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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04097/2025

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in ordine all'art. 642 cod. pen., risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto, omettendo un effettivo confronto con le non manifestamente illogiche ragioni poste a fondamento della ritenuta integrazione del concorso nel reato de quo da parte dell'odierno ricorrente (si veda in particolare pag. 6 della impugnata sentenza), non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che il contegno del ricorrente costituito da una consapevole falsa dichiarazione sulle modalità del sinistro denunciato alla compagnia assicurativa, rappresenti idoneo contributo concorsuale alla realizzazione della condotta criminosa riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 642 cod. pen.; ritenuto, con riferimento al secondo motivo di ricorso - che lamenta il vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale tenuto debitamente conto di un elemento di prova indicato dalla difesa nei motivi aggiunti - deve essere specificato che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello, non comporta di per sé l'annullamento della sentenza quando la censura, se valutata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte, risultando in concreto inidonea ad incidere sugli esiti decisori (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980); che la Corte di appello, con valutazioni inerenti al merito del giudizio e idonee a superare quanto dedotto con i motivi aggiunti, ha valutato i profili di responsabilità del ricorrente alla luce di quanto specificato a proposito del primo motivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

2. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in ordine all'art. 642 cod. pen., risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto, omettendo un effettivo confronto con le non manifestamente illogiche ragioni poste a fondamento della ritenuta integrazione del concorso nel reato de quo da parte dell'odierno ricorrente (si veda in particolare pag. 6 della impugnata sentenza), non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che il contegno del ricorrente costituito da una consapevole falsa dichiarazione sulle modalità del sinistro denunciato alla compagnia assicurativa, rappresenti idoneo contributo concorsuale alla realizzazione della condotta criminosa riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 642 cod. pen.; ritenuto, con riferimento al secondo motivo di ricorso - che lamenta il vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale tenuto debitamente conto di un elemento di prova indicato dalla difesa nei motivi aggiunti - deve essere specificato che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello, non comporta di per sé l'annullamento della sentenza quando la censura, se valutata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte, risultando in concreto inidonea ad incidere sugli esiti decisori (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980); che la Corte di appello, con valutazioni inerenti al merito del giudizio e idonee a superare quanto dedotto con i motivi aggiunti, ha valutato i profili di responsabilità del ricorrente alla luce di quanto specificato a proposito del primo motivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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