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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35054/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; T [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 2 dicembre 2022, dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 12 ottobre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando così la condanna per il reato di ricettazione.

Rilevato che i motivi di ricorso, che contestano la sussistenza del delitto ascritto all'imputato, la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, nonché l'eccessività della pena inflitta, non si confrontano con il provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile l'appello sul punto per genericità, risultando dunque anch'essi aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni prive di vizi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; T [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 2 dicembre 2022, dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 12 ottobre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando così la condanna per il reato di ricettazione. Rilevato che i motivi di ricorso, che contestano la sussistenza del delitto ascritto all'imputato, la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, nonché l'eccessività della pena inflitta, non si confrontano con il provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile l'appello sul punto per genericità, risultando dunque anch'essi aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni prive di vizi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35054/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris