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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07673/2026

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RG. 2765/2022C.C. 25-3-2026ORDINANZAsul ricorso n. 2765/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza n. 756/2021 della Corte d’appello di Brescia,depositata il 16-6-2021,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25-3-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con atto di citazione notificato il 22-2-2010 Monica CristinaMiele citò avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al fine di ottenereNumero registro generale 2765/2022Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 7673/2026Data pubblicazione 30/03/2026il trasferimento in suo favore ex art. 2932 cod. civ. del diritto dienfiteusi su fondo sito in Paratico, in forza di contratto preliminareconcluso con la legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA].Si costituì [OSCURATO:SOCIETA]. disconoscendo la sottoscrizione sulcontratto, in quanto non riferibile alla legale rappresentante dellasocietà, chiedendo che il contratto fosse dichiarato nullo e fosserorigettate le domande attoree.Chiesta dall’attrice la verificazione della scrittura privata, svoltaconsulenza grafologica d’ufficio, dopo che con ordinanza il Tribunaleaveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo e dichiaratol’estinzione del giudizio, la causa era proseguita e decisa con sentenzan. 1582/2015 dal Tribunale di Bergamo; il Tribunale, accertato che lesottoscrizioni erano autografe, ha riconosciuto in capo all’attrice ildiritto di enfiteusi centennale sull’immobile e la sussistenza delmandato oneroso a venderlo.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello, nel corso del giudizio di appelloè intervenuto il Comune di Paratico, in qualità di creditore della societàper imposte comunali sugli immobili, chiedendo a sua volta che fossedichiarata la simulazione assoluta e la nullità del contratto in relazionealla costituzione del diritto di enfiteusi.Con sentenza n. 756/2021 depositata il 16-6-2021 la Corted’appello di Brescia ha rigettato l’appello e la domanda del Comune.2.Il Comune di Paratico ha proposto ricorso affidato a due motivie [OSCURATO:SOCIETA]. a sua volta ha proposto ricorso successivo, che siconverte in ricorso incidentale (Cass. Sez. 1 4-12-2014 n. 25662),affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA], alla quale entrambi i ricorsi sono statiritualmente notificati, è rimasta intimata.All’esito della camera di consiglio del 25-3-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.Numero registro generale 2765/2022Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 7673/2026Data pubblicazione 30/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente si rileva che non si pongono le questioni dicostituzionalità evocate dalla ricorrente società [OSCURATO:SOCIETA], in relazione alfatto che la causa sia stata “decisa da magistrati onorari”; la questionerelativa alla decisione in primo grado non è neppure rilevante, inquanto non risulta fosse stata posta in appello ed è solo la sentenza diappello oggetto di impugnazione in questa sede.

In relazione allasentenza d’appello, basti richiamare la sentenza della CorteCostituzionale n. 41/2021 (cfr., altresì, Cass. Sez. 6-2 5-11-2021 n.32065, per tutte).2.Con il primo motivo di ricorso principale il Comune di Paraticodeduce “violazione degli artt.181, 307 e 309 c.p.c. e/o per nullità dellasentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.”;lamenta che, dopo la dichiarazione di estinzione del giudizio e dicancellazione della causa dal ruolo dichiarata con ordinanza dalTribunale ex art. 309 cod. proc. civ., l’attrice [OSCURATO:PERSONA] abbia proseguito ilgiudizio con comparsa in riassunzione e il Tribunale abbia pronunciatosentenza, mentre l’unico rimedio sarebbe stato l’impugnazione avversol’ordinanza di estinzione del giudizio.

Quindi, sostiene che la sentenzadi primo grado, che ha deciso nel merito anziché rilevarel’inammissibilità della riassunzione, sia affetta di nullità, così come lasentenza di secondo grado, che avrebbe a sua volta dovuto rilevare lanullità della sentenza di primo grado.2.1.Il motivo è infondato.Sussistono i presupposti per applicare il principio enunciato dalleSezioni Unite con la sentenza n. 24172 del 29-8-2025, secondo il qualela parte che ha interesse a fare valere un vizio processuale rilevabiled’ufficio, sul quale il giudice di primo grado abbia omesso dipronunciare espressamente, decidendo la causa nel merito, è oneratadi proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cuiNumero registro generale 2765/2022Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 7673/2026Data pubblicazione 30/03/2026omissione determina la formazione del giudicato interno sullaquestione processuale; ciò, in applicazione del principio di conversionedel vizio in motivo di gravame ex art. 161 co. 1 cod. proc. civ.; rimaneprecluso, tanto al giudice di gravame, quanto a quello di legittimità, ilpotere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio, con regola allaquale si sottraggono i vizi processuali rilevabili in ogni stato e grado delprocesso e quelli relativi a questioni fondanti, la cui omessa rilevazionesi risolverebbe in una pronuncia inutiliter data, nonché i casi nei qualiil giudice abbia deciso in base alla ragione più liquida.Nella fattispecie, il vizio lamentato dal Comune ricorrente, insostanza riferito al fatto della prosecuzione di un giudizio che eraestinto, non è vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delprocesso, ma avrebbe dovuto essere eccepito quale vizio dellasentenza di primo grado.

In mancanza di tale eccezione, che non risultaessere stata proposta né dalla società appellante, né dal Comuneinterveniente in appello, alla Corte d’appello era precluso il rilievo dellanullità, in quanto -secondo i principi enunciati dalla Cassazione- si eraformato il giudicato interno sulla questione processuale relativa al vizioriferito alle modalità di svolgimento del giudizio di primo grado dopol’emissione dell’ordinanza di estinzione.3.Logicamente deve essere esaminato il secondo motivo di ricorsoincidentale della società [OSCURATO:SOCIETA], con il quale la società deduce “ex art.360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le Parti”; lamenta che né ilTribunale né la Corte d’appello abbiano concesso la c.t.u. fisico-chimicasugli inchiostri del preliminare, che non siano stati confrontati i duetesti contrattuali, che non siano state ammesse le prove orali.3.1.

Il motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc.civ. è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. rationetemporis vigente, in ragione dell’introduzione del giudizio d’appelloNumero registro generale 2765/2022Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 7673/2026Data pubblicazione 30/03/2026successivamente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e all’introduzione del giudizio dicassazione prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di "doppiaconforme".

In tale caso il ricorso per cassazione proposto per il motivodi cui al n.5 dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indicale ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3 28-2-2023 n. 5947, Cass. Sez.1 22-12-2016 n. 26774, per tutte).

Al contrario la ricorrente,limitandosi a lamentare che né in primo grado né in appello siano stateesaminate le sue deduzioni, presuppone l’inesistenza di una diversitàdelle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e disecondo grado.4.Logicamente deve essere esaminato il terzo motivo di ricorsoincidentale, con il quale la società deduce “violazione e falsaapplicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” elamenta che sia stata esclusa l’ammissibilità del documento da essaprodotto con l’atto di appello, relativo alla “bozza per approvazioneBuelli”; sostiene che erroneamente la Corte d’appello abbia ritenutoche non vi fossero state allegazioni in merito al mancato tempestivoreperimento del documento in questione.4.1.Il motivo è inammissibile perché la società nulla deduce né inordine alle modalità con le quali era venuta in possesso del documento,che, secondo la sua tesi, era nel possesso di [OSCURATO:PERSONA], né in ordinealle modalità con le quali aveva prospettato alla Corte d’appello lerelative circostanze.

Per questo, le argomentazioni non sono idonee acensurare in modo pertinente la sentenza impugnata, laddove haescluso l’ammissibilità della produzione in appello per il fatto che lasocietà non aveva allegato né offerto di provare le ragioni, a sé nonimputabili, che le avessero impedito la produzione tempestiva.

Infatti,all’evidenza tale allegazione necessariamente comprendeva ancheNumero registro generale 2765/2022Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 7673/2026Data pubblicazione 30/03/2026l’allegazione sulle modalità con le quali la società era venutatardivamente in possesso del documento che non aveva potutoprodurre tempestivamente.5.Con il secondo motivo di ricorso principale il Comune ricorrentededuce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 2729 c.c. inrelazione all’art. 160 (rectius 163), n. 3, c.p.c., laddove la sentenzaimpugnata ha affermato che il terzo intervenuto nel giudizio di appello-il Comune di Paratico- avrebbe basato le proprie argomentazioni sumere presunzioni e che non avrebbe assolto all’onere probatoriogravante sullo stesso, con elementi gravi, precisi e concordanti e che,sulla base della sottoscrizione del preliminare vi fosse la volontà deicontraenti di porre in essere un negozio solo apparente, con l’intesache non producesse alcun effetto tra le parti”.

Il ricorrente lamenta chela sentenza impugnata, nell’escludere la simulazione del contratto trala società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], posto in essere in danno ai creditori,non abbia considerato una serie di indici presuntivi: le dichiarazionirese in sede di interrogatorio formale da [OSCURATO:PERSONA], persona difiducia della legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], la quale avevariferito che da tempo aiutava la signora [OSCURATO:PERSONA] nella ricerca di unacquirente del terreno, ma nulla dichiarava in ordine all’intenzione didivenire enfiteuta; lo stato di insolvenza della società, conosciuto ancheda [OSCURATO:PERSONA], a fronte della proprietà in capo alla società, inattiva,solo dell’immobile in questione; la cronologia degli accadimenti, percui, subito dopo l’iscrizione dell’ipoteca legale di [OSCURATO:SOCIETA]., Mobiuss.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] davano avvio al disegno volto a sottrarrel’immobile ai creditori, trascrivendo la domanda giudiziale relativa alcontratto preliminare e così rendendo il bene sostanzialmenteinvendibile nella procedura esecutiva a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]; ilcontenuto del diritto di enfiteusi, istituto in disuso, e la sproporzionedel canone di € 3.000,00 annui a fronte del diritto di godere di immobileNumero registro generale 2765/2022Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 7673/2026Data pubblicazione 30/03/2026del valore di € 1.315.000,00, per la durata di cento anni, all’evidenteintento di immobilizzare il fondo, nonché il contenuto delle altreclausole contrattuali; gli effetti della trascrizione della domanda, inforza dei quali, in caso di accoglimento della domanda medesima,l’enfiteuta potrebbe liberare il fondo, non gli sarebbero opponibili latrascrizioni e iscrizioni successive e il credito del Comune rimarrebbeinsoddisfatto; il comportamento processuale della società [OSCURATO:SOCIETA] e diMonica [OSCURATO:PERSONA], attestante la mancanza di qualsiasi interesse allaconclusione del giudizio; la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] lavorava alledipendenze della [OSCURATO:PERSONA] – RSA, qualeoperatrice sanitaria, con occupazione che non aveva nulla a che vederecon una ipotetica attività di mantenimento e miglioramento del fondoe redditi che non le consentivano né di pagare il canone di enfiteusi, néle imposte gravanti sul fondo.5.1.Il motivo è fondato.E’ stato già enunciato il principio secondo il quale, in tema disimulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la domanda siaproposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice di meritovalutare l’opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, daconsiderare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenzaglobale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l’id quodplerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile insede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione sotto il profilologico e giuridico (Cass. Sez. 2 24-11-2021 n. 36478, Cass. Sez. 1 26-11-2008 n. 28224).

Nella fattispecie la sentenza impugnata (da pag.11 a pag.14) ha proceduto a esaminare soltanto alcuni degli indiziofferti dal Comune creditore, perché non ha esaminato né il contenutodel contratto preliminare, né la sua tempistica rispetto all’iscrizione diipoteca; inoltre, ha affermato che la situazione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA] nonbastava a dimostrare l’esistenza di un accordo simulatorio; ha altresìNumero registro generale 2765/2022Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 7673/2026Data pubblicazione 30/03/2026affermato che non erano di per sé sufficienti a dimostrare lasimulazione i pregressi rapporti di collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:SOCIETA],né tanto meno l’attuale occupazione di [OSCURATO:PERSONA] e i suoi redditi.

In questomodo, affermando che i singoli dati esaminati in sé non provavano lasimulazione, la sentenza non ha dimostrato di considerare gli elementipresuntivi nella loro convergenza globale (c.d. convergenza delmolteplice), onde verificare se la loro combinazione consentisse unavalida prova presuntiva, così incorrendo nella lamentata falsaapplicazione dell’art. 2729 cod. civ.

Infatti, è stato enunciato anche ilprincipio secondo il quale, in tema di prova presuntiva, il giudice ètenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzionigravi, precise e concordanti, laddove il requisito della precisione èriferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica,quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fattoignoto desumibile da quello noto; quello della concordanza richiede cheil fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi eunivocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza; ètenuto quindi ad articolare il procedimento logico nella previa analisi ditutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nellasuccessiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificarese siano concordanti e se la loro combinazione consenta una validaprova presuntiva (Cass. Sez. 2 21-3-2022 n. 9054, Cass. Sez. 2 4-8-2025 n. 22544).6.L’accoglimento del secondo motivo di ricorso del Comunecomporta l’assorbimento del primo motivo di ricorso della societàMobius, con il quale essa deduce “nullità della sentenza o delprocedimento in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.” e lamenta che lasentenza abbia omesso la pronuncia sulla sua domanda principale dinullità ex art. 1418 cod. proc. civ. del contratto.

Infatti, dovendo ilgiudice del rinvio nuovamente procedere a esaminare la domanda diNumero registro generale 2765/2022Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 7673/2026Data pubblicazione 30/03/2026simulazione assoluta proposta dal Comune, necessariamente dovràesaminare anche la questione della nullità del contratto.7.In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso principale,sono rigettati il primo motivo di ricorso principale, il secondo e terzomotivo di ricorso incidentale, assorbito il primo motivo di ricorsoincidentale.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversacomposizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà aquanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, rigetta il primomotivo di ricorso principale, il secondo e terzo motivo di ricorsoincidentale, assorbito il primo motivo di ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per lastatuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 25-3-2026Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RG. 2765/2022C.C. 25-3-2026ORDINANZAsul ricorso n. 2765/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza n. 756/2021 della Corte d’appello di Brescia,depositata il 16-6-2021,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25-3-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con atto di citazione notificato il 22-2-2010 Monica CristinaMiele citò avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al fine di ottenereNumero registro generale 2765/2022Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 7673/2026Data pubblicazione 30/03/2026il trasferimento in suo favore ex art. 2932 cod. civ. del diritto dienfiteusi su fondo sito in Paratico, in forza di contratto preliminareconcluso con la legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA].Si costituì [OSCURATO:SOCIETA]. disconoscendo la sottoscrizione sulcontratto, in quanto non riferibile alla legale rappresentante dellasocietà, chiedendo che il contratto fosse dichiarato nullo e fosserorigettate le domande attoree.Chiesta dall’attrice la verificazione della scrittura privata, svoltaconsulenza grafologica d’ufficio, dopo che con ordinanza il Tribunaleaveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo e dichiaratol’estinzione del giudizio, la causa era proseguita e decisa con sentenzan. 1582/2015 dal Tribunale di Bergamo; il Tribunale, accertato che lesottoscrizioni erano autografe, ha riconosciuto in capo all’attrice ildiritto di enfiteusi centennale sull’immobile e la sussistenza delmandato oneroso a venderlo.[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello, nel corso del giudizio di appelloè intervenuto il Comune di Paratico, in qualità di creditore della societàper imposte comunali sugli immobili, chiedendo a sua volta che fossedichiarata la simulazione assoluta e la nullità del contratto in relazionealla costituzione del diritto di enfiteusi.Con sentenza n. 756/2021 depositata il 16-6-2021 la Corted’appello di Brescia ha rigettato l’appello e la domanda del Comune.2.Il Comune di Paratico ha proposto ricorso affidato a due motivie [OSCURATO:SOCIETA]. a sua volta ha proposto ricorso successivo, che siconverte in ricorso incidentale (Cass. Sez. 1 4-12-2014 n. 25662),affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA], alla quale entrambi i ricorsi sono statiritualmente notificati, è rimasta intimata.All’esito della camera di consiglio del 25-3-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.Numero registro generale 2765/2022Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 7673/2026Data pubblicazione 30/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente si rileva che non si pongono le questioni dicostituzionalità evocate dalla ricorrente società [OSCURATO:SOCIETA], in relazione alfatto che la causa sia stata “decisa da magistrati onorari”; la questionerelativa alla decisione in primo grado non è neppure rilevante, inquanto non risulta fosse stata posta in appello ed è solo la sentenza diappello oggetto di impugnazione in questa sede. In relazione allasentenza d’appello, basti richiamare la sentenza della CorteCostituzionale n. 41/2021 (cfr., altresì, Cass. Sez. 6-2 5-11-2021 n.32065, per tutte).2.Con il primo motivo di ricorso principale il Comune di Paraticodeduce “violazione degli artt.181, 307 e 309 c.p.c. e/o per nullità dellasentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.”;lamenta che, dopo la dichiarazione di estinzione del giudizio e dicancellazione della causa dal ruolo dichiarata con ordinanza dalTribunale ex art. 309 cod. proc. civ., l’attrice [OSCURATO:PERSONA] abbia proseguito ilgiudizio con comparsa in riassunzione e il Tribunale abbia pronunciatosentenza, mentre l’unico rimedio sarebbe stato l’impugnazione avversol’ordinanza di estinzione del giudizio. Quindi, sostiene che la sentenzadi primo grado, che ha deciso nel merito anziché rilevarel’inammissibilità della riassunzione, sia affetta di nullità, così come lasentenza di secondo grado, che avrebbe a sua volta dovuto rilevare lanullità della sentenza di primo grado.2.1.Il motivo è infondato.Sussistono i presupposti per applicare il principio enunciato dalleSezioni Unite con la sentenza n. 24172 del 29-8-2025, secondo il qualela parte che ha interesse a fare valere un vizio processuale rilevabiled’ufficio, sul quale il giudice di primo grado abbia omesso dipronunciare espressamente, decidendo la causa nel merito, è oneratadi proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cuiNumero registro generale 2765/2022Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 7673/2026Data pubblicazione 30/03/2026omissione determina la formazione del giudicato interno sullaquestione processuale; ciò, in applicazione del principio di conversionedel vizio in motivo di gravame ex art. 161 co. 1 cod. proc. civ.; rimaneprecluso, tanto al giudice di gravame, quanto a quello di legittimità, ilpotere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio, con regola allaquale si sottraggono i vizi processuali rilevabili in ogni stato e grado delprocesso e quelli relativi a questioni fondanti, la cui omessa rilevazionesi risolverebbe in una pronuncia inutiliter data, nonché i casi nei qualiil giudice abbia deciso in base alla ragione più liquida.Nella fattispecie, il vizio lamentato dal Comune ricorrente, insostanza riferito al fatto della prosecuzione di un giudizio che eraestinto, non è vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delprocesso, ma avrebbe dovuto essere eccepito quale vizio dellasentenza di primo grado. In mancanza di tale eccezione, che non risultaessere stata proposta né dalla società appellante, né dal Comuneinterveniente in appello, alla Corte d’appello era precluso il rilievo dellanullità, in quanto -secondo i principi enunciati dalla Cassazione- si eraformato il giudicato interno sulla questione processuale relativa al vizioriferito alle modalità di svolgimento del giudizio di primo grado dopol’emissione dell’ordinanza di estinzione.3.Logicamente deve essere esaminato il secondo motivo di ricorsoincidentale della società [OSCURATO:SOCIETA], con il quale la società deduce “ex art.360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le Parti”; lamenta che né ilTribunale né la Corte d’appello abbiano concesso la c.t.u. fisico-chimicasugli inchiostri del preliminare, che non siano stati confrontati i duetesti contrattuali, che non siano state ammesse le prove orali.3.1. Il motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc.civ. è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. rationetemporis vigente, in ragione dell’introduzione del giudizio d’appelloNumero registro generale 2765/2022Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 7673/2026Data pubblicazione 30/03/2026successivamente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e all’introduzione del giudizio dicassazione prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di "doppiaconforme". In tale caso il ricorso per cassazione proposto per il motivodi cui al n.5 dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indicale ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3 28-2-2023 n. 5947, Cass. Sez.1 22-12-2016 n. 26774, per tutte). Al contrario la ricorrente,limitandosi a lamentare che né in primo grado né in appello siano stateesaminate le sue deduzioni, presuppone l’inesistenza di una diversitàdelle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e disecondo grado.4.Logicamente deve essere esaminato il terzo motivo di ricorsoincidentale, con il quale la società deduce “violazione e falsaapplicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” elamenta che sia stata esclusa l’ammissibilità del documento da essaprodotto con l’atto di appello, relativo alla “bozza per approvazioneBuelli”; sostiene che erroneamente la Corte d’appello abbia ritenutoche non vi fossero state allegazioni in merito al mancato tempestivoreperimento del documento in questione.4.1.Il motivo è inammissibile perché la società nulla deduce né inordine alle modalità con le quali era venuta in possesso del documento,che, secondo la sua tesi, era nel possesso di [OSCURATO:PERSONA], né in ordinealle modalità con le quali aveva prospettato alla Corte d’appello lerelative circostanze. Per questo, le argomentazioni non sono idonee acensurare in modo pertinente la sentenza impugnata, laddove haescluso l’ammissibilità della produzione in appello per il fatto che lasocietà non aveva allegato né offerto di provare le ragioni, a sé nonimputabili, che le avessero impedito la produzione tempestiva. Infatti,all’evidenza tale allegazione necessariamente comprendeva ancheNumero registro generale 2765/2022Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 7673/2026Data pubblicazione 30/03/2026l’allegazione sulle modalità con le quali la società era venutatardivamente in possesso del documento che non aveva potutoprodurre tempestivamente.5.Con il secondo motivo di ricorso principale il Comune ricorrentededuce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 2729 c.c. inrelazione all’art. 160 (rectius 163), n. 3, c.p.c., laddove la sentenzaimpugnata ha affermato che il terzo intervenuto nel giudizio di appello-il Comune di Paratico- avrebbe basato le proprie argomentazioni sumere presunzioni e che non avrebbe assolto all’onere probatoriogravante sullo stesso, con elementi gravi, precisi e concordanti e che,sulla base della sottoscrizione del preliminare vi fosse la volontà deicontraenti di porre in essere un negozio solo apparente, con l’intesache non producesse alcun effetto tra le parti”. Il ricorrente lamenta chela sentenza impugnata, nell’escludere la simulazione del contratto trala società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], posto in essere in danno ai creditori,non abbia considerato una serie di indici presuntivi: le dichiarazionirese in sede di interrogatorio formale da [OSCURATO:PERSONA], persona difiducia della legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], la quale avevariferito che da tempo aiutava la signora [OSCURATO:PERSONA] nella ricerca di unacquirente del terreno, ma nulla dichiarava in ordine all’intenzione didivenire enfiteuta; lo stato di insolvenza della società, conosciuto ancheda [OSCURATO:PERSONA], a fronte della proprietà in capo alla società, inattiva,solo dell’immobile in questione; la cronologia degli accadimenti, percui, subito dopo l’iscrizione dell’ipoteca legale di [OSCURATO:SOCIETA]., Mobiuss.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] davano avvio al disegno volto a sottrarrel’immobile ai creditori, trascrivendo la domanda giudiziale relativa alcontratto preliminare e così rendendo il bene sostanzialmenteinvendibile nella procedura esecutiva a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]; ilcontenuto del diritto di enfiteusi, istituto in disuso, e la sproporzionedel canone di € 3.000,00 annui a fronte del diritto di godere di immobileNumero registro generale 2765/2022Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 7673/2026Data pubblicazione 30/03/2026del valore di € 1.315.000,00, per la durata di cento anni, all’evidenteintento di immobilizzare il fondo, nonché il contenuto delle altreclausole contrattuali; gli effetti della trascrizione della domanda, inforza dei quali, in caso di accoglimento della domanda medesima,l’enfiteuta potrebbe liberare il fondo, non gli sarebbero opponibili latrascrizioni e iscrizioni successive e il credito del Comune rimarrebbeinsoddisfatto; il comportamento processuale della società [OSCURATO:SOCIETA] e diMonica [OSCURATO:PERSONA], attestante la mancanza di qualsiasi interesse allaconclusione del giudizio; la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] lavorava alledipendenze della [OSCURATO:PERSONA] – RSA, qualeoperatrice sanitaria, con occupazione che non aveva nulla a che vederecon una ipotetica attività di mantenimento e miglioramento del fondoe redditi che non le consentivano né di pagare il canone di enfiteusi, néle imposte gravanti sul fondo.5.1.Il motivo è fondato.E’ stato già enunciato il principio secondo il quale, in tema disimulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la domanda siaproposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice di meritovalutare l’opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, daconsiderare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenzaglobale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l’id quodplerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile insede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione sotto il profilologico e giuridico (Cass. Sez. 2 24-11-2021 n. 36478, Cass. Sez. 1 26-11-2008 n. 28224). Nella fattispecie la sentenza impugnata (da pag.11 a pag.14) ha proceduto a esaminare soltanto alcuni degli indiziofferti dal Comune creditore, perché non ha esaminato né il contenutodel contratto preliminare, né la sua tempistica rispetto all’iscrizione diipoteca; inoltre, ha affermato che la situazione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA] nonbastava a dimostrare l’esistenza di un accordo simulatorio; ha altresìNumero registro generale 2765/2022Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 7673/2026Data pubblicazione 30/03/2026affermato che non erano di per sé sufficienti a dimostrare lasimulazione i pregressi rapporti di collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:SOCIETA],né tanto meno l’attuale occupazione di [OSCURATO:PERSONA] e i suoi redditi. In questomodo, affermando che i singoli dati esaminati in sé non provavano lasimulazione, la sentenza non ha dimostrato di considerare gli elementipresuntivi nella loro convergenza globale (c.d. convergenza delmolteplice), onde verificare se la loro combinazione consentisse unavalida prova presuntiva, così incorrendo nella lamentata falsaapplicazione dell’art. 2729 cod. civ. Infatti, è stato enunciato anche ilprincipio secondo il quale, in tema di prova presuntiva, il giudice ètenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzionigravi, precise e concordanti, laddove il requisito della precisione èriferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica,quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fattoignoto desumibile da quello noto; quello della concordanza richiede cheil fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi eunivocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza; ètenuto quindi ad articolare il procedimento logico nella previa analisi ditutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nellasuccessiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificarese siano concordanti e se la loro combinazione consenta una validaprova presuntiva (Cass. Sez. 2 21-3-2022 n. 9054, Cass. Sez. 2 4-8-2025 n. 22544).6.L’accoglimento del secondo motivo di ricorso del Comunecomporta l’assorbimento del primo motivo di ricorso della societàMobius, con il quale essa deduce “nullità della sentenza o delprocedimento in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.” e lamenta che lasentenza abbia omesso la pronuncia sulla sua domanda principale dinullità ex art. 1418 cod. proc. civ. del contratto. Infatti, dovendo ilgiudice del rinvio nuovamente procedere a esaminare la domanda diNumero registro generale 2765/2022Numero sezionale 747/2026Numero di raccolta generale 7673/2026Data pubblicazione 30/03/2026simulazione assoluta proposta dal Comune, necessariamente dovràesaminare anche la questione della nullità del contratto.7.In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso principale,sono rigettati il primo motivo di ricorso principale, il secondo e terzomotivo di ricorso incidentale, assorbito il primo motivo di ricorsoincidentale. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversacomposizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà aquanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, rigetta il primomotivo di ricorso principale, il secondo e terzo motivo di ricorsoincidentale, assorbito il primo motivo di ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per lastatuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 25-3-2026Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 07673/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris