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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33251/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] °dello, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 20 luglio 2020, la Corte di appello di Perugia, su richiesta del Pubblico Ministero, richiamati gli articoli 240-bis cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen., disponeva il sequestro preventivo e la confisca di un compendio immobiliare sito nel comune di Termoli, intestata a [OSCURATO:PERSONA] di Rocco, e censito, censita al catasto fabbricati, almeno in parte, nel foglio 45, particella 311, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 e sub

6. Il provvedimento muoveva dal presupposto della riconducibilità del bene al fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale, in forza della sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il 3 luglio 2016 divenuta irrevocabile il 27 marzo 2018, risultava condannato per il reato previsto dagli articoli 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, afferente all'acquisto, alla detenzione e al trasporto di 15 chilogrammi di eroina, fatto commesso il 22 giugno 2004.

2. Avverso il predetto decreto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizioni che venivano rigettate dalla menzionata Corte di appello con decreto del 13 gennaio 2021.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] di Rocco ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi sulla base dei quali chiede annullamento del decreto di rigetto dell'opposizione.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'articolo 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata esecuzione di una perizia estimativa sul valore del bene confiscato e alla mancata assunzione delle prove dichiarative dedotte dalla difesa del ricorrente circa l'aiuto fornito a costui dai suoi fratelli per l'edificazione dell'immobile.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'articolo 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza della richiesta difensiva di provare la derivazione da evasione fiscale del denaro utilizzato per l'edificazione del bene.

3.3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'articolo 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al giudizio di effettiva titolarità del bene.4.

Dopo il deposito della citata requisitoria del Pubblico Ministero, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato atto di replica con il quale insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato.

5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in nove motivi sulla base dei quali chiede l'annullamento del decreto di rigetto dell'opposizione.

5.1. Con il primo e il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'articolo 240-bis cod. pen. e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta fittizietà dell'intestazione dell'immobile.

5.2. Con il terzo e il quarto motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'articolo 240-bis cod. pen. e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta assenza, in capo alla stessa ricorrente, delle risorse necessarie per l'edificazione dell'immobile.

5.3. Con il quinto, il sesto e il settimo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'articolo 240-bis cod. pen., illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla violazione della delimitazione o circoscrizione temporale e abnormità funzionale del provvedimento in ordine a tale profilo.

5.4. Con l'ottavo e il nono motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'articolo 240-bis cod. pen. e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al mancato riconoscimento in capo ad essa del diritto di superficie.

6. Dopo il deposito della citata requisitoria del Pubblico Ministero, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con la quale insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato, richiamando i principi affermati dalla sentenza di questa Corte, Sezioni Unite, n. 27421 del 25/02/2021, Rv. 281561 - 01, in ordine alla ragionevolezza temporale che deve guidare la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono inammissibili perché manifestamente infondati.

Inoltre, deve rilevarsi che, fra le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili anche per carenza di interesse quelle tese a sostenere che l'intestazione dell'immobile a [OSCURATO:PERSONA] non sia fittizia (Sez. 2, Sentenza n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278592 -01).

2. La trattazione del caso rende opportuno richiamare i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

2.1. È stato stabilito che il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd.

"reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Sez.

U, Sentenza n. 27421 del 25/02/2021, Rv. 281561 - 01).

2.2. È stato chiarito che, in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre la fittizietà dell'intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'ablazione (Sez. 1, Sentenza n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 281362 - 01).

2.3. È stato precisato che, in caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi; a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all'indagato (Sez. 3, Sentenza n. 35771 del 20/01/2017, Rv. 270798 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 36530 del 12/05/2015, Rv. 264763 - 01).

3. Nel caso ora in esame, la Corte di appello di Perugia ha correttamente applicato i principi di diritto sopra richiamati, pienamente condivisibili, e ha fornito a sostegno della propria decisione una motivazione che non è apparente ma reca spiegazioni adeguate e congruenti su tutti i profili della decisione.

Nel decreto qui impugnato sono esposte osservazioni pertinenti su tutti i motivi delle opposizioni rivolte alla Corte di appello.

Il provvedimento impugnato analizza e risolve congruamente tutti i profili rilevanti del caso, fornendo adeguata motivazione che tiene conto dei rilievi difensivi e superandoli.

In relazione al tema del carattere fittizio dell'intestazione del compendio immobiliare a [OSCURATO:PERSONA], nel provvedimento sono illustrati analiticamente, e valutati con ampia argomentazione logicamente ineccepibile, gli indici in base ai quali è stato ritenuto che il compendio immobiliare in discussione sia in realtà riferibile a [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento indica adeguatamente il ruolo svolto dalla compagna e convivente di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione e nella implementazione dell'immobile, chiarendo che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai abitato nell'immobile, che è sempre stato la residenza di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare.

Con riguardo alla individuazione temporale della realizzazione del compendio immobiliare confiscato, e del collegamento con il tempo - 22 giugno 2004 - della commissione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della condotta di detenzione e trasporto di quindici chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, la Corte di appello pone in luce plausibilmente come la commissione del suddetto reato denoti chiaramente l'inserimento del responsabile in un contesto criminale di vasto spessore, ciò che induce a ritenere la necessità di una pregressa organizzazione finalizzata al reperimento e alla successiva vendita della droga che non si esaurisce certo in un unico atto e in un solo giorno.

La Corte di appello fa riferimento all'analisi svolta dalla Guardia di Finanza, che ha preso le mosse dall'anno 2003, epoca in cui inizia a manifestarsi, con l'acquisto del terreno formalmente eseguito da [OSCURATO:PERSONA] di Rocco il 30 marzo 2003, la condotta finalizzata all'edificazione del compendio immobiliare, che si sviluppa negli anni successivi.

La Corte di appello spiega come gli esborsi sproporzionati rispetto al reddito lecito di [OSCURATO:PERSONA] non sono quelli necessari all'acquisto del terreno - pagato, per quanto risulta dal contratto, euro duemila - ma quelli resisi necessari nel corso degli anni per l'edificazione dei numerosi manufatti attualmente presenti.

Peraltro, le manifestazioni successive circa la costruzione e la gestione del compendio immobiliare rende evidente come anche l'acquisto del terreno fosse riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], e risulta quindi aspecifica la censura di [OSCURATO:PERSONA] circa il mancato riconoscimento in capo alla stessa di un diritto di superficie sull'area occupata dal compendio.

Per quanto concerne la sproporzione tra i redditi del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] e le somme che si ritengono spese per l'edificazione del compendio immobiliare, la Corte di appello ribadisce il contenuto della puntuale analisi svolta dalla Guardia di Finanza e illustra compiutamente la notevole ampiezza di esso, facendo riferimento anche alla perizia di stima espletata dall'Agenzia delle Entrate, che ha analizzato compiutamente il complesso immobiliare e ha valutato i diversi cespiti che lo compongono, utilizzando il metodo comparativo con immobili simili.

La Corte di appello spiega anche, in modo plausibile, le ragioni per le quali non ha ritenuto necessario l'espletamento di una perizia.In ordine alla sproporzione fra i redditi e gli esborsi, il provvedimento espone, quindi, un ragionamento che convince della assoluta non commensurabilità fra le entrate lecite, da un lato, e le spese per il mantenimento del nucleo familiare e i costi per l'acquisto e la costruzione dell'immobile, dall'altro lato.

I ricorsi espongono in proposito deduzioni soltanto fattuali e criticano le mancate assunzioni di mezzi istruttori senza uno sviluppo adeguato che ponga in luce l'illogicità della decisione.

Il provvedimento impugnato spiega, in realtà, che la stima del valore dell'immobile confiscato è pienamente idonea a far ritenere costi di costruzione sproporzionati rispetto ai redditi leciti determinati sulla base degli elementi istruttori raccolti.

Il provvedimento reca, con riferimento a tutti i temi rilevanti proposti, adeguata confutazione delle deduzioni difensive.

I ricorrenti lamentano errori giuridici in realtà insussistenti e richiedono, in realtà, una rivalutazione fattuale preclusa in questa sede, a fronte di un decreto che non incorre in alcun vizio giuridico e reca una motivazione adeguata e non manifestamente illogica circa le ragioni che hanno indotto la Corte di appello a rigettare le opposizioni.

Invero, il giudice del merito è pervenuto al predetto giudizio sulla base dell'insindacabile valorizzazione di elementi chiaramente espressi nel provvedimento impugnato, applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia e fornendo espressa motivazione articolata.

È preclusa a questa Corte di legittimità una rivalutazione degli elementi fattuali già considerati nel decreto ora impugnato, munito di motivazione non manifestamente illogica, posta a sostegno di valutazioni fattuali che competono ai giudici del merito.

4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] °dello, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 20 luglio 2020, la Corte di appello di Perugia, su richiesta del Pubblico Ministero, richiamati gli articoli 240-bis cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen., disponeva il sequestro preventivo e la confisca di un compendio immobiliare sito nel comune di Termoli, intestata a [OSCURATO:PERSONA] di Rocco, e censito, censita al catasto fabbricati, almeno in parte, nel foglio 45, particella 311, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 e sub 6. Il provvedimento muoveva dal presupposto della riconducibilità del bene al fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale, in forza della sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il 3 luglio 2016 divenuta irrevocabile il 27 marzo 2018, risultava condannato per il reato previsto dagli articoli 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, afferente all'acquisto, alla detenzione e al trasporto di 15 chilogrammi di eroina, fatto commesso il 22 giugno 2004. 2. Avverso il predetto decreto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizioni che venivano rigettate dalla menzionata Corte di appello con decreto del 13 gennaio 2021. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] di Rocco ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi sulla base dei quali chiede annullamento del decreto di rigetto dell'opposizione. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'articolo 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata esecuzione di una perizia estimativa sul valore del bene confiscato e alla mancata assunzione delle prove dichiarative dedotte dalla difesa del ricorrente circa l'aiuto fornito a costui dai suoi fratelli per l'edificazione dell'immobile. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'articolo 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza della richiesta difensiva di provare la derivazione da evasione fiscale del denaro utilizzato per l'edificazione del bene. 3.3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'articolo 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al giudizio di effettiva titolarità del bene.4. Dopo il deposito della citata requisitoria del Pubblico Ministero, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato atto di replica con il quale insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. 5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in nove motivi sulla base dei quali chiede l'annullamento del decreto di rigetto dell'opposizione. 5.1. Con il primo e il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'articolo 240-bis cod. pen. e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta fittizietà dell'intestazione dell'immobile. 5.2. Con il terzo e il quarto motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'articolo 240-bis cod. pen. e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta assenza, in capo alla stessa ricorrente, delle risorse necessarie per l'edificazione dell'immobile. 5.3. Con il quinto, il sesto e il settimo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'articolo 240-bis cod. pen., illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla violazione della delimitazione o circoscrizione temporale e abnormità funzionale del provvedimento in ordine a tale profilo. 5.4. Con l'ottavo e il nono motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'articolo 240-bis cod. pen. e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al mancato riconoscimento in capo ad essa del diritto di superficie. 6. Dopo il deposito della citata requisitoria del Pubblico Ministero, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con la quale insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato, richiamando i principi affermati dalla sentenza di questa Corte, Sezioni Unite, n. 27421 del 25/02/2021, Rv. 281561 - 01, in ordine alla ragionevolezza temporale che deve guidare la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono inammissibili perché manifestamente infondati. Inoltre, deve rilevarsi che, fra le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili anche per carenza di interesse quelle tese a sostenere che l'intestazione dell'immobile a [OSCURATO:PERSONA] non sia fittizia (Sez. 2, Sentenza n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278592 -01). 2. La trattazione del caso rende opportuno richiamare i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità. 2.1. È stato stabilito che il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Sez. U, Sentenza n. 27421 del 25/02/2021, Rv. 281561 - 01). 2.2. È stato chiarito che, in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre la fittizietà dell'intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'ablazione (Sez. 1, Sentenza n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 281362 - 01). 2.3. È stato precisato che, in caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi; a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all'indagato (Sez. 3, Sentenza n. 35771 del 20/01/2017, Rv. 270798 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 36530 del 12/05/2015, Rv. 264763 - 01). 3. Nel caso ora in esame, la Corte di appello di Perugia ha correttamente applicato i principi di diritto sopra richiamati, pienamente condivisibili, e ha fornito a sostegno della propria decisione una motivazione che non è apparente ma reca spiegazioni adeguate e congruenti su tutti i profili della decisione. Nel decreto qui impugnato sono esposte osservazioni pertinenti su tutti i motivi delle opposizioni rivolte alla Corte di appello. Il provvedimento impugnato analizza e risolve congruamente tutti i profili rilevanti del caso, fornendo adeguata motivazione che tiene conto dei rilievi difensivi e superandoli. In relazione al tema del carattere fittizio dell'intestazione del compendio immobiliare a [OSCURATO:PERSONA], nel provvedimento sono illustrati analiticamente, e valutati con ampia argomentazione logicamente ineccepibile, gli indici in base ai quali è stato ritenuto che il compendio immobiliare in discussione sia in realtà riferibile a [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento indica adeguatamente il ruolo svolto dalla compagna e convivente di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione e nella implementazione dell'immobile, chiarendo che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai abitato nell'immobile, che è sempre stato la residenza di [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare. Con riguardo alla individuazione temporale della realizzazione del compendio immobiliare confiscato, e del collegamento con il tempo - 22 giugno 2004 - della commissione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della condotta di detenzione e trasporto di quindici chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, la Corte di appello pone in luce plausibilmente come la commissione del suddetto reato denoti chiaramente l'inserimento del responsabile in un contesto criminale di vasto spessore, ciò che induce a ritenere la necessità di una pregressa organizzazione finalizzata al reperimento e alla successiva vendita della droga che non si esaurisce certo in un unico atto e in un solo giorno. La Corte di appello fa riferimento all'analisi svolta dalla Guardia di Finanza, che ha preso le mosse dall'anno 2003, epoca in cui inizia a manifestarsi, con l'acquisto del terreno formalmente eseguito da [OSCURATO:PERSONA] di Rocco il 30 marzo 2003, la condotta finalizzata all'edificazione del compendio immobiliare, che si sviluppa negli anni successivi. La Corte di appello spiega come gli esborsi sproporzionati rispetto al reddito lecito di [OSCURATO:PERSONA] non sono quelli necessari all'acquisto del terreno - pagato, per quanto risulta dal contratto, euro duemila - ma quelli resisi necessari nel corso degli anni per l'edificazione dei numerosi manufatti attualmente presenti. Peraltro, le manifestazioni successive circa la costruzione e la gestione del compendio immobiliare rende evidente come anche l'acquisto del terreno fosse riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], e risulta quindi aspecifica la censura di [OSCURATO:PERSONA] circa il mancato riconoscimento in capo alla stessa di un diritto di superficie sull'area occupata dal compendio. Per quanto concerne la sproporzione tra i redditi del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] e le somme che si ritengono spese per l'edificazione del compendio immobiliare, la Corte di appello ribadisce il contenuto della puntuale analisi svolta dalla Guardia di Finanza e illustra compiutamente la notevole ampiezza di esso, facendo riferimento anche alla perizia di stima espletata dall'Agenzia delle Entrate, che ha analizzato compiutamente il complesso immobiliare e ha valutato i diversi cespiti che lo compongono, utilizzando il metodo comparativo con immobili simili. La Corte di appello spiega anche, in modo plausibile, le ragioni per le quali non ha ritenuto necessario l'espletamento di una perizia.In ordine alla sproporzione fra i redditi e gli esborsi, il provvedimento espone, quindi, un ragionamento che convince della assoluta non commensurabilità fra le entrate lecite, da un lato, e le spese per il mantenimento del nucleo familiare e i costi per l'acquisto e la costruzione dell'immobile, dall'altro lato. I ricorsi espongono in proposito deduzioni soltanto fattuali e criticano le mancate assunzioni di mezzi istruttori senza uno sviluppo adeguato che ponga in luce l'illogicità della decisione. Il provvedimento impugnato spiega, in realtà, che la stima del valore dell'immobile confiscato è pienamente idonea a far ritenere costi di costruzione sproporzionati rispetto ai redditi leciti determinati sulla base degli elementi istruttori raccolti. Il provvedimento reca, con riferimento a tutti i temi rilevanti proposti, adeguata confutazione delle deduzioni difensive. I ricorrenti lamentano errori giuridici in realtà insussistenti e richiedono, in realtà, una rivalutazione fattuale preclusa in questa sede, a fronte di un decreto che non incorre in alcun vizio giuridico e reca una motivazione adeguata e non manifestamente illogica circa le ragioni che hanno indotto la Corte di appello a rigettare le opposizioni. Invero, il giudice del merito è pervenuto al predetto giudizio sulla base dell'insindacabile valorizzazione di elementi chiaramente espressi nel provvedimento impugnato, applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia e fornendo espressa motivazione articolata. È preclusa a questa Corte di legittimità una rivalutazione degli elementi fattuali già considerati nel decreto ora impugnato, munito di motivazione non manifestamente illogica, posta a sostegno di valutazioni fattuali che competono ai giudici del merito. 4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a
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