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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2019/2022

ECLI:EU:T:2022:559
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0865_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 14 settembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e NAK “[OSCURATO:PERSONA]” / Commissione (Causa T‑865/19) ( 1 ) «Dumping – Importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli [OSCURATO:PERSONA] d’America – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 – Dazio antidumping definitivo – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Adeguamenti – Costruzione del prezzo all’esportazione – Confronto equo – Pregiudizio all’industria dell’Unione – Calcolo della sottoquotazione del prezzo – Vendite tra società collegate – Nesso causale – Calcolo del margine di pregiudizio – Eliminazione del pregiudizio – Regola del dazio inferiore – Ricorso ai dati disponibili»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Fondamento sui prezzi pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali – Nozione di operazione commerciale normale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 1 e 4) (v. punti 52-55)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Presupposti – Associazione tra l’esportatore e l’importatore (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 8 e 9) (v. punti 56, 93, 104, 113-117)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Contestazione del livello degli adeguamenti – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 9) (v. punti 57, 94-103, 105-107, 127)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Presa in considerazione dei costi di produzione – Calcolo dei costi sulla base dei libri contabili – Costi alterati da una distorsione del mercato – Adeguamento – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 3 e 5) (v. punti 67-72)

5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Metodo di calcolo – Adeguamento del prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione in base ai costi di trasporto – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 1, 2 e 3) (v. punti 162-165, 169-195)

6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Limiti – Obbligo di esame diligente e imparziale di tutte le circostanze pertinenti – Sindacato giurisdizionale – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036) (v. punti 166, 197-199, 232)

7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi – Obbligo di equo confronto tra il prezzo del prodotto interessato e il prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione – Confronto da effettuare tra prezzi ottenuti allo stesso stadio commerciale – Necessità di confrontare i prezzi a uno stadio commerciale determinato – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 2, § 9, e 3, §§ 2 e 3) (v. punti 215-225, 231, 233-249)

8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Incidenza di tali fattori sull’accertamento del nesso di causalità – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, § 7) (v. punti 270-272, 282-292, 310-320, 330)

9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Apertura dell’inchiesta – Presupposti – Elementi sufficienti di prova dell’esistenza di un dumping e del relativo pregiudizio – Insufficienza degli elementi di prova contenuti nella denuncia – Irrilevanza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 5, §§ 2 e 3, e 7, § 2 bis) (v. punti 350-356)

10. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Dazio antidumping che non deve superare l’importo necessario per contrastare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping – Obbligo della Commissione di prendere in considerazione le distorsioni sulle materie prime riguardo al prodotto di cui trattasi – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 7, §§ 2, 2 bis e 2 ter, e 9, § 4) (v. punti 373-380)

11. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Dazio antidumping che non deve superare l’importo necessario per contrastare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping – Obbligo della Commissione di applicare tale regola individualmente per ogni produttore-esportatore – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 7, § 2 bis, e 9, §§ 4 e 5) (v. punto 388)

12. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di cooperazione di una parte interessata che detiene informazioni particolarmente pertinenti – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 18, §§ 1, 4 e 5) (v. punti 413-418) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La AO [OSCURATO:PERSONA] e la AO [OSCURATO:PERSONA] NAK “[OSCURATO:PERSONA]” si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) GU C 61 del 24.2.2020 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0865_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 14 settembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e NAK “[OSCURATO:PERSONA]” / Commissione (Causa T‑865/19) ( 1 ) «Dumping – Importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli [OSCURATO:PERSONA] d’America – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 – Dazio antidumping definitivo – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Adeguamenti – Costruzione del prezzo all’esportazione – Confronto equo – Pregiudizio all’industria dell’Unione – Calcolo della sottoquotazione del prezzo – Vendite tra società collegate – Nesso causale – Calcolo del margine di pregiudizio – Eliminazione del pregiudizio – Regola del dazio inferiore – Ricorso ai dati disponibili» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Fondamento sui prezzi pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali – Nozione di operazione commerciale normale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 1 e 4) (v. punti 52-55) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Presupposti – Associazione tra l’esportatore e l’importatore (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 8 e 9) (v. punti 56, 93, 104, 113-117) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Contestazione del livello degli adeguamenti – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 9) (v. punti 57, 94-103, 105-107, 127) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Presa in considerazione dei costi di produzione – Calcolo dei costi sulla base dei libri contabili – Costi alterati da una distorsione del mercato – Adeguamento – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 3 e 5) (v. punti 67-72) 5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Metodo di calcolo – Adeguamento del prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione in base ai costi di trasporto – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 1, 2 e 3) (v. punti 162-165, 169-195) 6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Limiti – Obbligo di esame diligente e imparziale di tutte le circostanze pertinenti – Sindacato giurisdizionale – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036) (v. punti 166, 197-199, 232) 7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi – Obbligo di equo confronto tra il prezzo del prodotto interessato e il prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione – Confronto da effettuare tra prezzi ottenuti allo stesso stadio commerciale – Necessità di confrontare i prezzi a uno stadio commerciale determinato – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 2, § 9, e 3, §§ 2 e 3) (v. punti 215-225, 231, 233-249) 8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Incidenza di tali fattori sull’accertamento del nesso di causalità – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, § 7) (v. punti 270-272, 282-292, 310-320, 330) 9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Apertura dell’inchiesta – Presupposti – Elementi sufficienti di prova dell’esistenza di un dumping e del relativo pregiudizio – Insufficienza degli elementi di prova contenuti nella denuncia – Irrilevanza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 5, §§ 2 e 3, e 7, § 2 bis) (v. punti 350-356) 10. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Dazio antidumping che non deve superare l’importo necessario per contrastare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping – Obbligo della Commissione di prendere in considerazione le distorsioni sulle materie prime riguardo al prodotto di cui trattasi – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 7, §§ 2, 2 bis e 2 ter, e 9, § 4) (v. punti 373-380) 11. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Dazio antidumping che non deve superare l’importo necessario per contrastare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping – Obbligo della Commissione di applicare tale regola individualmente per ogni produttore-esportatore – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 7, § 2 bis, e 9, §§ 4 e 5) (v. punto 388) 12. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di cooperazione di una parte interessata che detiene informazioni particolarmente pertinenti – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 18, §§ 1, 4 e 5) (v. punti 413-418) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La AO [OSCURATO:PERSONA] e la AO [OSCURATO:PERSONA] NAK “[OSCURATO:PERSONA]” si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) GU C 61 del 24.2.2020 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2019/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris