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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 32321/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida senza patente (non avendola mai conseguita), con recidiva nel biennio (in Battipaglia, il 17/10/2019).

Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992 in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen., nonché vizio di motivazione sul punto, con riguardo all'invocato riconoscimento della continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli giudicati all'esito del procedimento n. 622/21/21 RGNR Trib.

Salerno) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3), con il supporto di adeguati argomenti giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P sid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida senza patente (non avendola mai conseguita), con recidiva nel biennio (in Battipaglia, il 17/10/2019). Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992 in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen., nonché vizio di motivazione sul punto, con riguardo all'invocato riconoscimento della continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli giudicati all'esito del procedimento n. 622/21/21 RGNR Trib. Salerno) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3), con il supporto di adeguati argomenti giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P sid