CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 19953/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMarco Dall’Olio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 22.9.2025, il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia,accogliendo, in funzione di giudice dell’esecuzione, una richiesta del pubblico ministero direvoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta a XXXXXXXXXXXXX consentenza del 18.7.2019, ha contestualmente provveduto sulla richiesta incidentale delcondannato di applicazione della disciplina nella continuazione ai reati giudicati con tresentenze di condanna irrevocabili.L'istanza di [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta parzialmente, in relazione ai fatti giudicati con duesentenze di condanna del Tribunale di Roma per reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990, in quanto relative a episodi omogenei in materia di sostanze stupefacenti,commessi nel medesimo contesto territoriale e a distanza di cinque mesi l'uno dall'altro (il[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 19.12.2019).Viceversa, il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza relativamente al reato di cuiall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui alla terza sentenza, in quanto commesso il5.8.2020 a distanza di oltre un anno dal primo reato e di circa otto mesi dal secondo reato,osservando che lo iato temporale risulta assai più significativo perché collocato nel pienodella contingenza epidemiologica da Covid-19, che, confinando di fatto la popolazione nellemura domestiche, ha interrotto anche la programmazione criminosa del condannato.I l giudice ha r i tenuto che non potesse essere valorizzata nemmeno latossicodipendenza ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all'art. 671 cod. proc. pen., inquanto il ricorrente ha prodotto soltanto una certificazione del Ser.d. in data 2.5.2025, nellaquale si attesta una positività alla cannabis a partire dal 12.12.2024 e, quindi, a cinque annidi distanza dai fatti per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto r icorso i l d i fensore diXXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, con cui deduce vizio di motivazione illogicae contraddittoria in relazione al mancato riconoscimento della continuazione.Il ricorso censura che, sotto il profilo della distanza cronologica tra i reati, l’ordinanzanon spiega perché si possa ritenere la continuazione tra due fatti (il primo e il secondo)commessi a distanza di cinque mesi e non anche tra due fatti (il secondo e il terzo)commessi a distanza di sette mesi e mezzo.Sotto il secondo profilo dell’interruzione del disegno criminoso in occasione del Covid,poi, si tratta di motivo privo di pregio perché indipendente dalla volontà di [OSCURATO:PERSONA].In ogni caso, il giudice dell’esecuzione non ha considerato che anche la terza condottariguardava, come le prime due, un’attività di piccolo spaccio in Roma a [OSCURATO:PERSONA],con le medesime modalità.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 19.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, rilevando che non vi sia idoneamotivazione circa il fatto che uno iato di sette mesi e sedici giorni non sia indice dimedesimezza del disegno criminoso e che non sia stata scrutinata dal giudicedell’esecuzione la sussistenza di altri elementi in favore del condannato, quali lamedesimezza della condotta, anche sotto il profilo territoriale, e le ulteriori modalitàdell’azione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1 La censura di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione mossa con ilricorso si fonda essenzialmente sul fatto che la distanza cronologica, ritenuta non ostativa alriconoscimento del vincolo della continuazione tra i primi due reati, sia stata, invece,valutata, benché solo di poco superiore, come impeditiva rispetto alla unificazione anche delterzo reato ai primi due commessi da [OSCURATO:PERSONA].A questo proposito, deve considerarsi che, perché via sia contraddittorietà logicaall’interno del medesimo provvedimento, occorre che le premesse di fatto a cui conseguonoconclusioni diverse in punto di diritto siano invece uguali.Non si tratta, a rigore, del caso di specie, perché i primi due reati ai quali è stataapplicata la continuazione sono stati commessi a distanza di cinque mesi e due giorni l’unodall’altro, laddove il terzo reato, tenuto fuori dal riconoscimento della medesimezza deldisegno criminoso, è stato commesso a distanza di un anno e diciannove giorni dal primo edi sette mesi e diciassette giorni dal secondo.L’intervallo temporale, dunque, è maggiore in una misura che, sebbene nonparticolarmente cospicua, non è tuttavia priva di rilievo in termini quantitativi.2 Ciò posto, la valutazione della adeguatezza della motivazione dell’ordinanzaimpugnata deve pur sempre muovere dal rilievo che, in tema di continuazione,l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione difatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile insede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 - 01).E’ principio altrettanto consolidato, poi, quello secondo cui, in sede di applicazione delladisciplina del reato continuato nella fase di esecuzione, non è sufficiente il mero riferimentoalla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti(Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010,In questa prospettiva, l’apprezzamento della rilevanza sfavorevole del diverso datocronologico, da parte del giudice dell’esecuzione, non può essere considerato viziato damanifesta illogicità, perché relativo a un reato come la cessione di sostanze stupefacenti, ladedizione al quale è generalmente indice di abituale ricorso al crimine come stile di vita esistema stabile di autosostentamento.La mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad unprogramma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingentiopportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituentiillecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinatodall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, B., Rv. 260896 -01).L'identità del disegno criminoso, infatti, non si identifica con il programma di vitadelinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione diun numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dello stesso tipo, non sonoidentificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alladevianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni esistenziali(Sez. 1, n. 15955 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. P.M. in proc. Eloumari, Rv. 266615 – 01).In questo quadro, allora, la enfatizzazione, nell’ordinanza impugnata, della maggioredistanza di tempo intercorsa rispetto al terzo reato risponde adeguatamente al principio percui la continuazione non coincide con la semplice estrinsecazione di un genere di vita inclineal reato, sicché tale intervallo cronologico vale a introdurre una significativa soluzione dicontinuità tra episodi delittuosi, che esclude la loro riconducibilità ad un’unica deliberazioneiniziale.3. L’ordinanza impugnata ritiene, poi, di avvalorare questa affermazione con ilriferimento al fatto che dentro lo iato temporale che separa il terzo reato dai primi dueepisodi si colloca il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.È vero che le parziali restrizioni alla libertà di movimento collegate al c.d. lockdown nonvalgono di per sé a escludere la possibilità che un soggetto (a maggior ragione se pocoaduso al rispetto delle regole) riuscisse a permanere nella condizione di eseguire unprogramma unitario dei delitti.Tuttavia, si tratta di argomentazione idonea a supportare in via logica il diniego delriconoscimento della continuazione, essendo indubbio che quello del Covid-19 rileva comeperiodo di tempo che – certamente caratterizzato da una più limitata possibilità dicircolazione, che come tale condizionava sia l’approvvigionamento che la cessione dellesostanze stupefacenti – ha rappresentato in concreto un elemento di inibizione o comunquedi difficoltà per l’attuazione di disegni criminosi eventualmente predisposti in precedenza.Sotto questo profilo, quanto più si voglia estendere – come propugna il ricorrente –l’arco temporale da prendere in considerazione, tanto più si deve essere in grado diescludere che intervengano medio tempore situazioni suscettibili di integrare una divergenzaessenziale rispetto ad un programma di massima, che, proprio perché proiettato su tempilunghi o addirittura indeterminati, è concepito solo nelle sue linee basilari.Di conseguenza, il mutamento significativo delle condizioni generali in presenza dellequali era semmai stato concepito un programma criminoso solo tendenzialmente unitario èidoneo a dare ingresso all’eventualità che i reati successivi ai primi siano in realtà il frutto dideterminazione solo estemporanea e occasionale, imposta dalla contingente evoluzione diuna situazione provvisoria.L’argomentazione, quindi, concorre, se non altro, a suffragare la valutazione di parzialeinsussistenza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione tra tre reaticommessi in un arco di tempo superiore ad un anno, cui è pervenuto il giudicedell’esecuzione con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, che ilricorso non arriva a inficiare decisivamente.4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con laconseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali.Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento,vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n.196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.