CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01623/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito l’[OSCURATO:PERSONA]Agosto, in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanzain epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodiain carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 74(capo n. 1) e 73 d.P.R. n. 309/1990 (capi n. 65, n. 66, n. 67e n. 68). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] per violazione di legge in relazione agli artt. 272, 273, 292, comma 2, lett. c), 649 cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce il difensore che, nel presente procedimento, il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato di aver organizzato un’associazione dedita al narcotraffico operante in via Corinaldo,a Roma, da aprile 2020 fino a novembre 2020. Tuttavia, per i medesimi fatti, ossia per aver organizzato un’a ssociazione dedita al narcotraffico operante nella stessa zona, il ricorrente è stato condannato con sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Roma del 31/03/2021, divenuta definitiva il 24/10/2023.In tale procedimento la condotta associativa era stata contestata con formula aperta, ossia “dal mese di novembre 2017 e perdurante alla data della richiesta” di rinvio a giudizio . Nella prospettazione difensiva, tenuto conto del tipo di contestazione, la condanna per tale reato copre tutti gli episodi delittuosi commessi nell’arco temporale che va da novembre 2017 alla da ta di emissione della sentenza di primo grado, ossia, appunto , il 31/03/2021. Da ciò consegue che i fatti oggetto dell’impugnata ordinanza coincidono con quelli per cui è intervenuta condanna, essendo identic i sia la condottache il tempus commissi delicti . Si sarebbe, cioè, in presenza di un bis in idem, che rende improcedibile l’azione penalein relazione al capo n. 1. L’improcedibilità per il più grave capo associativoinciderebbe, poi, sul profilo cautelare, imponendone una rivalutazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti. Il ricorso diretto per cassazione avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva può essere proposto solo per il vizio di violazione di legge che emerge dalprovvedimento impugnato (art. 311, comma 2, cod. proc. pen.). Il ricorso pone, invece, un tema di merito, su cui il provvedimento impugnato non ha preso posizione, chiedendo la comparazione tra i fatti oggetto dei diversi procedimentiin esso indicati. 2. Va solo aggiunto che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, in presenza di un reatopermanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazionedella condotta illecita, la regola di natura process uale per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale. Pertanto, «qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficienteil riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia, o meno, ritenuto, esplicitamente od implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento ed, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza» (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080 –01). 3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter,disp. att. cod. proc.