Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05434/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito con L. 18.12.2020, n. 17, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte militare di appello ha ridotto a mesi 2 e giorni 20 di reclusione militare la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 120 cod. pen. mil . pace per avere, quale militare rivestito del grado di appuntato scelto dei Carabinieri, abbandonato, in violazione della consegna ricevuta e senza autorizzazione, il posto di servizio in due distinte occasioni.

Secondo i giudici del merito, il Cucco, che già in passato aveva manifestato la sua contrarietà, nei giorni 16 e 27 luglio 2018 aveva volontariamente disatteso il sistema di organizzazione dei turni di servizio degli operatori della centrale operativa.

In particolare, si era allontanato dal luogo di lavoro volontariamente, disattendendo le indicazioni contenute nel "foglio aggiuntivo" del "memoriale di servizio", predisposto dal maresciallo responsabile e reso noto mensilmente a tutti gli interessati.

Nel loro complesso tali atti, al fine di sopperire alle carenze di personale che non rendevano possibile la costante presenza nella centrale di due unità così da fronteggiare efficacemente eventuali situazioni di emergenza, prevedevano, lo svolgimento, oltre all'orario ordinario di sei ore (dalle 15.30 alle 22.00, oltre 30 minuti per la pausa pranzo), di un'ulteriore ora conteggiata e retribuita come lavoro straordinario (dalle 22 alle 23).

2. Avverso l'ordinanza ricorre il Cucco, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando cinque motivi.

2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione delle indicazioni fornite con il "foglio aggiuntivo".

Al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di appello, il "foglio aggiuntivo".

Non ha la valenza giuridica, formale o sostanziale, di comando.

Il suo contenuto, suscettibile di continue variazioni ed aggiornamenti, non costituiva insieme con il "memoriale" parte integrante di un unico "modulo organizzativo" con valenza "precettiva"; l'unico unico atto che, giorno per giorno, individuava l'orario di servizio era solo il "memoriale".

Non a caso in sede disciplinare è stato accertato che l'imputato non ha violato alcun ordine.

Il "foglio aggiuntivo" rappresentava, in definitiva, un'ipotesi di turni di lavoro, organizzati mese per mese, che dovevano necessariamente trovare conferma nel "memoriale", che veniva inviato il giorno prima del turno di servizio per chiarire il contenuto ed il perimetro effettivo del comando.

Né, ai fini della sua natura giuridica, rileva la pacifica accettazione per anni da parte dei sottoposti.

D'altra parte, non ricorrevano nel caso in esame le esigenze di servizio che, alla stregua di specifiche disposizioni ministeriali, legittimavano, in via eccezionale, il ricorso al lavoro straordinario.

Deve, quindi, escludersi che il maresciallo responsabile abbia mai impartito al Cucco l'ordine di effettuare l'ora aggiuntiva a titolo di lavoro straordinario.

Soltanto il giorno successivo al turno programmato, l'offerta di disponibilità manifestata nel "foglio aggiuntivo" assumeva i crismi della "consegna" mediante approvazione

2.2. Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione in ordine all'interpretazione data dall'appuntato Cucco al «foglio aggiuntivo».Erroneamente è stato desunto dalle emergenze probatorie che l'odierno ricorrente abbia inteso il modulo organizzativo, composto dal memoriale e dal "foglio aggiuntivo", come un "comando"; al contrario, egli ha sempre considerato le indicazioni contenute nel "foglio aggiuntivo". come mera indicazione di disponibilità ad effettuare, ove necessario, un'ora di lavoro 'di straordinario.

In questo senso depongono le precisazioni fornite dal maresciallo che lo redigeva e le stesse modalità di redazione del documento, in più versioni e con il testo ripetutamente corretto in modo tale da generare dubbi interpretativi, del tutto incompatibili con la valenza quale "consegna". 2.3 Con il terzo motivo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché 120 cod. pen. mil .

Pace.

La Corte ha risolto il contrasto tra la ricostruzione offerta dal Cucco e quella accusatoria, entrambe plausibili, in favore non dell'imputato, come imposto dall'applicazione della regola di giudizio del ragionevole dubbio, bensì preferendo quella accusatoria, con argomentazioni illogiche, che non tengono conto dell'assenza di certezza sulla inosservanza di un provvedimento qualificabile come "consegna"

2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge ed errata valutazione delle risultanze processuali nonché vizio di motivazione in relazione all'offensività della condotta.

L'assenza dal servizio, come ricostruita, non ha cagionato alcuna conseguenza negativa sicché, applicando i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 263 del 2000, la condotta dell'imputato non è sussumibile nella fattispecie incriminatrice contestata.

Non è, infatti, riscontrabile alcuna compromissione dell'efficienza del servizio posto che non sono state accertate esigenze particolari da giustificare il lavoro straordinario, mentre è pacifico che il militare rimasto in servizio, dopo l'allontanamento del Cucco, è rimasto da solo per un periodo di tempo assai limitato.

Né in senso cor rn -può darsi spazio alla tesi, sostenuta dalla sentenza impugnata, per cui in ogni momento poteva verificarsi un'emergenza perché ciò renderebbe impossibile una verifica concreta sull'esistenza del requisito dell'offensività.

2.5. Con il quinto motivo denunzia erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 120 cod pen. mil . pace Non risulta provato che l'imputato abbia ricevuto un ordine, anche verbale, giustificato da esigenze gli imponevano di prolungare il turno in contrasto con quanto previsto dall'unico atto dotato di natura vincolante, ossia il memoriale di servizio.

Ciò vale specialmente per l'episodio del 27 luglio; è, infatti, pacifico che il Cucco in quella giornata non aveva né incontrato né sentito il maresciallo che predisponeva i turni.

2.6. Con il sesto motivo denunzia vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, nonostante l'esiguità del danno e del pericolo e l'occasionalità della condotta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce motivi in parte infondati ed in parte inammissibili sicchè nel complesso deve essere rigettato.

2. I primi due motivi ed il quinto, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni posteltutte correlate alla natura e agli effetti del "foglio aggiuntivo" e del "memoriale di servizio", sono infondati.

Sostiene in sintesi il ricorrente che, negli episodi contestati, non gli era mai stato impartito l'ordine relativo al trattenimento di un'ora aggiuntiva nel servizio.

Nel "foglio aggiuntivo", infatti, venivano raccolte le disponibilità a trattenersi in servizio dopo la fine dell'orario ordinario, indicato con efficacia vincolate solo nel "memoriale di servizio", qualora si fossero verificate particolari ed impreviste esigenze.

Allontanandosi alle 22.00 anziché alle 23.00, in assenza di situazioni che giustificavano la sua permanenza nella centrale operativa, non aveva, quindi, violato alcuna consegna.

Né, d'altra parte, il ricorso al lavoro straordinario poteva modificare stabilmente l'orario di servizio quale strumento di programmazione volto a sopperire alla fisiologica carenza di organico.

Si tratta di argomentazioni che non incidono sulla sussistenza del reato.

Secondo quanto accertato dai giudici del merito, alla luce delle concordi dichiarazioni dei testimoni escussi e della documentazione acquisita, il modulo organizzativo vigente all'epoca dei fatti prevedeva il prolungamento di un'ora di alcuni \kturni di servizio degli operatori della centrale operativa.

L'ora aggiuntiva, ai fini della retribuzione, era considerata lavoro straordinario.

Per la concreta attuazione del sistema, con apposita disposizione di servizio, denominata "foglio aggiuntivo", a cadenza mensile ed a integrazione del "memoriale di servizio", venivano indicati i turni relativi alle ore svolte in prolungamento all'orario ordinario.

L'organizzazione dei turni di lavoro in sala operativa era, dunque, imperniata. su una disposizione di servizio, il "foglio aggiuntivo", che, lungi dal costituire un elenco non vincolante delle offerte di disponibilità a svolgere il lavoro straordinario in caso di necessità, aveva assunto natura prescrittiva, tanto da essere stata, per un periodo di tempo prolungato, puntualmente osservata dagli interessati, compreso l'odierno imputato, che non ne avevano contestato l'illegittimità azionando gli strumenti, amministrativi e giurisdizionali, a loro tutela.

La violazione delle indicazioni integrative sulla durata dell'orario di lavoro contenute nel "foglio aggiuntivo", della cui efficacia vincolante l'imputato era pienamente consapevole, al punto da avere sentito il bisogno di chiedere l'autorizzazione al superiore di non lavorare dopo l'orario ordinario, assume rilievo, ai fini della configurabilità del reato di abbandono di posto, a prescindere dalla qualificazione come ordine formale o consegna dell'atto.

La norma incriminatrice prevista dall'art. 120 cod. pen. mil . pace sanziona qualunque allontanamento arbitrario del militare dal posto di servizio; ciò che assume rilevanza penale è che il militare preposto al detto servizio, a prescindere dalla sussistenza di una specifica consegna o di un ordine formalmente impartito, lasci, non autorizzato, il posto in cui stava svolgendo il servizio.

Una diversa interpretazione urta contro il tenore letterale della nori0 che prevede, come condotte alternative parimenti rilevanti per l'integrazione del reato, l'abbandono del posto di servizio ("il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio") e la violazione della consegna ("ovvero viola la consegna avuta").

Nel caso in esame è stato certamente arbitrario l'allontanamento del Cucco dalla sala operativa perché posto in essere in aperta violazione della turnazione regolamentata quanto alla durata, secondo disposizioni che avevano assunto, come già chiarito, efficacia vincolativa, pienamente conosciuta dall'odierno ricorrente.

3. Il terzo motivo non supera il preliminare vaglio di ammissibilità Il ricorrente non si confronta con l'apparato argomentativo, logico e coerente, con cui Corte di appello ha recepito l'ipotesi di accusa ed ha considerato infondata la ricostruzione alternativa dell'imputato, limitandosi a prospettarne in modo generico ed astratto una equipollenza che andava risolta in favore dell'imputato in applicazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

4. Il quarto motivo, relativo all'offensività della condotta, è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato, sia pure con riferimento all'omessa consegna, che per la configurabilità del reato di violata consegna previsto dall'art. 120 cod. pen. mil . pace è sufficiente la violazione delle prescrizioni della consegna, la cui tassatività ne esige l'osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto volto a tutelare la funzionalità e l'efficienza di determinati servizi militari (da ultimo Sez. 1, n. 458 del 02/12/2020, dep. /2021, [OSCURATO:PERSONA], Re. 280212).

Tali principi valgono a maggior ragione anche per l'ipotesi di arbitrario abbandono del posto in cui il militare si allontana dall'ambito spaziale in cui può svolgere efficacemente il servizio che gli è comandato di svolgere.

E', quindi sufficiente, per la lesione del bene giuridico protetto, la consapevole violazione delle disposizioni precettive che disciplinano la durata e le altre modalità di svolgimento del servizio, dalle quali non è dato discostarsi.

Nella specie, peraltro, l'allontanamento dalla centrale operativa era in concreto idonea, come rilevato dalla Corte di appello, a pregiudicare l'efficienza del servizio, concentrando su un solo militare le incombenze necessarie per fronteggiare adeguatamente tutte le emergenze non passibili di programmazione anticipata.

5. Il quinto motivo è inammissibile.

Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, invece, sono state già concesse e, quanto alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sollecita apprezzamenti riservati al giudice del merito.

Al riguardo la Corte di appello, con argomentazioni, non manifestamente illogiche, ha puntualmente giustificato la scelta compiuta osservando che la condotta delittuosa non poteva considerarsi di lieve entità per essere stata reiterata a breve distanza di tempo compromettendo in entrambe le occasioni l'efficienza e la funzionalità del servizio

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, convertito con L. 18.12.2020, n. 17, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte militare di appello ha ridotto a mesi 2 e giorni 20 di reclusione militare la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 120 cod. pen. mil . pace per avere, quale militare rivestito del grado di appuntato scelto dei Carabinieri, abbandonato, in violazione della consegna ricevuta e senza autorizzazione, il posto di servizio in due distinte occasioni. Secondo i giudici del merito, il Cucco, che già in passato aveva manifestato la sua contrarietà, nei giorni 16 e 27 luglio 2018 aveva volontariamente disatteso il sistema di organizzazione dei turni di servizio degli operatori della centrale operativa. In particolare, si era allontanato dal luogo di lavoro volontariamente, disattendendo le indicazioni contenute nel "foglio aggiuntivo" del "memoriale di servizio", predisposto dal maresciallo responsabile e reso noto mensilmente a tutti gli interessati. Nel loro complesso tali atti, al fine di sopperire alle carenze di personale che non rendevano possibile la costante presenza nella centrale di due unità così da fronteggiare efficacemente eventuali situazioni di emergenza, prevedevano, lo svolgimento, oltre all'orario ordinario di sei ore (dalle 15.30 alle 22.00, oltre 30 minuti per la pausa pranzo), di un'ulteriore ora conteggiata e retribuita come lavoro straordinario (dalle 22 alle 23). 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Cucco, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando cinque motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione delle indicazioni fornite con il "foglio aggiuntivo". Al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di appello, il "foglio aggiuntivo". Non ha la valenza giuridica, formale o sostanziale, di comando. Il suo contenuto, suscettibile di continue variazioni ed aggiornamenti, non costituiva insieme con il "memoriale" parte integrante di un unico "modulo organizzativo" con valenza "precettiva"; l'unico unico atto che, giorno per giorno, individuava l'orario di servizio era solo il "memoriale". Non a caso in sede disciplinare è stato accertato che l'imputato non ha violato alcun ordine. Il "foglio aggiuntivo" rappresentava, in definitiva, un'ipotesi di turni di lavoro, organizzati mese per mese, che dovevano necessariamente trovare conferma nel "memoriale", che veniva inviato il giorno prima del turno di servizio per chiarire il contenuto ed il perimetro effettivo del comando. Né, ai fini della sua natura giuridica, rileva la pacifica accettazione per anni da parte dei sottoposti. D'altra parte, non ricorrevano nel caso in esame le esigenze di servizio che, alla stregua di specifiche disposizioni ministeriali, legittimavano, in via eccezionale, il ricorso al lavoro straordinario. Deve, quindi, escludersi che il maresciallo responsabile abbia mai impartito al Cucco l'ordine di effettuare l'ora aggiuntiva a titolo di lavoro straordinario. Soltanto il giorno successivo al turno programmato, l'offerta di disponibilità manifestata nel "foglio aggiuntivo" assumeva i crismi della "consegna" mediante approvazione 2.2. Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione in ordine all'interpretazione data dall'appuntato Cucco al «foglio aggiuntivo».Erroneamente è stato desunto dalle emergenze probatorie che l'odierno ricorrente abbia inteso il modulo organizzativo, composto dal memoriale e dal "foglio aggiuntivo", come un "comando"; al contrario, egli ha sempre considerato le indicazioni contenute nel "foglio aggiuntivo". come mera indicazione di disponibilità ad effettuare, ove necessario, un'ora di lavoro 'di straordinario. In questo senso depongono le precisazioni fornite dal maresciallo che lo redigeva e le stesse modalità di redazione del documento, in più versioni e con il testo ripetutamente corretto in modo tale da generare dubbi interpretativi, del tutto incompatibili con la valenza quale "consegna". 2.3 Con il terzo motivo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché 120 cod. pen. mil . Pace. La Corte ha risolto il contrasto tra la ricostruzione offerta dal Cucco e quella accusatoria, entrambe plausibili, in favore non dell'imputato, come imposto dall'applicazione della regola di giudizio del ragionevole dubbio, bensì preferendo quella accusatoria, con argomentazioni illogiche, che non tengono conto dell'assenza di certezza sulla inosservanza di un provvedimento qualificabile come "consegna" 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge ed errata valutazione delle risultanze processuali nonché vizio di motivazione in relazione all'offensività della condotta. L'assenza dal servizio, come ricostruita, non ha cagionato alcuna conseguenza negativa sicché, applicando i principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 263 del 2000, la condotta dell'imputato non è sussumibile nella fattispecie incriminatrice contestata. Non è, infatti, riscontrabile alcuna compromissione dell'efficienza del servizio posto che non sono state accertate esigenze particolari da giustificare il lavoro straordinario, mentre è pacifico che il militare rimasto in servizio, dopo l'allontanamento del Cucco, è rimasto da solo per un periodo di tempo assai limitato. Né in senso cor rn -può darsi spazio alla tesi, sostenuta dalla sentenza impugnata, per cui in ogni momento poteva verificarsi un'emergenza perché ciò renderebbe impossibile una verifica concreta sull'esistenza del requisito dell'offensività. 2.5. Con il quinto motivo denunzia erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 120 cod pen. mil . pace Non risulta provato che l'imputato abbia ricevuto un ordine, anche verbale, giustificato da esigenze gli imponevano di prolungare il turno in contrasto con quanto previsto dall'unico atto dotato di natura vincolante, ossia il memoriale di servizio. Ciò vale specialmente per l'episodio del 27 luglio; è, infatti, pacifico che il Cucco in quella giornata non aveva né incontrato né sentito il maresciallo che predisponeva i turni. 2.6. Con il sesto motivo denunzia vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, nonostante l'esiguità del danno e del pericolo e l'occasionalità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce motivi in parte infondati ed in parte inammissibili sicchè nel complesso deve essere rigettato. 2. I primi due motivi ed il quinto, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni posteltutte correlate alla natura e agli effetti del "foglio aggiuntivo" e del "memoriale di servizio", sono infondati. Sostiene in sintesi il ricorrente che, negli episodi contestati, non gli era mai stato impartito l'ordine relativo al trattenimento di un'ora aggiuntiva nel servizio. Nel "foglio aggiuntivo", infatti, venivano raccolte le disponibilità a trattenersi in servizio dopo la fine dell'orario ordinario, indicato con efficacia vincolate solo nel "memoriale di servizio", qualora si fossero verificate particolari ed impreviste esigenze. Allontanandosi alle 22.00 anziché alle 23.00, in assenza di situazioni che giustificavano la sua permanenza nella centrale operativa, non aveva, quindi, violato alcuna consegna. Né, d'altra parte, il ricorso al lavoro straordinario poteva modificare stabilmente l'orario di servizio quale strumento di programmazione volto a sopperire alla fisiologica carenza di organico. Si tratta di argomentazioni che non incidono sulla sussistenza del reato. Secondo quanto accertato dai giudici del merito, alla luce delle concordi dichiarazioni dei testimoni escussi e della documentazione acquisita, il modulo organizzativo vigente all'epoca dei fatti prevedeva il prolungamento di un'ora di alcuni \kturni di servizio degli operatori della centrale operativa. L'ora aggiuntiva, ai fini della retribuzione, era considerata lavoro straordinario. Per la concreta attuazione del sistema, con apposita disposizione di servizio, denominata "foglio aggiuntivo", a cadenza mensile ed a integrazione del "memoriale di servizio", venivano indicati i turni relativi alle ore svolte in prolungamento all'orario ordinario. L'organizzazione dei turni di lavoro in sala operativa era, dunque, imperniata. su una disposizione di servizio, il "foglio aggiuntivo", che, lungi dal costituire un elenco non vincolante delle offerte di disponibilità a svolgere il lavoro straordinario in caso di necessità, aveva assunto natura prescrittiva, tanto da essere stata, per un periodo di tempo prolungato, puntualmente osservata dagli interessati, compreso l'odierno imputato, che non ne avevano contestato l'illegittimità azionando gli strumenti, amministrativi e giurisdizionali, a loro tutela. La violazione delle indicazioni integrative sulla durata dell'orario di lavoro contenute nel "foglio aggiuntivo", della cui efficacia vincolante l'imputato era pienamente consapevole, al punto da avere sentito il bisogno di chiedere l'autorizzazione al superiore di non lavorare dopo l'orario ordinario, assume rilievo, ai fini della configurabilità del reato di abbandono di posto, a prescindere dalla qualificazione come ordine formale o consegna dell'atto. La norma incriminatrice prevista dall'art. 120 cod. pen. mil . pace sanziona qualunque allontanamento arbitrario del militare dal posto di servizio; ciò che assume rilevanza penale è che il militare preposto al detto servizio, a prescindere dalla sussistenza di una specifica consegna o di un ordine formalmente impartito, lasci, non autorizzato, il posto in cui stava svolgendo il servizio. Una diversa interpretazione urta contro il tenore letterale della nori0 che prevede, come condotte alternative parimenti rilevanti per l'integrazione del reato, l'abbandono del posto di servizio ("il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio") e la violazione della consegna ("ovvero viola la consegna avuta"). Nel caso in esame è stato certamente arbitrario l'allontanamento del Cucco dalla sala operativa perché posto in essere in aperta violazione della turnazione regolamentata quanto alla durata, secondo disposizioni che avevano assunto, come già chiarito, efficacia vincolativa, pienamente conosciuta dall'odierno ricorrente. 3. Il terzo motivo non supera il preliminare vaglio di ammissibilità Il ricorrente non si confronta con l'apparato argomentativo, logico e coerente, con cui Corte di appello ha recepito l'ipotesi di accusa ed ha considerato infondata la ricostruzione alternativa dell'imputato, limitandosi a prospettarne in modo generico ed astratto una equipollenza che andava risolta in favore dell'imputato in applicazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 4. Il quarto motivo, relativo all'offensività della condotta, è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato, sia pure con riferimento all'omessa consegna, che per la configurabilità del reato di violata consegna previsto dall'art. 120 cod. pen. mil . pace è sufficiente la violazione delle prescrizioni della consegna, la cui tassatività ne esige l'osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto volto a tutelare la funzionalità e l'efficienza di determinati servizi militari (da ultimo Sez. 1, n. 458 del 02/12/2020, dep. /2021, [OSCURATO:PERSONA], Re. 280212). Tali principi valgono a maggior ragione anche per l'ipotesi di arbitrario abbandono del posto in cui il militare si allontana dall'ambito spaziale in cui può svolgere efficacemente il servizio che gli è comandato di svolgere. E', quindi sufficiente, per la lesione del bene giuridico protetto, la consapevole violazione delle disposizioni precettive che disciplinano la durata e le altre modalità di svolgimento del servizio, dalle quali non è dato discostarsi. Nella specie, peraltro, l'allontanamento dalla centrale operativa era in concreto idonea, come rilevato dalla Corte di appello, a pregiudicare l'efficienza del servizio, concentrando su un solo militare le incombenze necessarie per fronteggiare adeguatamente tutte le emergenze non passibili di programmazione anticipata. 5. Il quinto motivo è inammissibile. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, invece, sono state già concesse e, quanto alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sollecita apprezzamenti riservati al giudice del merito. Al riguardo la Corte di appello, con argomentazioni, non manifestamente illogiche, ha puntualmente giustificato la scelta compiuta osservando che la condotta delittuosa non poteva considerarsi di lieve entità per essere stata reiterata a breve distanza di tempo compromettendo in entrambe le occasioni l'efficienza e la funzionalità del servizio 6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle sp