Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2010
ECLI:EU:T:2010:408
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 28 settembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Seroslim)
(causa T‑201/08)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Seroslim – Marchio comunitario denominativo anteriore SEROSTIM – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 23‑24,
49)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 6 marzo 2008 (procedimento R 805/2007‑2),
relativa ad un procedimento di opposizione tra l’[OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] & Consulting, Inc.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA] & Consulting, Inc.
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo “SEROSLIM” per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 – domanda n. 4 113 321
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] SA
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo “SEROSTIM” per prodotti della classe 5 – marchio comunitario n. 2 405 694
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti della classe 5 e per “saponi, lozioni per capelli e dentifrici” della classe
3
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] & Consulting, Inc. è condannata alle spese.