2016, che ha rigettato l’appello del Comune, è unadecisione «sui criteri» futuri, non potendo costituire cosa giudicata.La stessa si è limitata ad affermare che il valore dei beni, daindicare nel futuro ed eventuale provvedimento di acquisizionesanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 («salva la lorolegittima acquisizione, per contratto ovvero con lo strumento di cuiall’art. 42-bis d.P.R. 8 giugn 2001 n. 327»), doveva «calcolarsi sullabase del criterio sancito dall’art. 19 [OSCURATO:PERSONA] n.3/2005».20. Il terzo motivo di ricorso incidentale tardivo è fondato.20.1. Deve muoversi dal principio giurisprudenziale di legittimitàper cui allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mossecritiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice cheintenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione dellasentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi arichiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ovequesti a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare irilievi di parte - incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazionededucibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. –(Cass., sez. 1, 21/11/2016, n. 23637).Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alleconclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazionecon l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendonecessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni deiconsulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente24 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili,ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solopuntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza digiustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza cheometta di motivare la propria adesione acritica alle predetteconclusioni risulta affetta da nullità - nella specie, la consulenzadisposta in ordine alla determinazione dell'indennità provvisoria diesproprio era stata oggetto di una prima stesura e di un successivoimmotivato ripensamento ad opera del consulente d'ufficio, pur afronte delle specifiche contestazioni delle parti e dei loro consulenti(Cass., sez. 1, 6/6/2024, n. 15804).21. Inoltre, l’adesione acritica da parte del giudice alleconclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d’ufficio,espletata in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi, senzafarsi carico di un’analisi comparativa, integra un vizio della sentenzache può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., risolvendosi dell’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, salvo che le conclusioni recepite siano, dasole, idonea a palesare le ragioni della scelta compiuta dal giudice(Cass., sez. 3, 26/5/2021, n. 14599; Cass., sez. 6-3, 7/9/2020, n.18598; Cass., sez. 3, 31/5/2018, n. 13770).22. Nella specie, la Corte d’appello, non solo non ha indicato leragioni per cui ha preferito la seconda CTU rispetto alla prima, maneppure ha fornito risposta alle specifiche ed univoche osservazionidel consulente di parte dei ricorrenti, con riferimento all’esattaindividuazione della destinazione urbanistica dei terreni.23. La specifica osservazione dei ricorrenti ha riguardato il PRGpreso in esame dal secondo CTU (cfr. note del Geom. Natoli allegateal controricorso come documento n. 20).25 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/202623.1. In sostanza, l’originario PRG è del 18/1/1960; il nuovo PRGrisulta adottato con la delibera di consiglio comunale n. 49 del 1988,seguito poi da modifiche, alle norme tecniche di attuazione delregolamento edilizio del piano adottato, portate dalle delibere n. 18del 1991 e n. 18 del 1992.Tali deliberazioni n. 18 del 1991 n. 18 del 1992 sono state inviatealla Regione per l’approvazione, ma vennero sottoposte aprescrizioni e modifiche con la delibera di giunta regionale n. 1489del 1996.23.2. Ciò che più rileva, è, però, la delibera della GiuntaRegionale n. 1489 dell’11/4/1996 con cui è stato approvato il PRG,ma «con prescrizioni e modifiche d’Ufficio tese a ricondurre le scelteurbanistiche comunali nell’ambito delle disposizioni legislative,normative e regolamentari vigenti in materia» (cfr. anche documenton. 21 allegato al controricorso, punto 3.1.3. Viabilità «non siritengono urbanisticamente ed economicamente giustificate le nuoveprevisioni di viabilità di circonvallazione del centro abitato e svincolicorrelati, risultate dette previsioni sovradimensionate rispetto alleeffettive esigenze fabbisogni dell’ambito comunale»).23.3. Successivamente il Comune ha adottato le prescrizionirichieste con la delibera di consiglio comunale n. 44 del 6/7/1998.24. V’è stata poi la successiva approvazione regionale del piano,con la deliberazione di giunta regionale n. 294 del 21/3/2000,specificando però che in quella fase il PRG non poteva esseremodificato, sicché tali modifiche «dovevano essere rimandate o auna variante o alla fase attuativa dei PP».24.1. Con l’approvazione dei piani particolareggiati, nel marzodel 2001, il Comune ha provveduto a riportare le modifiche eprescrizioni, adempiendo a quanto stabilito dalla Regione.26 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/202624.2. Pertanto, il PRG si è caratterizzato da una natura complessae stratificata.25. Da un lato, vi erano gli elaborati e gli allegati presenti nelpiano originariamente approvato dal Comune; dall’altro, conriferimento specifico alle aree oggetto del giudizio, vi erano elaboratinuovi e diversi, adottati dal Comune in sede di ottemperanza alleprescrizioni impartite dalla Regione.25.1. Il CTU non ha tenuto conto delle modifiche richieste dallaRegione, successivamente eseguite dal Comune, proprio in relazionealla viabilità.Ha dunque utilizzato gli elaborati progettuali relativi all’originarioPRG, prima delle modifiche richieste dalla Regione, mentre avrebbedovuto utilizzare gli elaborati progettuali allegati al PRG, una voltache il Comune avesse adempiuto alle prescrizioni della Regione.Ciò, in quanto il CTU ha fondato il proprio convincimento su unanota posta in calce alle tavole del PRG approvato, in base alla quale«il presente elaborato ha valenza meramente esplicativa delleprevisioni e norme del PRG così come modificate ed integrate aseguito della delibera di G.R. n. 1489/96, delle controdeduzioni dicui alla delibera di C.C. n. 44/1998 e delle determinazioni conclusiveregionali, e non sostituisce il corrispondente elaborato adottato dalComune di Avetrana con delibere di C.C. n. 49/88, n. 18/91 e n.18/92. Lo stesso elaborato (cioè quello delle delibere 49/88, 18/91e 18/92) inoltre, vale nei limiti di adeguamento e controdeduzionialle prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.r. n. 1489/1996,non risultando ammissibile nella presente fase alcuna ulterioremodificazione dell’azzonamento, delle norme e delle previsioni delPRG come innanzi adottato […]».25.2. In particolare, il CTU ha preso in esame la tavola 7, cheperò apparteneva al progetto originario di PRG, sostituita27 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026successivamente dalla tavola n. 5B (documento 22 allegato alcontroricorso), e dalle tavole 3a e 8 ( documento n. 24 allegato alcontroricorso), una volta che il Comune si era adeguato alleprescrizioni regionali.Nella tavola 7 è presente la viabilità, raffigurata sotto forma dicirconvallazione del centro abitato, che si colloca intorno al [OSCURATO:PERSONA], mentre nella tavola n. 5B non è più presente lacirconvallazione.La tavola 7, dopo l’adempimento da parte del Comune alleprescrizioni regionali, è stata assorbita dalla tavola 5B, mai presa inconsiderazione dal CTU.La tavola 7 è stata erroneamente considerata dal CTU Sette e poidal giudice come rappresentativa di «strade di PRG», con vincoloconformativo, in quanto svincoli correlati alla circonvallazione equindi di collegamento all’intero sistema cittadino.25.3. Tale vizio è stato sottoposto alla Corte territoriale « in sededi memoria conclusionale (che valeva anche da osservazioni allaCTU, come indicato dal Collegio nell’ordinanza di rinvio per lacelebrazione dell’ultima udienza)».Né il CTU, né la Corte d’appello danno conto delle osservazionidel consulente di parte dei ricorrenti i quali, peraltro, si lamentanoanche delle diversità esistenti tra i due certificati emessi dallo stessocomune in ordine alla destinazione urbanistica dei beni.26. Nel primo certificato, rilasciato nel 2015, la collocazione deibeni è all’interno della zona omogenea di tipo C, C1-c e C1-d (cfr.pagina 37 del ricorso per cassazione «ai fini della esattaindividuazione delle destinazioni di uso ed urbanistiche delle areeoccorre far riferimento ai contenuti dei relativi piani particolareggiati( C1c e C1d) nell’ambito ed all’interno dei quali sono state riportatele area standard e per servizi previsti al momento dell’adozione del28 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026Piano urbanistico generale di questo comune, giusta prescrizionedella Regione Puglia… in conformità alla detta prescrizione ed alleprevisioni del PRG adottato e di cui le sopra richiamate deliberazionidi Consiglio Comunale n. 49/1988,18/1991, n. 18/1992»).26.1. Nel certificato rilasciato successivamente l’1/3/2018,dall’Ing. Leuzzi, quale responsabile del settore urbanistico delComune di Avetrana, si faceva riferimento esclusivamente alladestinazione della zona a «viabilità di piano», avendo un «contenutosostanziale differente dal primo, nonostante nessun approvazione dinuovi o ulteriori strumenti urbanistici comunali (come può evincersianche dalle premesse 2 certificati) fosse nelle more intervenuta» (cfr.pagina 18 del ricorso per cassazione).In tale ultimo certificato si ometteva la circostanza che le aree dicadessero nella zona omogenea di tipo C di espansioneSemintensiva.27. L’utilizzo della tavola 7, in luogo della tavola 5B, come purel’utilizzo del certificato del 2015, in luogo di quello del 2018, hannorilevanza decisiva ai fini della controversia, in tema di vincoliconformativi relativi alla viabilità pubblica.27.1 Deve, infatti, evidenziarsi che la distinzione tra vincolopreordinato all’espropriazione e vincolo conformativo, si staglia inmodo particolare in ambito di viabilità.27.2. Particolarmente chiara, sul punto, la pronuncia di questaCorte n. 15519 del 7/12/2001, con cui si è chiarito che, premessoche il piano regolatore generale contiene di regola il programmagenerale di sviluppo urbanistico, e che le previsioni, necessariamentegeneriche, in esso contenute, sono condizionate dalle caratteristichefisico - geografiche del territorio comunale, la destinazione di partidel territorio a determinati usi, pur preludendo ad una possibileacquisizione pubblica dei suoli necessari, resta estranea alla vicenda29 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026espropriativa; di modo che, pur non potendosi escludere, inparticolari casi, che la destinazione di singole aree, in genere rimessaalle previsioni dello strumento di attuazione, sia direttamenteindicata dal piano generale, l'indicazione delle opere di viabilità nelpiano regolatore generale (art. 7, secondo comma, n. 1 legge 17agosto 1942 n. 1150), pur comportando un vincolo di inedificabilitàdelle parti del territorio interessate, con le relative conseguenze nellascelta del criterio di determinazione dell'indennità di esproprio nelsistema dell'art. 5-bis legge 8 agosto 1992, n. 359, basato sullaedificabilità o meno dei suoli, non concreta un vincolo preordinato adesproprio; a meno che tale destinazione non sia assimilabileall'indicazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle singolezone (art. 13 legge 1150/42), di regola rimesse allo strumento diparticolare, a carattere espropriativo.27.3. Pertanto, il PRG può imporre sia vincoli preordinatiall’espropriazione, derivanti dalle localizzazioni, sia vincoli diinedificabilità assoluta o relativa, derivanti dalle zonizzazioni edenominati vincoli conformativi.27.3.1. I vincoli conformativi, in particolare, non comportanoindennizzo e non decadono dopo un quinquennio.27.3.2. I vincoli espropriativi, invece, sono soggetti alla scadenzaquinquennale, concernono beni determinati in funzione dellalocalizzazione puntuale di un’opera pubblica e sono indennizzabili.28. Invero, i collegamenti stradali sono previsti dall’n. 1 dell’art.7, 2º comma, della legge 17/8/42, n. 1150 (contenuto del pianogenerale), in base al quale «il piano regolatore generale deveconsiderare la totalità del territorio comunale. Esso deve indicareessenzialmente: 1) la rete delle principali vie di comunicazionestradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti».30 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026Lo strumento di attuazione del piano generale è considerato,invece, dall’art. 13 della legge n. 1150 del 1942 (contenuto dei pianiparticolareggiati), a mentre del quale «il piano regolatore generale èdevono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici diciascuna zona […]».28.1 Nel primo caso, allora, la previsione è per sua naturagenerale e risponde a scelte dettate dalla programmazione a grandilinee del territorio nelle sue direttrici di sviluppo.28.2. Nel secondo caso, invece, si tratta di opere al servizio dellesingole zone, che rientrando nel novero delle previsioni particolari, èda ritenere siano appositamente destinate all’ablazione dei suolinecessari alla loro realizzazione, e in quanto integrante altrettantivincoli espropriativi, di esse non deve tenersi conto ai fini del calcolodell’indennità espropriativa, risentendo tali aree della naturaassegnata alla singola zona cui sono di corredo.Successivamente si è chiarito che l’inserimento delle opere diviabilità nel piano regolatore (art. 7, 2º comma, n. 1, della legge n.1150 del 1942), pur comportando un vincolo di inedificabilità delleparti del territorio assoggettate a destinazione viaria e di rispetto,non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che taledestinazione non sia assimilabile all’indicazione delle reti stradaliall’interno ed a servizio delle singole zone (art. 13 della legge n. 1150del 1942), di regola rimesso allo strumento di attuazione e, cometale, riconducibile a vincoli imposti a titolo particolare, di carattereespropriativo, in funzione non già di una generale destinazione dizona, ma della localizzazione lenticolare di un’opera pubblica,incidente su specifici beni (Cass., sez. 1, 25/9/2007, n. 19924; Cass.n. 7/12/2001, n. 15519; Cass., n. 11/1/2002, n. 296; anche Cass.,10/5/2013, n. 11236).31 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026In caso, dunque, di opere di grande viabilità che interessano unaparte rilevante del territorio comunale, il vincolo imposto dal PRGnon può essere qualificato come preordinato all’ablazione,consistendo invece in una limitazione di ordine generale che cade suuna pluralità indistinta di beni e per una finalità di interesse pubblicoche trascende i singoli interessi dei proprietari delle aree, che dunquedall’esecuzione dell’opera potranno trarre un beneficio (inmotivazione Cass. n. 19924 del 2007).29. Nella specie, la Corte territoriale, conformandosi allerisultanze della seconda CTU, ha evidentemente ritenuto - nella suascarna motivazione - che le aree fossero sottoposte ad un vincolo dinatura conformativa, in quanto volto ad individuare nell’interoterritorio comunale le zone su cui allocare le opere pubbliche,muovendo però dall’esame della tavola n. 7, che rappresentava lacirconvallazione rispetto alla città.30. Va dunque applicata la giurisprudenza di legittimità per cui,ai fini della determinazione del pregiudizio per la perdita delgodimento di aree occupate dalla P.A. in forza di un provvedimentolegalmente dato, assume valore decisivo la suddivisione tra areeagricole (cui sono equiparate quelle non classificabili comeedificatorie) ed aree edificabili; tra queste ultime, da individuarsi inbase alle possibilità legali ed effettive di edificazione, non rientranole zone concretamente vincolate ad un utilizzo meramentepubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.),in quanto gravate da un vincolo di destinazione che preclude aiprivati tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili allanozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello iusaedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l'ediliziaprivata esprimibile dal proprietario dell'area. Con la conseguenza cheove una zona sia stata concretamente destinata ad un utilizzo32 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15195/2020Numero sezionale 4406/2025Numero di raccolta generale 8580/2026Data pubblicazione 07/04/2026meramente pubblicistico (tra cui rientra la viabilità), la classificazioneapporta un vincolo che preclude ai privati tutte quelle forme ditrasformazione riconducibili alla nozione tecnica di edificazione,come tali soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigentelegislazione edilizia, con l’ulteriore effetto che l’area va qualificatacome non edificabile, restando irrilevante la circostanza che ladestinazione richieda la realizzazione di strutture finalizzateunicamente alla realizzazione dello scopo pubblicistico (Cass., Sez.U., n 7454 del 2020).31. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, conrinvio alla Corte d’appello di Taranto, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbitii restanti; accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale; dichiarainammissibile il primo motivo e infondato il secondo del ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata, in ordine motivi accolti,con rinvio alla Corte d’appello di Taranto, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 16 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli33 RG n. 15195/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 08580/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris