CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18116/23 D'Angelo + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso comuni ad entrambi gli imputati; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pagg. 7 e 8), anche con riguardo alla sussistenza della recidiva, là dove ha rappresentato che il reato si aggiunge a più condotte criminose precedentemente poste in essere, di cui una relativa a reato della stessa indole, ed una commessa nel quinquennio, con ciò indicando la pericolosità sociale di entrambi; Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il