CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22927/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso chiedendo chela sentenza impugnata venga annullata senza rinvio in relazione ai capi c) e d) della rubrica e con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 13/12/2021, decidendo in merito all'appello proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto in data 15704/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capo a) artt. 612, 339, cod. pen.; capo c) art. 56, 629, 628, comma terzo, n. 3-bis cod. pen.; capo d) art. 56, 629 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo tre motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione alla speciale causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. nel caso di tentata estorsione commessa mediante minaccia in danno di congiunti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., con palese contraddittorietà della motivazione con riferimento al casellario giudiziale. La motivazione sul punto è poi meramente di stile e in sostanza apparente. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in relazione a agli aumenti sanzionatori disposti per tutti i reati in continuazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione ai capi c) e d) per ricorrenza dell'esimente, con rinvio in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso relativo ai capi c) e d) è fondato. La motivazione della Corte di appello ha, difatti, richiamato ampiamente gli elementi di prova posti a carico del ricorrente, evidenziando come i tentativi di estorsione posti in essere cu3( az_ e er-21--ei2e2--<-'2 dallo stesso nei confronti ropri congiunti fossero caratterizzati esclusivamente da attività minacciosa, in assenza di qualsiasi violenza, da parte del Barbanera. Come correttamente evidenziato dalla difesa, e confermato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni, nel caso in esame doveva essere applicata l'esimente di cui all'art. 649 cod. pen. La Corte di appello non ha, dunque, fatto buon governo del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale la minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola negativa prevista dal terzo comma della predetta disposizione opera solo quando il fatto sia commesso con violenza (Sez. 2, n. 32354 del 10/05/2013, Gallano, Rv. 255982-01, principio ribadito in motivazione da Sez. 2, n. 33614 del 13/10/2020, P., Rv. 280234-01). Si è difatti chiarito come l'unica eccezione alla non punibilità dei reati tentati fra familiari è costituita dall'ipotesi di esplicito esercizio di violenza fisica e cioè di aggressione all'incolumità personale altrui. La sentenza impugnata deve, dunque, essere sul punto annullata senza rinvio.Deve invece essere confermata l'affermazione di responsabilità quanto al capo a) contestato, tra l'altro sul punto non contestata esplicitamente dal ricorrente. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento dei due successivi motivi di ricorso in tema di dosimetria della pena, atteso che la stessa dovrà essere rideterminata a seguito dell'intervenuto annullamento per applicazione dell'esimente sopra richiamata per i capi c) e d). Sul punto la sentenza dovrà conseguentemente essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la determinazione della pena per il delitto di minaccia aggravata di cui al capo a) con dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità in relazione a tale delitto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai delitti di tentata estorsione di cui ai capi c) e d) perché l'imputato non è punibile ex art. 649 codice penale e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la determinazione della pena per il delitto di minaccia aggravata di cui al capo a). Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità in relazione al delitto di cui a