CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16416/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
catura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.1202 del 2019, depositata il 27 febbraio 2019 e notificata il 20 marzo 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16494/2019Numero sezionale 4271/2026Numero di raccolta generale 16416/2026Data pubblicazione 26/05/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte dellacontribuente [OSCURATO:PERSONA] del silenzio rifiuto dell’Agenzia delleEntrate formatosi sulla sua istanza di rimborso della somma di euro56.012,96, corrispondente alla ritenuta Irpef, operata in eccesso,sull’indennità di buonuscita percepita alla cessazione, avvenuta il31.10.2003, del rapporto di lavoro dipendente intrattenuto con il Consorzioper l’Area di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Messina, equiparato alrapporto di lavoro dei dipendenti della Regione Sicilia.La contribuente aveva proposto l’istanza di rimborso sostenendo che,erroneamente, nella determinazione dell’ammontare imponibiledell’indennità di buonuscita, equipollente al trattamento di fine rapporto,era stata operata dall’ufficio, ai sensi dell’art. 17 t.u.i.r., la riduzione del 24per cento, asseritamente pari alla percentuale dell’indennità corrispondenteal rapporto fra il contributo posto a carico del dipendente e l’aliquotacomplessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato, secondo leprevisioni dell’art. 20 della legge reg. Sicilia n. 21 del 2003, anziché lariduzione del 55,56 per cento, spettante in ragione del regime fiscaleprecedente, come previsto dalla decisione della Corte cost. n. 178 del 1986e dall’art. 30 comma 2 della legge reg. Sicilia n. 2 del 1962 applicabile, pereffetto della disciplina transitoria dell’art. 20 comma 6 della legge reg.Sicilia n. 21 del 2003, ai rapporti di lavoro cessati prima del 1° gennaio2004.2. La CTP di Messina aveva accolto il ricorso della contribuente econdannato l’ufficio al rimborso della somma dovuta.3. La CTR, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, aveva respinto ilgravame, ritenendo applicabile al rapporto di lavoro della ricorrente,cessato prima del 1° gennaio 2004, il regime fiscale desumibiledall’applicazione del combinato disposto dell’art. 17 t.u.i.r., vigente rationetemporis e dell’art. 30 commi 2 e 3 della legge reg. Sicilia n. 2 del 1962,Numero registro generale 16494/2019Numero sezionale 4271/2026Numero di raccolta generale 16416/2026Data pubblicazione 26/05/2026secondo cui il contributo previdenziale a carico del personale regionale ècommisurato al 2 per cento della retribuzione annua così come quello postoa carico dell’amministrazione, con conseguente applicazione dellapercentuale di riduzione del 50 per cento ai fini della determinazionedell’ammontare imponibile dell’indennità di buonuscita, ai sensi dell’art. 17t.u.i.r.4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo, e la contribuente si èdifesa depositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 17 t.u.i.r., dell’art. 30 della legge reg. Sicilia n. 2 del 1962 e dell’art.11 della legge reg. Sicilia n. 11 del 1988.La ricorrente sostiene che, in base alla disciplina statale vigente rationetemporis, nell’arco temporale lavorativo del dipendente concorrono allaformazione dell’indennità i contributi nella misura complessiva del 4 percento, in eguale proporzione fra datore e lavoratore. Invece, la normativaregionale, applicabile alla fattispecie, prevede il concorso dei contributi nellamisura dell’8,33 per cento, in misura non proporzionale fra le parti ed inparticolare, del 2 per cento a carico del lavoratore e del 6,33 per cento acarico del datore di lavoro.La CTR avrebbe, quindi, illegittimamente applicato, ai fini delladeterminazione dell’ammontare imponibile dell’indennità di buonuscita,l’abbattimento del 50 per cento, che al contrario di quello dispostodall’ufficio, pari al 24 per cento, non rispecchia la proporzione prevista dallanormativa regionale, mentre sarebbe erroneo il richiamo all’art. 20 dellalegge reg. Sicilia n. 21 del 2003, che si limita a stabilire le modalità dicalcolo relative alla liquidazione dell’indennità di buonuscita spettanti aidipendenti regionali a decorrere dal 1° gennaio 2004.Numero registro generale 16494/2019Numero sezionale 4271/2026Numero di raccolta generale 16416/2026Data pubblicazione 26/05/20261.1. Il motivo è infondato.1.2. Sulla questione giuridica sollevata dalla ricorrente la Corte, in dueprecedenti specifici da cui non vi è ragione di discostarsi, ha già affermatoche « L’art. 20, comma 6, della legge della Regione Siciliana n. 21 del 2003prevede che “[a] decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolorelative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendentidella Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano lamateria, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianitàmaturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi lemodalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzioneultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo”.La norma, inserita nel contesto della complessiva regolamentazione deltrattamento di quiescenza del personale regionale, contiene pertanto unaclausola di salvaguardia in favore dei dipendenti collocati a riposo in dataanteriore al 1° gennaio 2004, per i quali è prevista la perdurante vigenzadel pregresso sistema regionale. » (Cass. n. 22958 del 2025 e Cass. n.19786 del 2023).1.3. Non vi è dubbio, quindi, che nella determinazione dell’ammontareimponibile dell’indennità di buonuscita spettante alla ricorrente a seguitodella cessazione, avvenuta il 31 ottobre 2003, del suo rapporto di lavoroequiparato a quello del personale dipendente della Regione Sicilia, debbanotrovare applicazione, ai sensi dell’art. 20 comma 6 della legge reg. Sicilia n.21 del 2003, “le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento allaretribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo”.1.4. Nella determinazione dell’ammontare imponibile dell’indennità dibuonuscita, secondo il criterio stabilito dall’art. 17 t.u.i.r vigente rationetemporis per le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto,devono, quindi, applicarsi i parametri previsti dall’art. 30 comma 2 e 3 dellalegge reg. Sicilia n. 2 del 1962.Numero registro generale 16494/2019Numero sezionale 4271/2026Numero di raccolta generale 16416/2026Data pubblicazione 26/05/20261.5. In particolare, l’art. 17 t.u.i.r., vigente ratione temporis, sullabase del principio secondo cui l'imponibile del trattamento di fine rapportodeve essere determinato previa detrazione della parte formata attraversola contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente, prevede, per leindennità equipollenti, come l’indennità di buonuscita, che “L’ammontarenetto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque,denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti acarico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazionedi una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente alrapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato ildiritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto acarico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva delcontributo stesso versato”.1.6. Le aliquote del contributo previdenziale poste rispettivamente acarico del lavoratore e del datore di lavoro, vigenti all’epoca delcollocamento a riposo della ricorrente, sono quelle stabilite dall’art. 30comma 2 e 3 della legge reg. Sicilia n. 2 del 1962 secondo cui “Il contributoprevidenziale a carico del personale in attività di servizio è commisurato al2 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe eretribuzioni, della tredicesima mensilità e da eventuali altri assegni utili alcomputo dell'indennità di buonuscita.”, come anche “I contributi […] diprevidenza a carico dell'Amministrazione regionale sono commisurati […] al2 per cento della retribuzione annua di cui ai commi precedenti.”1.7. Nel computo della percentuale di abbattimento da applicare nelladeterminazione dell’imponibile devono, quindi, essere applicati i parametriprevisti dall’art. 30 comma 2 e 3 della legge reg. Sicilia n. 2 del 1962 checommisura al 2 per cento sia per il dipendente sia per l’amministrazione,l’onere del versamento di contributi previdenziali che concorrono allaformazione dell’indennità, con conseguente determinazione dell’ammontareimponibile dell’indennità di buonuscita nella misura del 50 per cento.Numero registro generale 16494/2019Numero sezionale 4271/2026Numero di raccolta generale 16416/2026Data pubblicazione 26/05/20261.8. Le diverse percentuali di contribuzione previdenziale del 2 per centoa carico del dipendente e del 6,3 per cento a carico del datore di lavoro,indicate dall’Agenzia delle Entrate, ai fini della determinazione nel 24 percento della percentuale di abbattimento non trovano riscontro nellanormativa regionale applicabile alla fattispecie, a cui, peraltro, ècompletamente estranea la previsione dell’art. 11 della legge reg. Sicilian.11 del 1988, richiamata dalla ricorrente, relativa alla valutazione deiservizi resi dai dipendenti ai fini della progressione giuridica ed economica.1.9. La CTR si è attenuta ai principi richiamati laddove ha applicato allafattispecie la percentuale di abbattimento del 50 per cento prevista dallanormativa regionale, prima della modificazione apportata dall’art. 20 dellalegge reg. n. 21 del 2003, e non sussiste, pertanto, la violazione di leggelamentata.2. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.4. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778del 2016). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a corrispondere ad AnnaGemma [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro5.800 per compenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 per cento per spesegenerali e oneri di legge.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19.5.2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]