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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 17661/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -t N. 2908/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in punto di responsabilità con riguardo all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Deduce che, essendo all'epoca detenuto, il Galassi si è trovato nell'impossibi- lità di compire un'accurata verifica della documentazione fiscale ed è in buona fede caduto in errore nell'indicare i redditi del 2012, che erano ben al di sotto del limite previsto dall'art. 76 Tusg, in luogo di quelli del 2013.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito hanno risposto a tutte le questioni oggi ripro- poste tout court, evidenziando come il ricorrente ha dichiarato di non aver perce- pito reddito alcuno nell'anno 2013 e come non si comprenda che relazione ci possa essere tra lo stato di detenzione, iniziato il 19/2/2014, e quello che si assume essere un errore sulla percezione del reddito proprio, laddove è stato dichiarato "zero" in luogo di 15.240 euro.

Né può versarsi in tali casi in ipotesi di errore ai sensi dell'art. 47 cod. pen., essendo stato ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità che l'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poiché l'art. 76 D.Igs. n. 115 del 2022 che disciplina la materia è espressamente richiamato dalla norma incri- minatrice di cui all'art. 5 del medesimo decreto, dunque, non costituisce una legge extrapenale (così questa Sez. 4, n. 14011/2015; conf.

Sez. 4, n. 37590 del 7/7/2010, Rv. 248404).

In tal senso la sentenza impugnata si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva insussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non è necessaria per N. 2908/2022 R.G. l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo del dolo (Sez. 4, n. 35969 del 29/05/2019, Arlotta, Rv. 276862).

Il reato di cui all'art. 95 Dpr. 115/02 - va ricordato- è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) e, come quello, ha natura di reato di pura condotta, sicché il relativo perfeziona- mento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto che, anzi, qui costituisce un'aggravante.

3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il C sigliere est sore Il 4ésidente nzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -t N. 2908/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in punto di responsabilità con riguardo all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Deduce che, essendo all'epoca detenuto, il Galassi si è trovato nell'impossibi- lità di compire un'accurata verifica della documentazione fiscale ed è in buona fede caduto in errore nell'indicare i redditi del 2012, che erano ben al di sotto del limite previsto dall'art. 76 Tusg, in luogo di quelli del 2013. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno risposto a tutte le questioni oggi ripro- poste tout court, evidenziando come il ricorrente ha dichiarato di non aver perce- pito reddito alcuno nell'anno 2013 e come non si comprenda che relazione ci possa essere tra lo stato di detenzione, iniziato il 19/2/2014, e quello che si assume essere un errore sulla percezione del reddito proprio, laddove è stato dichiarato "zero" in luogo di 15.240 euro. Né può versarsi in tali casi in ipotesi di errore ai sensi dell'art. 47 cod. pen., essendo stato ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità che l'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poiché l'art. 76 D.Igs. n. 115 del 2022 che disciplina la materia è espressamente richiamato dalla norma incri- minatrice di cui all'art. 5 del medesimo decreto, dunque, non costituisce una legge extrapenale (così questa Sez. 4, n. 14011/2015; conf. Sez. 4, n. 37590 del 7/7/2010, Rv. 248404). In tal senso la sentenza impugnata si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva insussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non è necessaria per N. 2908/2022 R.G. l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo del dolo (Sez. 4, n. 35969 del 29/05/2019, Arlotta, Rv. 276862). Il reato di cui all'art. 95 Dpr. 115/02 - va ricordato- è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) e, come quello, ha natura di reato di pura condotta, sicché il relativo perfeziona- mento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto che, anzi, qui costituisce un'aggravante. 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il C sigliere est sore Il 4ésidente nzo
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