CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25080/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso-ricorrente-controComune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura comunale di Milano e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Lepore, in virtù di procura speciale in calce al controricorso-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 1298/2020depositata il 28.5.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1347/2021Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 25080/2026Data pubblicazione 06/09/20261. Il Comune di Milano contestava alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unaoccupazione abusiva di suolo pubblico (COSAP), in violazione dellaconcessione n. 955480, limitata ad una area di m. 17,00 x 1,55, edella concessione n. 196967, limitata ad un’area di m. 18,2 x 2,5,entrambe in via Borgogna. In esito a plurimi accertamenti(1.10.2010, 4.8.2011, 2.4.2012), veniva emessa una unicaingiunzione di pagamento n. 2014.0430019020000000585, ex R.D.639 del 1910, per il recupero di indennità di occupazione di suolopubblico non autorizzata, per la complessiva somma di € 40.119,00.La società proponeva opposizione ex art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2011avverso l’ingiunzione ed il Tribunale respingeva l’opposizione,precisando che l’intimazione aveva ad oggetto l’indennità perl’occupazione del suolo pubblico e non le sanzioni amministrative,regolate dalla l. n. 689 del 1981.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di primo grado e la Corte di appellorespingeva l’appello, precisando che “Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbiaoccupato nelle tre occasioni sopra elencate l’area del demaniocomunale indicata, con le modalità indicate difformi da quelle previstedalle concessioni, risulta provato dai verbali di accertamento dellaPolizia Locale (che, in quanto atti pubblici, fanno fede fino a quereladi falso) e comunque non è stato contestato dalla ricorrente” e che “Ilfatto che la tariffa, applicata al fine di determinare l’entità del canonedovuto per l’occupazione ai sensi dell’art. 20 c. 3 a) Reg.Com.,esplicitamente indicata negli avvisi di pagamento prodotti in giudizio(in cui è indicata la tipologia e l’ubicazione dell’occupazione, lacategoria viaria, la superficie occupata in mq., la tariffa in euro permq, il periodo temporale di riferimento e la maggiorazione), fossequella corrispondente alla tariffa prevista nel Regolamento delComune, vigente all’epoca dei fatti (e prodotto in giudizioNumero registro generale 1347/2021Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 25080/2026Data pubblicazione 06/09/2026dall’opposto), non è stato contestato in primo grado (neppure con lamemoria successiva alla costituzione del Comune), in cui lacontestazione ha riguardato solo l’aspetto formale (quindi irrilevante),per cui dall’ingiunzione “nulla si desume in ordine al metodo con laquale l’Amministrazione è giunta alla quantificazione degli importirichiesti all’odierna opponente”, censura formale, peraltro,certamente infondata, in quanto dagli inviti di pagamento, anch’essiprodotti in giudizio, si desume chiaramente l’operazione con cui èstato determinato il canone richiesto e i criteri utilizzati”.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso in cassazione avverso la sentenza diappello, formulando quattro motivi di impugnazione.4. Resisteva il Comune di Milano mediante deposito di controricorso.5. Le parti depositavano memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, si denunzia la violazione dell’art. 111 e dell’art.113 della Costituzione nonché profili di illegittimità costituzionale in ragionedella ipotizzata autonomia dei procedimenti sanzionatori, obbligando laparte ad impugnare in diverse sedi, giurisdizionali e/o di merito gli attiderivanti dal medesimo accertamento e/o dalla medesima violazione, senzacertezza sulle conseguenze. La ricorrente chiede, altresì, la verifica di unaipotesi di illegittimità costituzionale con riferimento al regolamento Cosaped alle normative di riferimento collegate (R.D. n. 636 del 2010, d.lgs. n.446 del 1997, l. n. 689 del 1981).2. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente si duole dell’autonomia delle due procedurepreviste per il pagamento del canone da occupazione, ancorché abusiva,con la maggiorazione prevista, e la irrogazione delle sanzioniamministrative, deducendo che “l’esercente sarebbe costretto ad agiregiudizialmente per il medesimo accertamento molteplici volte, senza avereNumero registro generale 1347/2021Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 25080/2026Data pubblicazione 06/09/2026alcuna garanzia che l’esito /anche positivo) di una azione possa impattaresulla vertenza”. Il motivo così formulato si presenta inammissibile poiché,oltre a non precisare il profilo in base al quale viene sollevato ai sensidell’art. 360, comma 1, c.p.c., contiene una contestazione ai procedimentiprevisti normativamente per il pagamento della occupazione abusiva delsuolo pubblico (non contestata, peraltro) e per la irrogazione delle sanzioniamministrative, omettendo ogni confronto con la motivazione dellasentenza impugnata. Peraltro, la questione di legittimità costituzionale,fondata sull’assunto che il privato sarebbe irragionevolmente gravatodall’onere di difendersi su più piani processuali, si presenta irrilevante nelpresente giudizio, poiché l’eventuale declaratoria di illegittimitàcostituzionale del sistema così descritto non comporterebbe, di per sé, lacaducazione del potere dell’ente di agire nei confronti del debitore medianteil procedimento di cui al R.D. n. 639 del 1910, né inciderebbeautomaticamente sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata,difettando, così, del necessario nesso di strumentalità tra la questioneprospettata e la decisione della controversia.4. Con il secondo motivo, si denunzia la omessa, insufficiente econtraddittoria valutazione in relazione alla considerazione della sentenzache annulla le ordinanze ingiunzioni emesse per la medesima violazionecomminata, ai sensi dell’art. 20, Reg. Cosap, lett. B e C, con riferimentoall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.5. Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile.6. La ricorrente, senza alcuna distinzione tra il procedimento diopposizione alla ordinanza ingiunzione e quello di impugnazione dellesanzioni amministrative, censura sotto diversi profili, ex art. 360 c.p.c., lavalutazione della Corte di appello, che afferma l’estraneità al giudizio dellasentenza del Giudice di pace relativa alle sanzioni amministrative. A partela genericità del motivo di impugnazione, che si limita a porre in rilievo lacircostanza del rapporto tra atto presupposto e atto presupponente, laNumero registro generale 1347/2021Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 25080/2026Data pubblicazione 06/09/2026Suprema Corte ha posto bene in evidenza l’autonomia dei due procedimentidiretti, l’uno, al pagamento dell’indennità prevista, anche in caso dioccupazione abusiva con la maggiorazione prevista, e, l’altro, allairrogazione delle sanzioni amministrative, che hanno invece una valenzasanzionatoria. In particolare, la S.C. ha affermato che “In tema dioccupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'indennità pari al canonemaggiorato fino al 50 per cento e la sanzione amministrativa pecuniaria, dicui rispettivamente alle lett. g) e g-bis) dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n.446 del 1997, nel testo vigente "ratione temporis", sono tra loro cumulabili,quantificazione della sanzione discende direttamente dalla commisurazionedell'indennità ed esse soddisfano esigenze differenti, essendo la prima voltaad assicurare il pagamento dell'indennità a ristoro del canone che avrebbedovuto essere versato in caso di occupazione autorizzata quale corrispettivodell'uso esclusivo o speciale del bene pubblico, e la seconda rivestendo unesclusivo carattere sanzionatorio” (Cass. Sez. 1, n. 3652 del 12.2.2021).Detta autonomia si evidenzia, altresì, in altra pronuncia della stessa S.C.,orientata a porre in evidenza la carenza del profilo soggettivo necessarioalla irrogazione delle sanzioni amministrative, per cui “In tema di violazioniamministrative (nella specie, per abusiva occupazione di un tratturodemaniale), l'errore sulla liceità del fatto giustifica l'esclusione dellaresponsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine unelemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerarein lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da partesua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessunrimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, nonsuscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinariadiligenza” (Cass. Sez. 6, n. 19759 del 2.10.2015). La ricorrente non siconfronta con la pronuncia della Corte di appello, la quale ha posto ben inevidenza la distinzione e l’autonomia tra i procedimenti tipici previsti per ilNumero registro generale 1347/2021Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 25080/2026Data pubblicazione 06/09/2026pagamento del canone maggiorato e l’opposizione alla sanzioneamministrativa in conseguenza della diversità dei presupposti.7. Con il terzo motivo di impugnazione, si denunzia la violazione ederronea applicazione del R.D. n. 639 del 2010, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. e la contraddittoria nonché la valutazione erroneacirca l’assente e/o tempestiva contestazione dell’odierno ricorrente ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. In particolare, la ricorrente censura la pronunciaimpugnata nella parte in cui la Corte di appello afferma la mancatacontestazione sia della maggiore occupazione sia degli elementi contenutinegli avvisi di pagamento.8. Il motivo è inammissibile. La censura, ancorché formalmenteprospettata sotto il duplice profilo della violazione di legge e del viziomotivazionale, investe, in realtà, l'accertamento compiuto dalla Corteterritoriale circa la mancata contestazione dei fatti costitutivi della pretesaazionata e degli elementi posti a fondamento degli avvisi di pagamento.Essa, pertanto, non denuncia un errore nell'individuazione onell'applicazione della disciplina del principio di non contestazione, bensìmira a sollecitare una rivalutazione delle allegazioni delle parti e delcontenuto delle difese svolte nel corso del giudizio, risolvendosi nellaprospettazione di una diversa ricostruzione delle risultanze processualirispetto a quella recepita dalla sentenza impugnata. Deve, al riguardo,ribadirsi che l'apprezzamento circa la sussistenza o meno di una condottaprocessuale integrante non contestazione costituisce un accertamento difatto rimesso al giudice di merito, il quale implica la valutazione delcontenuto degli atti difensivi e del complessivo comportamento processualedelle parti; tale valutazione, ove adeguatamente motivata, resta sottrattaal sindacato di legittimità, non potendo la Corte di cassazione essereinvestita di una diversa lettura delle emergenze processuali. Nel caso dispecie, la Corte d'appello ha ritenuto che i fatti posti a base della pretesacreditoria non fossero stati oggetto di tempestiva e specifica contestazione,Numero registro generale 1347/2021Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 25080/2026Data pubblicazione 06/09/2026valorizzando altresì la mancata riproposizione delle relative deduzioni insede di gravame. A fronte di tale accertamento, la ricorrente non evidenziaalcun errore nell'applicazione dei principi regolanti la non contestazione, masi limita a contrapporre una propria interpretazione delle difese svolte nelgiudizio, prospettando una censura che si colloca interamente sul pianodell'apprezzamento del fatto processuale e che, come tale, è inammissibilein sede di legittimità.9. Con il quarto motivo, si denunzia la nullità per motivazione apparente eviolazione, falsa applicazione di norme di diritto e omessa valutazione dielementi decisivi relativi alla interpretazione dell’art. 63, comma 3, deld.lgs. n. 446 del 1977 con riferimento alla decurtazione del canone (art.360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.). La ricorrente lamenta, in particolare, lamancata detrazione dalla somma ingiunta del canone corrisposto nel 2012per la concessione rilasciata.10. Anche l’ultimo motivo è inammissibile.11. motivo non si confronta con la ratio decidendi posta a fondamento delladecisione impugnata, rappresentata dal rilievo, operato dalla Corted’appello, della novità della questione prospettata. Sul punto la ricorrentesi limita a richiamare atti del giudizio di primo grado, senza censurarespecificamente l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, conconseguente difetto di pertinenza della doglianza rispetto all’effettivofondamento della decisione. Il motivo è, inoltre, inammissibile in quantoformulato in termini promiscuamente riconducibili a diversi mezzi diimpugnazione, mediante la contemporanea deduzione di violazione di leggee di omesso esame di fatti storici, senza una chiara distinzione dellerispettive censure. È infatti preclusa la prospettazione della medesimaquestione sotto profili tra loro incompatibili, poiché una simile formulazionefinisce per demandare alla Corte di cassazione l’individuazione delle singoledoglianze astrattamente proponibili e la loro riconduzione ai vizi tipizzatidall’art. 360 c.p.c., con inammissibile trasferimento sul giudice di legittimitàNumero registro generale 1347/2021Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 25080/2026Data pubblicazione 06/09/2026dell’onere di conformazione giuridica del motivo. Per altro verso, sottol’apparente deduzione di errori nell’interpretazione degli atti negoziali, laricorrente non indica le specifiche regole ermeneutiche che assume violatené il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato, limitandosi acontrapporre all’interpretazione accolta dalla Corte territoriale una proprialettura alternativa della vicenda, così sollecitando una rivalutazione delmerito non consentita nel giudizio di legittimità.12. Il ricorso, pertanto, è inammissibile.13. Le spese, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dellaricorrente in virtù della soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge nella misura massima prevista.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.6.2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]