Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29167/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 30 luglio 2021 il Tribunale di Matera dichiarava inammissibile l'istanza proposta alla Corte di Appello di Potenza da CULIERSI Domenico e trasmessa per competenza al Tribunale di Matera in data 16 luglio 2021, con la quale il prevenuto lamentava: - l'erroneità del provvedimento con il quale, per la condanna relativa al reato di ricettazione commesso nel 2005, gli era stato accordato l'indulto della Corte di Appello di Potenza, poi revocatogli a seguito di successiva condanna, laddove, invece, sarebbe stato necessario dichiarare la prescrizione del reato di cui era stato condannato con la citata sentenza irrevocabile; - per l'effetto, la necessità di "riformulare il cumulo" "scalando" l'anno di reclusione per il reato prescritto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione CULIERSI Domenico, con atto personale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.

Ed invero sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v.

Sez.

U. 21.12.2017, Aiello).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il, P eside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 30 luglio 2021 il Tribunale di Matera dichiarava inammissibile l'istanza proposta alla Corte di Appello di Potenza da CULIERSI Domenico e trasmessa per competenza al Tribunale di Matera in data 16 luglio 2021, con la quale il prevenuto lamentava: - l'erroneità del provvedimento con il quale, per la condanna relativa al reato di ricettazione commesso nel 2005, gli era stato accordato l'indulto della Corte di Appello di Potenza, poi revocatogli a seguito di successiva condanna, laddove, invece, sarebbe stato necessario dichiarare la prescrizione del reato di cui era stato condannato con la citata sentenza irrevocabile; - per l'effetto, la necessità di "riformulare il cumulo" "scalando" l'anno di reclusione per il reato prescritto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione CULIERSI Domenico, con atto personale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. Ed invero sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il, P eside