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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:408
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 28 settembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Seroslim) (causa T‑201/08) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Seroslim – Marchio comunitario denominativo anteriore SEROSTIM – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 23‑24, 49) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 6 marzo 2008 (procedimento R 805/2007‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’[OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] & Consulting, Inc.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] & Consulting, Inc.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo “SEROSLIM” per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 – domanda n. 4 113 321 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

[OSCURATO:PERSONA] SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo “SEROSTIM” per prodotti della classe 5 – marchio comunitario n. 2 405 694 Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti della classe 5 e per “saponi, lozioni per capelli e dentifrici” della classe 3 Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] & Consulting, Inc. è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 28 settembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Seroslim) (causa T‑201/08) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Seroslim – Marchio comunitario denominativo anteriore SEROSTIM – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 23‑24, 49) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 6 marzo 2008 (procedimento R 805/2007‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’[OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] & Consulting, Inc. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] & Consulting, Inc. Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo “SEROSLIM” per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 – domanda n. 4 113 321 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] SA Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio denominativo “SEROSTIM” per prodotti della classe 5 – marchio comunitario n. 2 405 694 Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti della classe 5 e per “saponi, lozioni per capelli e dentifrici” della classe 3 Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] & Consulting, Inc. è condannata alle spese.
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