CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17362/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. li difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 1°aprile 2022, che aveva confermato la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art.707 cod. pen. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la sentenza di appello, come quella di primo grado, non aveva applicato correttamente la misura della riduzione della pena prevista per i reati contravvenzionali, avendo ridotto la pena di un terzo anziché della metà. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata deve essere annullata, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. 1.1 Si deve infatti ribadire che "qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello)" (Sez.U., n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 — 01) Considerato che per distinguere il concetto di pena illegale da quello di pena illegittima si è resa necessaria una pronuncia resa a Sezioni Unite di questa Corte, intervenuta oltretutto dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio, il motivo di ricorso non appare manifestamente infondato, anche alla luce del fatto che, seppure non fosse stato proposto nell'atto di appello un motivo specifico sul punto, era stata comunque contestata l'eccessività della pena; pertanto, essendo nelle more del giudizio di cassazione maturato il termine di prescrizione del reato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.