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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05385/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5113/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C. S.S. [OSCURATO:PERSONA] s.s. agricola, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] , tutti rappresentat i e difes i da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti, controricorrenti in via incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 330 /202 2 , depositata il 26 agosto 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto:diritto di autore - diritti connessi- produttore di fonogrammi - la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] C. S.S.

Agricola e la [OSCURATO:PERSONA] s.s. agricola, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali titolari delle rispettive aziende agricole, prop on gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, depositata il 22 marzo 2021, di reiezione dei loro (riuniti) appell i incidentali per la riforma della sentenza del locale Tribunale che l i aveva condannat i al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]del compenso di cui all’art. 73 e/o 73-bis legge aut. , nei limiti dell’importo non interessato dalla prescrizione quinquennale, in relazione alla diffusione di fonogrammi protetti mediante il circuito radiotelevisivo pertinente alle rispettive strutture ricettive; -la Corte di appello ha confermato la decisione di prime cure sia nella parte, interessata dall’appello principale, in cui aveva qualificato l’obbligazione dedotta in giudizio quale obbligazione di durata, con conseguente applicazione del termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ., sia nell e part i, interessate dagli appelli incidentali, in cui aveva ritenuto sussistente la contestata legittimazione attiva della società attrice, aveva disatteso le censure mosse avverso la sussistenza dell’obbligazione debitoria e la determinazione del compenso richiesto e aveva ritenuto priva di rilevanza la circostanza che l’attività delle imprese agricole non fosse caratterizzata da scopo di lucro; -il ricorso è affidato a cinque motiv i ; - resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. , la quale propone ricorso incidentaleaffidato a un motivo; - avverso tale ricorso incidentale i ricorrenti princ ip ali resistono con unico controricorso; -le parti deposita no memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrent i principali denuncia no l a « violazione e/o falsa applicazione degli art. 81 e 100 c.p.c. in relazione al difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione dell’art. 73, l. n. 633/1942 nonché dell’art. 1, d.P.C.m. 19 dicembre 2012. [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale o disp. prel. al Codice civile e degli artt. 2727, 2729 e 2697 del Codice civile.

Travisamento dello statuto di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei mandati conferitile dai produttori.

Omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione dell’art. 111 della Costituzione e degli articoli 112 e 132 c.p.c. e motivazione apparente»; -con tale motivo contesta no la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]. , travisandone lo statuto ed i mandati ad essa conferiti dai produttori i quali si limiterebbero a conferire il potere di agire per la repressione degli utilizzi illeciti di un fonogramma, ma non anche per la riscossione dell’equo compensoche è attività a questa non riconducibile; - evidenzia no , altresì, che l’ esercizio d el diritto all’equo compenso spetta alle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autorealle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato e che tale conferimento non poteva desumersi dalla mera qualità di socio della società costituita per lo svolgimento di siffatte attività; -il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile; - la Corte di appello, richiamando gli accertamenti operati dal Tribunale, ha rilevato che il potere rappresentativo speso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. si fondava sulla clausola statutaria che nel fare riferimento alla difesa dei produttori di fonogrammi associati contro l’ illecita utilizzazione dei diritti gestiti doveva intendersi nel senso che comprendeva anche la riscossione del compenso dovuto ex art . 73 legge aut.; - per tale motivo, ha aggiunto, « … non concorre la necessità che nei singoli mandati sia prevista anche l’attività di riscossione dei compensi, poiché attività questa già prevista nello statuto sociale della società, di cui i produttori di fonogrammi sono soci»; -orbene, quanto alla censura per motivazione apparente, si rammenta che il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale (cfr., da ultimo, Cass.16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), sicché si è chiarito che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante; -questa anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso anche le più recenti e già menzionate Cass. nn. 28930 del 2023 e 33961 del2022); - nel caso in esame la riferita motivazione della Corte di appello consente di individuare agevolmente l’ iter seguito dal giudice ed è rispettosa del cd. minimo costituzionale non palesando profili di irrisolvibile equivocità, per cui la sentenza impugnata si sottrae al vizio denunciato; - in ordine alle prospettate violazioni di legge si osserva che l’interpretazione di una clausola statutaria può essere sindacata in cassazione oltre che per vizio motivazionale, solo per violazione dei canoni ermeneutici previsti dal codice civile per l'interpretazione dei contratti(cfr. , in tema, Cass. 4 settembre 2012, n. 14475; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2637; Cass. 16 novembre 2000, n. 14859); -una siffatta censura non risulta, tuttavia, essere stata articolata e il motivo si risolve in una mera contestazione dell’interpretazione offerta dalla Corte di appello, come tale inammissibile in questa sede; -aggiungasi che, in relazione alla prova della rappresentatività, la corte territoriale ha evidenziato l’apoditticità del motivo di appello, il che è da intendere nei termini di mancata conformità al requisito di cui all’art.342 c.p.c., profilo rimasto non impugnato nella presente sede; - con il secondo motivo i ricorrenti principali deducono la « V iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, direttiva 2006/115 CE – [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione degli articoli 73, 73-bis e 79 legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché dell’art. 1, d.P.C.m. 19 dicembre 2012, sotto diverso profilo. [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. sotto diverso profilo. [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale o disp. prel. al Codice civile e degli artt. 2727, 2729 e 2697 del Codice civile.

Contestuale error in procedendo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.»; - sostengono, in particolare, che la Corte di appello avrebbe operato una indebita moltiplicazione dei compensi dei produttori fonografici e avrebbe omesso di considerare che il diritto all’equo compenso del produttore fonografico dipende dalla diffusione al pubblico del fonogramma e che tale non poteva reputarsi la riproduzione dello stesso nella camera di albergo; -evidenziano che la registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva non può essere qualificata come fonogramma e, conseguentemente, che la comunicazione al pubblico di una siffatta registrazione non conferisce il diritto alcompenso in oggetto; -contestano, infine, la decisione di appello nella parte in cui ha ritenuto che le censure contenute nell’atto di impugnazione sul punto della sufficienza dell’installazione dell’apparecchio televisivo in camera a generare il diritto all’equo compenso costituissero mera riproposizione delle argomentazionispese in primo grado e non oggetto di autonoma critica; -il motivo è infondato; - l’art 73, primo comma, legge aut. riconosce al produttore di fonogrammi, nonché agli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta neifonogrammi, il diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi; - il successivo art. 73 - bis riconosce, poi, ag li artisti interpreti o esecutori e al produttore del fonogramma utilizzato il diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a scopo non di lucro; -con specifico riferimento al requisito della comunicazione al pubblico dei fonogrammi, idoneo a far sorgere l’obbligazione di pagamento degli esercenti i pubblici servizi, deve rammentarsiche l’interpretazione del concetto di comunicazione al pubblico va intesa in senso ampio –come, peraltro, espressamente enunciato dal considerando 23 della direttiva 2001/29/CE (sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione)– avuto riguardo non solo al dato letterale, ma anche al contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui lo stesso fa parte, in particolare di assicurare un livello elevato di protezione a favore degli autori (v., in tal senso, Corte Giust.

U.E. 7 marzo 2013, C 607/11; ITV Broadcasting e a.; Corte Giust.

U.E. 4 ottobre 2011, C 403/08 e C 429/08Football [OSCURATO:PERSONA] e a.); - la nozione di comunicazione al pubblico consta di due elementi cumulativi: un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un pubblico (cfr.

Corte Giust.

U.E. 8 settembre 2016, C- 160/15, GS Media; Corte Giust.

U.E. 31 maggio 2016, C 117/15, [OSCURATO:PERSONA]; Corte Giust.

U.E. 19 novembre 2015, C 325/14, SBS Belgium; Corte Giust.

U.E. 13 febbraio 2014, C 466/12, Svensson e a.); - l’atto di comunicazione può presentarsi normalmente in due forme: la prima consiste nella trasmissione al pubblico dell’opera protetta, o del segnale che veicola tale opera, su iniziativa personale dell’autore della comunicazione; la seconda si limita alla messa a disposizione del pubblico dell’opera, in quanto i membri di tale pubblico decidono poi liberamente di avviare la trasmissione nel momento scelto; -per quanto concerne il pubblico al quale la comunicazione è rivolta, esso deve includere un numero indeterminato, ma piuttosto considerevole, di destinatari potenziali – e a tal fine può assumere rilevanza sia il numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, sia quello di coloro che possono avervi accesso in successione – e nel caso di una comunicazione al pubblico secondaria, deve trattarsi di un pubblico «nuovo», vale a dire di un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare dei diritti d’autore nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico; -la fornitura, mediante ricevitori installati nelle camere di un albergo – cui può essere assimilato un agr i turismo, rilevante nella specie, stante il carattere di struttura ricettiva – di un segnale televisivo costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, par. 1, direttiva 2001/29/CE, a nulla rilevando il carattere privato del luogo in cui avviene la comunicazione (cfr.

Corte Giust.

UE 15 marzo 2012, C-162/10, [OSCURATO:PERSONA] (Ireland) Limited; Corte Giust.

C 306/05, UE 7 dicembre 2006, SGAE); -infatti, il diritto di comunicazione al pubblico comprende la messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento che sceglie individualmente, per cui verrebbe frustrato se non riguardasse anche le comunicazioni effettuate in luoghi privati; - ne consegue che la clientela di un albergo , così come di un agriturismo, costituisce un tale pubblico nuovo ai fini dell’applicazione dell’art. 3, direttiva 29/2001/CE, non facendo parte del pubblico iniziale e accendo alle trasmissioni grazie all’atto di distribuzione indipendente dell’esercente; - va puntualizzato, in proposito, che la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della (detta) direttiva, ma che tale installazione può rendere tecnicamente possibile l’accesso del pubblico alle opere diffuse per cui se mediante apparecchi televisivi in tal modo installati l’albergo distribuisce il segnale ai suoi clienti alloggiati nelle camere dello stesso, si tratta di una comunicazione al pubblico, senza che occorra accertare quale sia la tecnica di trasmissione del segnale utilizzata; - orbene, premesso che nel caso in esame, non è controversa né l’installazione degli apparecchi televisivi nelle camere degli agriturismi, né la distribuzione del segnale ai clienti ivi alloggiati mediante tali apparecchi, si osserva che la decisione dalla Corte di appello sul punto della sussistenza del presupposto per l’insorgenza del diritto azionato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. risulta coerente con il pertinente quadro normativo, così come ricostruito; - non pertinente è il riferimento operato dai ricorrenti alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 febbraio 2017, C- 641/15, [OSCURATO:PERSONA], in quanto relativa alla diversa fattispecie concernente il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui agli artt. 8, para. 3, direttiva 2006/115/CE (concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale) e 79, primo comma, lett. c), legge aut., avente a oggetto l’autorizzazione o il divieto della ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché della loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso; - del pari non pertinente è il riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia del 18 novembre 2020, C 147/19, [OSCURATO:PERSONA] de Medios de Comunicación SA, relativa al caso , non ricorrente nella specie, di una comunicazione al pubblico avente a oggetto una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva nella quale sia stato incorporato un fonogramma o una riproduzione di tale fonogramma; -con il terzo motivo i ricorrenti principali si dolgono della « [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione degli articoli 15, 73 e 73-bis, legge 22 aprile 1941, n. 633, sotto diverso profilo – [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione degli art. 112 132 c.p.c. sotto diverso profilo – [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione dell’art. 1372 e dell’art. 2697, sotto diverso profilo, del Codice civile –[OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.C.M. 2 febbraio»; - sottolineano che il riconoscimento del compenso richiede va la conclusione di accordi tra le associazioni di categoria e che, comunque, in difetto di tali accordi, era onere dell’attrice dimostrarne l’esigibilità e il quantum; - contestano la mancata considerazione del carattere non lucrativo dell’attività esercitata; -il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile; -in coerenza con quanto previsto dal l’art. 73, secondo comma, legge aut. la misura del compenso è determinat a ai sensi del d.P.C.M. 2 febbraio 2015 («Determinazione della misura e delle modalità di ripartizione del compenso dovuto a norma degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»), il quale prevede che la stessa sia individuat a mediante accordi stipulati fra gli organismi di intermediazione dei diritti connessi che operano afavore dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativedegli utilizzatori; - tuttavia, la conclusione di siffatti accordi non presenta carattere costitutivo del diritto in oggetto, stante il disposto degli artt. 73 e 73- bis legge aut., e in assenza di una siffatta determinazione spetta al giudice determinare l’ammontare del compenso, come avvenuto nel caso in esame; -per quanto attiene alla assenza di equità del compenso, la doglianza investe l’accertamento di fatti riservato alla valutazione del giudice di merito, in quanto tale non sindacabile in questa sede per violazione o falsa applicazione della legge; - in ordine, infine, alla mancata valorizzazione del carattere non lucrativo dell’attività esercitata, si rileva che la Corte di appelloha dato atto che il giudice di prime cure aveva esaminato la questione, predicandone la irrilevanza, in quanto l’art 73 legge aut. riconosceva il diritto al compenso anche in caso di diffusione senza fine di lucro e l’equo compenso era stato richiesto – in misura assai contenuta – in modo omologoper le due situazioni , e che tale ratio decidendi non era stata aggredita dagli appellanti incidentali; -tale statuizione non risulta essere puntualmente censurata in questa sede, per cui la questione pecca della necessaria specificità; - con il quarto motivo i ricorrenti principali lamentano la « [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 91, 92, 112 e 132 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 in ragione dell’errata commisurazione delle spese di lite in primo grado, siccome confermata nella sentenza d’appello qui gravata», osservando che la soccombenza reciproca e la rinuncia parziale della domanda attorea avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado alla compensazione delle spese processuali di tale grado di giudizio; -il motivo è inammissibile; -la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (così Cass. 26 aprile 2019, n. 11329; Cass.31 marzo 2006, n. 7607; Cass. 22 dicembre 2005, n. 28492; Cass., Sez.

Un., 15 luglio 2005, n. 14989); - con l’ultimo motivo i ricorrenti principali c riticano la sentenza impugnata per motivazione apparente in ordine alla richiesta di remissione degli atti alla Corte costituzionale per violazione degli art.3, 23 e 41 Cost.; - chiedono, in via subordinata , di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale; -il motivo è infondato; -la Corte di appello ha escluso che gli artt. 73 e 73-bis legge aut., così come interpretati, si ponessero in contrasto con l’art. 23 Cost. , trattandosi di un compenso correlato all’opera artistica e non di un tributo, e con l’art. 3 Cost., atteso che gli accordi intervenuti tra l’attrice e soggetti terzi in ordine alla determinazione del compenso sono stati utilizzati dal giudice di merito unicamente quale parametro della valutazione equitativa del Giudice e non già quale riferimento vincolante; - orbene, avuto riguardo al principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale (cfr. Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), la sentenza impugnata si sottrae al vizio motivazionale prospettato, rispettando tale criterio; -la questione di costituzionalità risulta illustrata solo genericamente e, comunque, appare manifestamente infondata, dovendosi condividere quanto osservato dalla Corte di appello in ordine alla non riconducibilità del compenso alle prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 Cost. e all’assenza di vincoli per il giudice nella valutazione equitativa allo stesso rimessa; - con l’unico motivo cui è affidato il ricorso incidentale si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2948, n. 4, cod. civ. e 73e 73-bislegge aut., per aver la sentenza impugnata ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione quinquennale; -il motivo è fondato; -come noto, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo (cfr., in tema, Cass. 20 dicembre 2017, n. 30546; Cass. 6 dicembre 2006, n. 26161); - a siffatte obbligazioni non può ricondursi quella avente a oggetto il pagamento dell’equo compenso previsto dall’art. 73 legge aut., in cui il dirittoderiva dalla diffusione del fonogramma protetto e la pluralità e periodicità delle prestazioni è del tutto eventuale, venendo, dunque, in rilievodistinti e autonomi fatti costitutivi; - la circostanza valorizzata dalla Corte di appello secondo cui dalle convenzioni concluse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con altri soggetti l’obbligazione è strutturata nel senso che il credito viene corrisposto con cadenza annuale non risulta pertinente poiché fa riferimento ad accordi negoziali intervenuti con soggetti terzi, in quanto talinon applicabili ai rapporti in oggetto; -per le suesposte considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo del ricorso incidentale accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5113/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C. S.S. [OSCURATO:PERSONA] s.s. agricola, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] , tutti rappresentat i e difes i da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti, controricorrenti in via incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 330 /202 2 , depositata il 26 agosto 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto:diritto di autore - diritti connessi- produttore di fonogrammi - la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] C. S.S. Agricola e la [OSCURATO:PERSONA] s.s. agricola, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali titolari delle rispettive aziende agricole, prop on gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, depositata il 22 marzo 2021, di reiezione dei loro (riuniti) appell i incidentali per la riforma della sentenza del locale Tribunale che l i aveva condannat i al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]del compenso di cui all’art. 73 e/o 73-bis legge aut. , nei limiti dell’importo non interessato dalla prescrizione quinquennale, in relazione alla diffusione di fonogrammi protetti mediante il circuito radiotelevisivo pertinente alle rispettive strutture ricettive; -la Corte di appello ha confermato la decisione di prime cure sia nella parte, interessata dall’appello principale, in cui aveva qualificato l’obbligazione dedotta in giudizio quale obbligazione di durata, con conseguente applicazione del termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ., sia nell e part i, interessate dagli appelli incidentali, in cui aveva ritenuto sussistente la contestata legittimazione attiva della società attrice, aveva disatteso le censure mosse avverso la sussistenza dell’obbligazione debitoria e la determinazione del compenso richiesto e aveva ritenuto priva di rilevanza la circostanza che l’attività delle imprese agricole non fosse caratterizzata da scopo di lucro; -il ricorso è affidato a cinque motiv i ; - resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. , la quale propone ricorso incidentaleaffidato a un motivo; - avverso tale ricorso incidentale i ricorrenti princ ip ali resistono con unico controricorso; -le parti deposita no memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrent i principali denuncia no l a « violazione e/o falsa applicazione degli art. 81 e 100 c.p.c. in relazione al difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione dell’art. 73, l. n. 633/1942 nonché dell’art. 1, d.P.C.m. 19 dicembre 2012. [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale o disp. prel. al Codice civile e degli artt. 2727, 2729 e 2697 del Codice civile. Travisamento dello statuto di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei mandati conferitile dai produttori. Omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione dell’art. 111 della Costituzione e degli articoli 112 e 132 c.p.c. e motivazione apparente»; -con tale motivo contesta no la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]. , travisandone lo statuto ed i mandati ad essa conferiti dai produttori i quali si limiterebbero a conferire il potere di agire per la repressione degli utilizzi illeciti di un fonogramma, ma non anche per la riscossione dell’equo compensoche è attività a questa non riconducibile; - evidenzia no , altresì, che l’ esercizio d el diritto all’equo compenso spetta alle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autorealle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato e che tale conferimento non poteva desumersi dalla mera qualità di socio della società costituita per lo svolgimento di siffatte attività; -il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile; - la Corte di appello, richiamando gli accertamenti operati dal Tribunale, ha rilevato che il potere rappresentativo speso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. si fondava sulla clausola statutaria che nel fare riferimento alla difesa dei produttori di fonogrammi associati contro l’ illecita utilizzazione dei diritti gestiti doveva intendersi nel senso che comprendeva anche la riscossione del compenso dovuto ex art . 73 legge aut.; - per tale motivo, ha aggiunto, « … non concorre la necessità che nei singoli mandati sia prevista anche l’attività di riscossione dei compensi, poiché attività questa già prevista nello statuto sociale della società, di cui i produttori di fonogrammi sono soci»; -orbene, quanto alla censura per motivazione apparente, si rammenta che il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale (cfr., da ultimo, Cass.16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), sicché si è chiarito che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante; -questa anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso anche le più recenti e già menzionate Cass. nn. 28930 del 2023 e 33961 del2022); - nel caso in esame la riferita motivazione della Corte di appello consente di individuare agevolmente l’ iter seguito dal giudice ed è rispettosa del cd. minimo costituzionale non palesando profili di irrisolvibile equivocità, per cui la sentenza impugnata si sottrae al vizio denunciato; - in ordine alle prospettate violazioni di legge si osserva che l’interpretazione di una clausola statutaria può essere sindacata in cassazione oltre che per vizio motivazionale, solo per violazione dei canoni ermeneutici previsti dal codice civile per l'interpretazione dei contratti(cfr. , in tema, Cass. 4 settembre 2012, n. 14475; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2637; Cass. 16 novembre 2000, n. 14859); -una siffatta censura non risulta, tuttavia, essere stata articolata e il motivo si risolve in una mera contestazione dell’interpretazione offerta dalla Corte di appello, come tale inammissibile in questa sede; -aggiungasi che, in relazione alla prova della rappresentatività, la corte territoriale ha evidenziato l’apoditticità del motivo di appello, il che è da intendere nei termini di mancata conformità al requisito di cui all’art.342 c.p.c., profilo rimasto non impugnato nella presente sede; - con il secondo motivo i ricorrenti principali deducono la « V iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, direttiva 2006/115 CE – [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione degli articoli 73, 73-bis e 79 legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché dell’art. 1, d.P.C.m. 19 dicembre 2012, sotto diverso profilo. [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. sotto diverso profilo. [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale o disp. prel. al Codice civile e degli artt. 2727, 2729 e 2697 del Codice civile. Contestuale error in procedendo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.»; - sostengono, in particolare, che la Corte di appello avrebbe operato una indebita moltiplicazione dei compensi dei produttori fonografici e avrebbe omesso di considerare che il diritto all’equo compenso del produttore fonografico dipende dalla diffusione al pubblico del fonogramma e che tale non poteva reputarsi la riproduzione dello stesso nella camera di albergo; -evidenziano che la registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva non può essere qualificata come fonogramma e, conseguentemente, che la comunicazione al pubblico di una siffatta registrazione non conferisce il diritto alcompenso in oggetto; -contestano, infine, la decisione di appello nella parte in cui ha ritenuto che le censure contenute nell’atto di impugnazione sul punto della sufficienza dell’installazione dell’apparecchio televisivo in camera a generare il diritto all’equo compenso costituissero mera riproposizione delle argomentazionispese in primo grado e non oggetto di autonoma critica; -il motivo è infondato; - l’art 73, primo comma, legge aut. riconosce al produttore di fonogrammi, nonché agli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta neifonogrammi, il diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi; - il successivo art. 73 - bis riconosce, poi, ag li artisti interpreti o esecutori e al produttore del fonogramma utilizzato il diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a scopo non di lucro; -con specifico riferimento al requisito della comunicazione al pubblico dei fonogrammi, idoneo a far sorgere l’obbligazione di pagamento degli esercenti i pubblici servizi, deve rammentarsiche l’interpretazione del concetto di comunicazione al pubblico va intesa in senso ampio –come, peraltro, espressamente enunciato dal considerando 23 della direttiva 2001/29/CE (sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione)– avuto riguardo non solo al dato letterale, ma anche al contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui lo stesso fa parte, in particolare di assicurare un livello elevato di protezione a favore degli autori (v., in tal senso, Corte Giust. U.E. 7 marzo 2013, C 607/11; ITV Broadcasting e a.; Corte Giust. U.E. 4 ottobre 2011, C 403/08 e C 429/08Football [OSCURATO:PERSONA] e a.); - la nozione di comunicazione al pubblico consta di due elementi cumulativi: un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un pubblico (cfr. Corte Giust. U.E. 8 settembre 2016, C- 160/15, GS Media; Corte Giust. U.E. 31 maggio 2016, C 117/15, [OSCURATO:PERSONA]; Corte Giust. U.E. 19 novembre 2015, C 325/14, SBS Belgium; Corte Giust. U.E. 13 febbraio 2014, C 466/12, Svensson e a.); - l’atto di comunicazione può presentarsi normalmente in due forme: la prima consiste nella trasmissione al pubblico dell’opera protetta, o del segnale che veicola tale opera, su iniziativa personale dell’autore della comunicazione; la seconda si limita alla messa a disposizione del pubblico dell’opera, in quanto i membri di tale pubblico decidono poi liberamente di avviare la trasmissione nel momento scelto; -per quanto concerne il pubblico al quale la comunicazione è rivolta, esso deve includere un numero indeterminato, ma piuttosto considerevole, di destinatari potenziali – e a tal fine può assumere rilevanza sia il numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, sia quello di coloro che possono avervi accesso in successione – e nel caso di una comunicazione al pubblico secondaria, deve trattarsi di un pubblico «nuovo», vale a dire di un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare dei diritti d’autore nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico; -la fornitura, mediante ricevitori installati nelle camere di un albergo – cui può essere assimilato un agr i turismo, rilevante nella specie, stante il carattere di struttura ricettiva – di un segnale televisivo costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, par. 1, direttiva 2001/29/CE, a nulla rilevando il carattere privato del luogo in cui avviene la comunicazione (cfr. Corte Giust. UE 15 marzo 2012, C-162/10, [OSCURATO:PERSONA] (Ireland) Limited; Corte Giust. C 306/05, UE 7 dicembre 2006, SGAE); -infatti, il diritto di comunicazione al pubblico comprende la messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento che sceglie individualmente, per cui verrebbe frustrato se non riguardasse anche le comunicazioni effettuate in luoghi privati; - ne consegue che la clientela di un albergo , così come di un agriturismo, costituisce un tale pubblico nuovo ai fini dell’applicazione dell’art. 3, direttiva 29/2001/CE, non facendo parte del pubblico iniziale e accendo alle trasmissioni grazie all’atto di distribuzione indipendente dell’esercente; - va puntualizzato, in proposito, che la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della (detta) direttiva, ma che tale installazione può rendere tecnicamente possibile l’accesso del pubblico alle opere diffuse per cui se mediante apparecchi televisivi in tal modo installati l’albergo distribuisce il segnale ai suoi clienti alloggiati nelle camere dello stesso, si tratta di una comunicazione al pubblico, senza che occorra accertare quale sia la tecnica di trasmissione del segnale utilizzata; - orbene, premesso che nel caso in esame, non è controversa né l’installazione degli apparecchi televisivi nelle camere degli agriturismi, né la distribuzione del segnale ai clienti ivi alloggiati mediante tali apparecchi, si osserva che la decisione dalla Corte di appello sul punto della sussistenza del presupposto per l’insorgenza del diritto azionato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. risulta coerente con il pertinente quadro normativo, così come ricostruito; - non pertinente è il riferimento operato dai ricorrenti alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 febbraio 2017, C- 641/15, [OSCURATO:PERSONA], in quanto relativa alla diversa fattispecie concernente il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui agli artt. 8, para. 3, direttiva 2006/115/CE (concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale) e 79, primo comma, lett. c), legge aut., avente a oggetto l’autorizzazione o il divieto della ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché della loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso; - del pari non pertinente è il riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia del 18 novembre 2020, C 147/19, [OSCURATO:PERSONA] de Medios de Comunicación SA, relativa al caso , non ricorrente nella specie, di una comunicazione al pubblico avente a oggetto una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva nella quale sia stato incorporato un fonogramma o una riproduzione di tale fonogramma; -con il terzo motivo i ricorrenti principali si dolgono della « [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione degli articoli 15, 73 e 73-bis, legge 22 aprile 1941, n. 633, sotto diverso profilo – [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione degli art. 112 132 c.p.c. sotto diverso profilo – [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione dell’art. 1372 e dell’art. 2697, sotto diverso profilo, del Codice civile –[OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.C.M. 2 febbraio»; - sottolineano che il riconoscimento del compenso richiede va la conclusione di accordi tra le associazioni di categoria e che, comunque, in difetto di tali accordi, era onere dell’attrice dimostrarne l’esigibilità e il quantum; - contestano la mancata considerazione del carattere non lucrativo dell’attività esercitata; -il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile; -in coerenza con quanto previsto dal l’art. 73, secondo comma, legge aut. la misura del compenso è determinat a ai sensi del d.P.C.M. 2 febbraio 2015 («Determinazione della misura e delle modalità di ripartizione del compenso dovuto a norma degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»), il quale prevede che la stessa sia individuat a mediante accordi stipulati fra gli organismi di intermediazione dei diritti connessi che operano afavore dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativedegli utilizzatori; - tuttavia, la conclusione di siffatti accordi non presenta carattere costitutivo del diritto in oggetto, stante il disposto degli artt. 73 e 73- bis legge aut., e in assenza di una siffatta determinazione spetta al giudice determinare l’ammontare del compenso, come avvenuto nel caso in esame; -per quanto attiene alla assenza di equità del compenso, la doglianza investe l’accertamento di fatti riservato alla valutazione del giudice di merito, in quanto tale non sindacabile in questa sede per violazione o falsa applicazione della legge; - in ordine, infine, alla mancata valorizzazione del carattere non lucrativo dell’attività esercitata, si rileva che la Corte di appelloha dato atto che il giudice di prime cure aveva esaminato la questione, predicandone la irrilevanza, in quanto l’art 73 legge aut. riconosceva il diritto al compenso anche in caso di diffusione senza fine di lucro e l’equo compenso era stato richiesto – in misura assai contenuta – in modo omologoper le due situazioni , e che tale ratio decidendi non era stata aggredita dagli appellanti incidentali; -tale statuizione non risulta essere puntualmente censurata in questa sede, per cui la questione pecca della necessaria specificità; - con il quarto motivo i ricorrenti principali lamentano la « [OSCURATO:SOCIETA] e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 91, 92, 112 e 132 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 in ragione dell’errata commisurazione delle spese di lite in primo grado, siccome confermata nella sentenza d’appello qui gravata», osservando che la soccombenza reciproca e la rinuncia parziale della domanda attorea avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado alla compensazione delle spese processuali di tale grado di giudizio; -il motivo è inammissibile; -la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (così Cass. 26 aprile 2019, n. 11329; Cass.31 marzo 2006, n. 7607; Cass. 22 dicembre 2005, n. 28492; Cass., Sez. Un., 15 luglio 2005, n. 14989); - con l’ultimo motivo i ricorrenti principali c riticano la sentenza impugnata per motivazione apparente in ordine alla richiesta di remissione degli atti alla Corte costituzionale per violazione degli art.3, 23 e 41 Cost.; - chiedono, in via subordinata , di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale; -il motivo è infondato; -la Corte di appello ha escluso che gli artt. 73 e 73-bis legge aut., così come interpretati, si ponessero in contrasto con l’art. 23 Cost. , trattandosi di un compenso correlato all’opera artistica e non di un tributo, e con l’art. 3 Cost., atteso che gli accordi intervenuti tra l’attrice e soggetti terzi in ordine alla determinazione del compenso sono stati utilizzati dal giudice di merito unicamente quale parametro della valutazione equitativa del Giudice e non già quale riferimento vincolante; - orbene, avuto riguardo al principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), la sentenza impugnata si sottrae al vizio motivazionale prospettato, rispettando tale criterio; -la questione di costituzionalità risulta illustrata solo genericamente e, comunque, appare manifestamente infondata, dovendosi condividere quanto osservato dalla Corte di appello in ordine alla non riconducibilità del compenso alle prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 Cost. e all’assenza di vincoli per il giudice nella valutazione equitativa allo stesso rimessa; - con l’unico motivo cui è affidato il ricorso incidentale si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2948, n. 4, cod. civ. e 73e 73-bislegge aut., per aver la sentenza impugnata ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione quinquennale; -il motivo è fondato; -come noto, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo (cfr., in tema, Cass. 20 dicembre 2017, n. 30546; Cass. 6 dicembre 2006, n. 26161); - a siffatte obbligazioni non può ricondursi quella avente a oggetto il pagamento dell’equo compenso previsto dall’art. 73 legge aut., in cui il dirittoderiva dalla diffusione del fonogramma protetto e la pluralità e periodicità delle prestazioni è del tutto eventuale, venendo, dunque, in rilievodistinti e autonomi fatti costitutivi; - la circostanza valorizzata dalla Corte di appello secondo cui dalle convenzioni concluse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con altri soggetti l’obbligazione è strutturata nel senso che il credito viene corrisposto con cadenza annuale non risulta pertinente poiché fa riferimento ad accordi negoziali intervenuti con soggetti terzi, in quanto talinon applicabili ai rapporti in oggetto; -per le suesposte considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo del ricorso incidentale accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della
Sentenza Cassazione n. 05385/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris