CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46011/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 661 vcatfl tiClito il difensorfi , procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania in funzione di riesame ha rigettato la richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativa all'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, gli ha applicato, in data 18 novembre 2022, la custodia cautelare in carcere in quanto reputato gravemente indiziato del reato di cui al capo 1, quale partecipe dell'associazione mafiosa denominata cursoti milanesi, espressione di cosa nostra, operante in Catania dal 2018 all'attualità, accertata nel corso dell'operazione denominata Zeus. Il Tribunale evidenzia, quali fonti a carico, sentenze irrevocabili che attestano l'esistenza del gruppo dei cursoti milanesi, di spiccata connotazione familiare, gli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche, attestanti il ruolo apicale assunto da [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento alla registrazione di colloqui in carcere di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l'indagato (cfr. pag. 2 e ss.) riportandone stralci ritenuti salienti ai fini dell'inquadramento del ricorrente quale interno al sodalizio operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], nonché richiamando, ad integrazione, per gli elementi di fatto non descritti, la motivazione del provvedimento di primo grado. Infine, il Tribunale sottolinea il contenuto delle dichiarazioni eteroaccusatorie dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali indicano il ricorrente come uno di [OSCURATO:PERSONA], che faceva parte del gruppo di Saretto ([OSCURATO:PERSONA]). Si evidenzia, quanto al ruolo assunto, in particolare una conversazione che attesta che [OSCURATO:PERSONA] concordava con altro appartenente al sodalizio, la necessità di "struppiare" qualcuno così da mantenere gli equilibri e far comprendere agli avversari il proprio peso sul territorio. Si indica, poi, il ricorrente come destinatario di stipendio riconosciutogli dal clan a garanzia del permanere della disponibilità dell'affiliato nei confronti del sodalizio, tanto che questo si fa carico del suo mantenimento. A pag. 4, poi, il Tribunale, in punto esigenze cautelari, segnala la sussistenza della cd. doppia presunzione in considerazione del titolo di reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. per il quale si procede con la contestazione mossa all'indagato in via provvisoria. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, Avv. S. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto errata applicazione di legge penale, quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al sodalizio sub capo 1 e vizio di motivazione.La motivazione aderirebbe, in modo acritico, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia estrapolando da queste soltanto le parti ritenute utili ma espone una motivazione illogica, anche quanto al contenuto delle conversazioni telefoniche, ignorando le censure mosse, in sede di discussione, dalla difesa. L'odierno ricorrente è stato ininterrottamente detenuto presso la Casa circondariale di Agrigento, luogo dal quale, attraverso l'utilizzo di un telefono cellulare, intratteneva soltanto contatti con i figli Rosario e Giuseppe nonché con [OSCURATO:PERSONA], quanto alla gestione del traffico di sostanza stupefacente condotta per la quale non è stato adottato il provvedimento cautelare impugnato. I colloqui telefonici intercorsi tra il ricorrente e Ardizzone del 21 agosto 2020 sarebbero dimostrativi dell'intenzione che gli stessi hanno di rifornirsi di sostanza stupefacente, individuando come possibili fornitori i fratelli Sanfilippo che avevano partecipato alla sparatoria degenerata nel duplice omicidio svoltosi a Librino, in data 8 agosto 2020. Si tratta di contatto che si àncora all'individuazione di un canale di rifornimento di sostanza stupefacente, da spacciare autonomamente, servendosi dell'intermediario [OSCURATO:PERSONA], mentre alcuna cointeressenza è stata evidenziata rispetto alle vicende del sodalizio di cui al capo 1. In definitiva, a parere del ricorrente, si tratta di intercettazioni che sono tutte afferenti alle fattispecie di reato di cui agli articoli 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Tutti gli elementi raccolti nel presente procedimento, infatti, sono favorevoli all'indagato e dimostrano l'assenza di contributo del ricorrente al clan di cui al capo 1. La conferma dell'ordinanza genetica si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui narrato sarebbe, invece, smentito dalle stesse singole dichiarazioni dei predetti collaboratori. Il difensore analizza le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], nel verbale del 29 settembre 2021, dalle quali si ricaverebbe che Sanfilippo non aveva conoscenza diretta di [OSCURATO:PERSONA], posto che lo stesso riferisce in ordine al ricorrente esclusivamente de relato in quanto le informazioni che fornisce derivano da quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto non di tipo accusatorio in ordine alla sua partecipazione al reato associativo. Questi, infatti, assume che [OSCURATO:PERSONA] si occupava della piazza di spaccio nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA] fatti per i quali questi e molti soggetti imparentati con il ricorrente e con [OSCURATO:PERSONA] erano stati destinatari di ordinanza di custodia cautelare emessa nella cosiddetta operazione tricolore.Alcun contributo, invece, fornirebbe il collaboratore Sanfilippo quanto all'individuazione del ruolo dinamico assunto dal ricorrente all'interno dell'associazione. L'altro collaboratore Scavone rende dichiarazioni che sono del tutto prive di riscontro, come alcun ruolo nel sodalizio dei cursoti è stato riconosciuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in tutte le varie ordinanze che hanno coinvolto il gruppo attestandosi al vertice dell'associazione criminosa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ad ogni modo le dichiarazioni dei collaboratori sono generiche e parziali e, comunque, secondo la difesa, non spiegano la realizzazione, da parte dell'odierno ricorrente, di un apporto alla vita associativa tale da far ritenere concretamente l'inserimento del ricorrente nel clan con carattere di stabilità. Si sottolinea, peraltro, la carenza di valutazione circa l'attendibilità intrinseca del collaborante e della singola dichiarazione nonché una valutazione unitaria con altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Si richiama la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, circa il percorso di valutazione della prova dichiarativa che prescrive al giudice di verificare la credibilità del dichiarante, l'intrinseca consistenza della dichiarazione nonché, infine, di procedere al vaglio di attendibilità estrinseca tramite riscontri esterni. Si richiama, altresì, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che ha ribadito la triplice verifica così delineata. Si richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione frazionata delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, nonché in tema di falsità delle dichiarazioni che attengano ad aspetti non marginali tali da inficiare la complessiva credibilità del chiamante. Nel caso di specie l'ordinanza errerebbe nella valutazione degli elementi indiziari tenuto conto che non vi sarebbero elementi di riscontro individualizzante tali da dimostrare la partecipazione al sodalizio con un contributo materiale. I due collaboratori non riferiscono nulla in concreto in ordine a specifiche condotte perfezionate dal ricorrente, limitandosi ad affermare che si occupava di reati contro il patrimonio e droga. Si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale è necessario per la condotta di partecipazione sia riferibile al soggetto che si trovi in rapporto di stabile e di organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio e che assicuri un ruolo dinamico e funzionale in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo. Il Tribunale del riesame, dunque, non avrebbe verificato il livello di gravità degli elementi a carico del ricorrente e non avrebbe proceduto al loro esame globale e unitario.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, N. Lettieri, ha fatto pervenire memoria contenente richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, stante l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare — entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione — la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (tra le altre, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 1.2. Ciò posto, si osserva che la prospettazione difensiva è diretta a rivalutare, trascurandone alcuni, i numerosi elementi, di univoca significazione, che risultano analizzati nel provvedimento impugnato e da quello genetico cui, quanto alla ricostruzione delle fonti di prova, quello impugnato opera ripetuto - consentito - riferimento (nel senso che l'ordinanza genetica e quella resa dal Tribunale distrettuale, si completano reciprocamente a formare un unico atto complesso argomentativo : Sez. 5, n. 3255 del 07/12/2006, dep. 2007, Sarli, Rv. 236036). Sotto tale profilo, invero, il ricorso non è specifico perché non si confronta in alcuna parte con il complesso degli elementi a carico, quali le conversazioni ambientali e telefoniche riportate nel provvedimento genetico richiamato dal Tribunale, ma si concentra soltanto sulle deposizioni dei collaboratori che peraltro, riporta per stralcio in poche righe. Invece, l'ordinanza genetica rimarca come le risultanze rivenientesi nell'attività tecnica - riscontrate dalle esternazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché i fratelli Sanfilippo, partecipi, anch'essi, del conflitto a fuoco consumatosi nell'agosto 2020, documentano univocamente l'operatività del clan mafioso dei cursoti milanesi, nell'arco temporale contestato, offrendo uno spaccato delle dinamiche del sodalizio nei rapporti interni e con altri gruppi presenti sul territorio, delle relazioni interpersonali fra gli indagati e della difficoltà di mantenimento degli equilibri interni, in una fase in cui la determinazione mostrata da [OSCURATO:PERSONA] di assumere la leadership del gruppo aveva creato dissapori. Si rimarca la posizione apicale nel sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di "capo" assunto da [OSCURATO:PERSONA], la subordinazione allo stesso dei suoi accoliti, il riconoscimento della sua autorevolezza da parte dei sodali, Valenza indiziante significativa viene, poi, attribuita ai dialoghi in cui si fa riferimento alla necessità di reperire le risorse per sostenere gli affiliati, in ossequio alle regole di mutua assistenza tipici dei vincoli solidaristici, la cui previsione è altro elemento qualificante della struttura organizzativa dell'associazione. 1.3.In relazione alla posizione del ricorrente, si richiamano come altamente indizianti in relazione alla sua partecipazione al gruppo, i dialoghi registrati dai quali era dato desumere che aveva raggiunto un accordo con il capo, [OSCURATO:PERSONA], sulla gestione del territorio, la divisione dei proventi, tanto da sollecitare il figlio [OSCURATO:PERSONA] a ricordare a [OSCURATO:PERSONA] di rispettare gli accordi assunti (cfr. colloquio in carcere del 14 dicembre 2018). Si richiamano, inoltre, le captazione telefoniche intrattenute nonostante il suo stato detentivo, a seguito del duplice omicidio dell' agosto 2020, e della faida creatasi tra il gruppo dei cursoti e quello dei Cappello, nell'ambito delle quali l'ordinanza genetica assume che il ricorrente rivendicava il sostegno economico, al pari di [OSCURATO:PERSONA], nonché si preoccupava di consigliare Ardizzone su come gestire quella fase di equilibrio precario in cui, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la leadership, nel tentativo di ricomporre il conflitto con i Cappello. Si richiama, inoltre, una captazione intera/los tra [OSCURATO:PERSONA] e la figlia, nel corso del colloquio in carcere del 4 dicembre 2018, ove si stigmatizza il tentativo del ricorrente di conseguire una carica di rilievo nel gruppo. Nel trascurare il complesso di tali elementi indiziari, invero, il ricorso si appalesa non fondato, tenuto conto del pacifico indirizzo di questa Corte secondo il quale, nella valutazione complessiva, ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 4/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Circa la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, va ricordato, poi, che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, come si riscontra nel caso al vaglio (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 26838). In definitiva, la motivazione, nel complesso, è in linea con l'affermato principio di legittimità secondo il quale (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889) la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. 1.4.Con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori, peraltro, deve osservarsi che queste sono indicate come elemento di conferma rispetto al contenuto dei dialoghi, già considerato pregnante dai giudici di merito, rispetto al ruolo riconosciuto dagli altri sodali al ricorrente e rispetto alle attività che questi risulta aver attuato nell'interesse del gruppo, non limitate, dunque, al settore del traffico di stupefacenti. Invero, è noto che l'appartenenza di un soggetto al sodalizio criminale può essere ritenuta anche sulla base della riscontrata partecipazione ai reati-fine, quale che ne sia il numero (Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barilari, Rv. 283311), e al limite anche indipendentemente da essa (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-02), sempreché tuttavia il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo. Quest'ultimo deve essere, infatti, accertato avuto riguardo agli elementi indicativi dell'inserimento del soggetto nella struttura organizzativa, espressivi dell'accordo che lo leghi agli altri sodali e attraverso i quali si manifesti la affectio societatis (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278). I rapporti con gli altri sodali devono rappresentare forme di interazione nell'ambito di un gruppo, mosso da comune illecita progettualità, e non devono mancare di riferirsi al ruolo esponenziale svolto da ciascuno per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838). Dunque, con riferimento al ricorrente, già le conversazioni registrate evidenziano, sotto l'aspetto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, una pluralità di elementi indiziari altamente significativi circa l'appartenenza al sodalizio sub 1, con i quali il ricorso finisce per non confrontarsi puntualmente. A ciò si aggiunga che le affermazioni dei collaboratori di giustizia indicati come prova dichiarativa di riscontro al contenuto dei colloqui, secondo quanto riportato dai convergenti provvedimenti di merito, in sostanza finiscono per confermare l'intraneità del ricorrente al gruppo dei cursoti milanesi, anche se dette dichiarazioni non sono dettagliate quanto allo specifico ruolo rivestito nel clan, se non per la posizione di "responsabilità" assunta dal [OSCURATO:PERSONA] assieme al fratello Concetto. Del resto, la rilettura di queste dichiarazioni sollecitata dalla difesa non può trovare accesso nella presente sede di legittimità ma dovrà essere necessariamente devoluta al giudice del merito. Infine, va rilevato che la difesa che tende a confutare la portata indiziaria delle dichiarazioni dei collaboratori, peraltro rimarcando l'esistenza di vizi da parte dei giudici di merito nell'iter delineato dalla giurisprudenza di legittimità quanto alle modalità di valutazione della prova dichiarativa, tuttavia, non svolge alcuna prova di resistenza rispetto alle altre plurime fonti indiziarie a carico e al complesso degli ulteriori elementi gravemente indizianti, rispetto all'appartenenza al gruppo del ricorrente. Invero, non si illustra, puntualmente, l'incidenza dell'eventuale eliminazione degli elementi a carico derivanti dalle affermazioni dei due collaboratori, ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (tra le altre, Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Rv. 262011). 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non risultando dal presente provvedimento la rinnessione in libertà dell'indagato seguono a cura della Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il