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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 16194/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 15 settembre 2023 il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non sussistente il vincolo della continuazione tra i diversi fatti giudicati.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - PRIMAVERA Angelo deducendo:

I. violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 comma 1 cod. proc. pen.;

II. vizio di motivazione in relazione all'art. 671 comma 1 cod. proc. pen.;

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 settembre 2023 il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non sussistente il vincolo della continuazione tra i diversi fatti giudicati. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - PRIMAVERA Angelo deducendo: I. violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 comma 1 cod. proc. pen.; II. vizio di motivazione in relazione all'art. 671 comma 1 cod. proc. pen.; 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16194/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris