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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 30685/2026

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a Corte di appello di Ancona;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso;lette le conclusioni formulate nella memoria datata 25/06/2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Gramenzi, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona haconfermato la sentenza di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di evasione.2.

Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.Il ricorrente deduce la violazione di norme processuali la cui osservanza èprevista a pena di nullità (artt. 159, 178, lettera c), 179, 185, 598-ter e 601 cod.proc. pen.).Il ricorrente evidenzia che il decreto di citazione per il giudizio di appello èstato notificato al difensore a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen.Sennonché, tale forma di notificazione dell’atto introduttivo è nulla.Essa si fonda su un decreto di irreperibilità nullo, poiché emesso in data10/12/2025 all’esito di ricerche del tutto insufficienti: dell’imputato era noto illuogo di nascita (all’estero); l’imputato – nella richiesta di ammissione al patrocinioa spese dello Stato – aveva comunicato anche il luogo di residenza all’estero; allamedesima istanza erano altresì allegate le copie dei documenti italiani cheindicavano il luogo di dimora in Italia.

Le ricerche dell’imputato sono state dunquedel tutto insufficienti, con conseguente nullità del decreto di irreperibilità, che siriverbera nella nullità degli atti ad esso successivi.Il giudizio di appello è conseguentemente nullo essendo stato celebratononostante la mancata citazione a giudizio dell’imputato appellante.3.

Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.4.

Il ricorrente ha replicato alle conclusioni del Pubblico ministero conmemoria depositata il 26/06/2026.5.

Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Dall’esame degli atti processuali – cui questa Corte ha diretto accesso, inragione della tipologia di vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 – 01) – risulta che:(i) in data 08/04/2024, [OSCURATO:PERSONA] – successivamente allaemissione della sentenza di primo grado – ha nominato proprio difensore di fiducial’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], conferendogli il potere diimpugnare la sentenza di condanna del 02/04/2024, emessa dal Tribunale di AscoliPiceno;(ii) con lo stesso atto, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato domicilio presso lapropria abitazione, in Sant’Omero, in via Giovanni XXIII n. 5;(iii) il decreto di citazione a giudizio di appello è stato emesso in data12/03/2025 e fissa l’udienza per la celebrazione del giudizio alla data del26/06/2025;(iv) in data 22/05/2025 il personale della [OSCURATO:PERSONA] di Nereto,incaricato della notificazione all’imputato del predetto decreto di citazione agiudizio ha dato atto dell’esito negativo del tentativo di notificazione (all’esito diripetuti accessi, in diverse fasce orarie), risultando che l’imputato si era trasferito,senza comunicare il nuovo domicilio;(v) in data 14/04/2025, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto latrattazione orale del processo di appello;(vi) in data 25/09/2025 la Cancelleria della Corte di appello di Ancona incaricail personale della [OSCURATO:PERSONA] di Nereto di provvedere ad un nuovotentativo di notifica del decreto che dispone il giudizio e del verbale di udienza del23/09/2025;(vii) in data 10/12/2025 il personale della [OSCURATO:PERSONA] di Neretocomunica l’esito negativo anche di tale tentativo di notificazione;(viii) in data 11/12/2025, il Presidente della Corte di appello di Ancona decretal’irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA];(ix) in pari data, si perfeziona la notifica del decreto di irreperibilità e deldecreto di citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA], con consegna di tali atti amezzo PEC all’Avv. [OSCURATO:PERSONA];(x) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per la trattazione dell’appello, l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], senza nulla eccepirein ordine alla ritualità della notificazione, sollecita l’accoglimento dell’appello;(xi) alla stessa udienza del 16/12/2025, la Corte di appello di Ancona emettela sentenza impugnata.2.

Alla luce delle scansioni procedimentali sopra delineate, si deve dichiarareil ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.Il ricorso si diffonde lungamente sui vizi che affliggerebbero la proceduraprodromica alla emissione del decreto di irreperibilità, ritenendo non esaustive lericerche e, dunque, viziato il relativo decreto e la conseguente notifica al difensore.Si tratta di allegazioni del tutto irrilevanti.Va infatti evidenziato che – come emerge chiaramente dagli atti – in data08/04/2024, il ricorrente ha dichiarato domicilio, ai fini della proposizionedell’appello, in ossequio alle prescrizioni dettate dall’art. 581, comma 1-ter, cod.proc. pen. (nella versione, applicabile ratione temporis, vigente prima dell’entratain vigore delle modifiche apportate alla disposizione dalla legge 9 agosto 2024, n.114).Detto domicilio è risultato poi non idoneo.Alla luce dell’intervenuta dichiarazione di domicilio, trova dunque applicazionela disciplina dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. che prevede che, «se ladichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, lenotificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore».

Tale meccanismo diperfezionamento della notificazione mediante consegna al difensore trovaun’eccezione, «quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputatonon è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato oeletto» (trovando applicazione, in tal caso, e solo in tal caso, le disposizioni degliarticoli 157 e 159).Nel caso in esame, non risultano situazioni di caso fortuito o forza maggioreche abbiano impedito al ricorrente di comunicare il mutamento del domiciliodichiarato o eletto.

Esse non sono state rappresentate al giudice di appello; essenon risultano nemmeno allegate ex post nel ricorso per cassazione ora in esame.3.

Ne discende che, nel procedimento celebrato davanti alla Corte di appello,non vi era alcuna necessità di emettere un decreto di irreperibilità, non essendoemerse situazioni riconducibili al dettato dell’art. 161, comma 4, secondo periodo,cod. proc. pen.Nel caso in esame, dunque, l’accertata inidoneità del domicilio dichiarato trovainfatti rimedio con l’applicazione del dettato dell’art. 161, comma 4, cod. proc.pen.Ciò assume rilievo decisivo, per escludere la sussistenza della dedotta nullitàdella sentenza impugnata (per asseriti vizi della vocatio in judicium); infatti, nelcaso in esame, il decreto che dispone il giudizio in favore dell’imputato è statonotificato al difensore di fiducia nominato dallo stesso interessato dopo l’emissionedella sentenza di primo grado (ossia: l’atto è stato notificato alla stessa personache sarebbe stata comunque legale destinataria dell’atto, ai sensi dell’art. 161,comma 4, cod. proc. pen.).Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi di nullità della notificazione previstedall’art. 171 cod. proc. pen. (non risultando nemmeno violate le disposizioni circala persona a cui deve essere consegnato l’atto da notificare).A ciò si deve aggiungere che – non trattandosi in ogni caso di omissione dellanotifica – il relativo vizio, anche a ritenerlo sussistente, avrebbe determinato nonuna nullità assoluta, ma una nullità di ordine generale a regime intermedio, cheavrebbe dovuto essere eccepita nei termini previsti dall’art. 182 cod. proc. pen.(in termini, tra le altre, cfr., per la puntuale motivazione, Sez. 1, n. 33143 del01/07/2025, Covella, Rv. 288787 – 01, considerato in diritto n. 1); cosa che, nelcaso di specie, non è avvenuta.4.

Il ricorso è dunque inammissibile.

Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Ancona;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso;lette le conclusioni formulate nella memoria datata 25/06/2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Gramenzi, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona haconfermato la sentenza di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di evasione.2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.Il ricorrente deduce la violazione di norme processuali la cui osservanza èprevista a pena di nullità (artt. 159, 178, lettera c), 179, 185, 598-ter e 601 cod.proc. pen.).Il ricorrente evidenzia che il decreto di citazione per il giudizio di appello èstato notificato al difensore a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen.Sennonché, tale forma di notificazione dell’atto introduttivo è nulla.Essa si fonda su un decreto di irreperibilità nullo, poiché emesso in data10/12/2025 all’esito di ricerche del tutto insufficienti: dell’imputato era noto illuogo di nascita (all’estero); l’imputato – nella richiesta di ammissione al patrocinioa spese dello Stato – aveva comunicato anche il luogo di residenza all’estero; allamedesima istanza erano altresì allegate le copie dei documenti italiani cheindicavano il luogo di dimora in Italia. Le ricerche dell’imputato sono state dunquedel tutto insufficienti, con conseguente nullità del decreto di irreperibilità, che siriverbera nella nullità degli atti ad esso successivi.Il giudizio di appello è conseguentemente nullo essendo stato celebratononostante la mancata citazione a giudizio dell’imputato appellante.3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.4. Il ricorrente ha replicato alle conclusioni del Pubblico ministero conmemoria depositata il 26/06/2026.5. Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Dall’esame degli atti processuali – cui questa Corte ha diretto accesso, inragione della tipologia di vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 – 01) – risulta che:(i) in data 08/04/2024, [OSCURATO:PERSONA] – successivamente allaemissione della sentenza di primo grado – ha nominato proprio difensore di fiducial’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], conferendogli il potere diimpugnare la sentenza di condanna del 02/04/2024, emessa dal Tribunale di AscoliPiceno;(ii) con lo stesso atto, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato domicilio presso lapropria abitazione, in Sant’Omero, in via Giovanni XXIII n. 5;(iii) il decreto di citazione a giudizio di appello è stato emesso in data12/03/2025 e fissa l’udienza per la celebrazione del giudizio alla data del26/06/2025;(iv) in data 22/05/2025 il personale della [OSCURATO:PERSONA] di Nereto,incaricato della notificazione all’imputato del predetto decreto di citazione agiudizio ha dato atto dell’esito negativo del tentativo di notificazione (all’esito diripetuti accessi, in diverse fasce orarie), risultando che l’imputato si era trasferito,senza comunicare il nuovo domicilio;(v) in data 14/04/2025, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto latrattazione orale del processo di appello;(vi) in data 25/09/2025 la Cancelleria della Corte di appello di Ancona incaricail personale della [OSCURATO:PERSONA] di Nereto di provvedere ad un nuovotentativo di notifica del decreto che dispone il giudizio e del verbale di udienza del23/09/2025;(vii) in data 10/12/2025 il personale della [OSCURATO:PERSONA] di Neretocomunica l’esito negativo anche di tale tentativo di notificazione;(viii) in data 11/12/2025, il Presidente della Corte di appello di Ancona decretal’irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA];(ix) in pari data, si perfeziona la notifica del decreto di irreperibilità e deldecreto di citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA], con consegna di tali atti amezzo PEC all’Avv. [OSCURATO:PERSONA];(x) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per la trattazione dell’appello, l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], senza nulla eccepirein ordine alla ritualità della notificazione, sollecita l’accoglimento dell’appello;(xi) alla stessa udienza del 16/12/2025, la Corte di appello di Ancona emettela sentenza impugnata.2. Alla luce delle scansioni procedimentali sopra delineate, si deve dichiarareil ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.Il ricorso si diffonde lungamente sui vizi che affliggerebbero la proceduraprodromica alla emissione del decreto di irreperibilità, ritenendo non esaustive lericerche e, dunque, viziato il relativo decreto e la conseguente notifica al difensore.Si tratta di allegazioni del tutto irrilevanti.Va infatti evidenziato che – come emerge chiaramente dagli atti – in data08/04/2024, il ricorrente ha dichiarato domicilio, ai fini della proposizionedell’appello, in ossequio alle prescrizioni dettate dall’art. 581, comma 1-ter, cod.proc. pen. (nella versione, applicabile ratione temporis, vigente prima dell’entratain vigore delle modifiche apportate alla disposizione dalla legge 9 agosto 2024, n.114).Detto domicilio è risultato poi non idoneo.Alla luce dell’intervenuta dichiarazione di domicilio, trova dunque applicazionela disciplina dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. che prevede che, «se ladichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, lenotificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore». Tale meccanismo diperfezionamento della notificazione mediante consegna al difensore trovaun’eccezione, «quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputatonon è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato oeletto» (trovando applicazione, in tal caso, e solo in tal caso, le disposizioni degliarticoli 157 e 159).Nel caso in esame, non risultano situazioni di caso fortuito o forza maggioreche abbiano impedito al ricorrente di comunicare il mutamento del domiciliodichiarato o eletto. Esse non sono state rappresentate al giudice di appello; essenon risultano nemmeno allegate ex post nel ricorso per cassazione ora in esame.3. Ne discende che, nel procedimento celebrato davanti alla Corte di appello,non vi era alcuna necessità di emettere un decreto di irreperibilità, non essendoemerse situazioni riconducibili al dettato dell’art. 161, comma 4, secondo periodo,cod. proc. pen.Nel caso in esame, dunque, l’accertata inidoneità del domicilio dichiarato trovainfatti rimedio con l’applicazione del dettato dell’art. 161, comma 4, cod. proc.pen.Ciò assume rilievo decisivo, per escludere la sussistenza della dedotta nullitàdella sentenza impugnata (per asseriti vizi della vocatio in judicium); infatti, nelcaso in esame, il decreto che dispone il giudizio in favore dell’imputato è statonotificato al difensore di fiducia nominato dallo stesso interessato dopo l’emissionedella sentenza di primo grado (ossia: l’atto è stato notificato alla stessa personache sarebbe stata comunque legale destinataria dell’atto, ai sensi dell’art. 161,comma 4, cod. proc. pen.).Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi di nullità della notificazione previstedall’art. 171 cod. proc. pen. (non risultando nemmeno violate le disposizioni circala persona a cui deve essere consegnato l’atto da notificare).A ciò si deve aggiungere che – non trattandosi in ogni caso di omissione dellanotifica – il relativo vizio, anche a ritenerlo sussistente, avrebbe determinato nonuna nullità assoluta, ma una nullità di ordine generale a regime intermedio, cheavrebbe dovuto essere eccepita nei termini previsti dall’art. 182 cod. proc. pen.(in termini, tra le altre, cfr., per la puntuale motivazione, Sez. 1, n. 33143 del01/07/2025, Covella, Rv. 288787 – 01, considerato in diritto n. 1); cosa che, nelcaso di specie, non è avvenuta.4. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
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