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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 24965/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Salerno, ha ravvisato la continuazione con i fatti di cui a una precedente sentenza irrevocabile, confermando nel resto per i reati di cui agli artt. 497, 497 bis comma secondo cod. pen.

Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente lamenta una motivazione illogica e carente in riferimento alla ritenuta sussistenza della ipotesi di cui all'art.497 bis comma secondo cod. pen. è: - generico nella prospettazione; - manifestamente infondato nella misura in cui non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. (Sez.5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 giugno 2024 Il consi liere e tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Salerno, ha ravvisato la continuazione con i fatti di cui a una precedente sentenza irrevocabile, confermando nel resto per i reati di cui agli artt. 497, 497 bis comma secondo cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente lamenta una motivazione illogica e carente in riferimento alla ritenuta sussistenza della ipotesi di cui all'art.497 bis comma secondo cod. pen. è: - generico nella prospettazione; - manifestamente infondato nella misura in cui non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. (Sez.5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il consi liere e tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24965/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris