CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 27840/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24935-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da sé stesso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il 15/04/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16/06/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c., l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione delle competenze di difensore di [OSCURATO:PERSONA], parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento per cessazione congiunta degli effetti civili del matrimonio; - Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza ex art. 170 D.P.R. 115/2002, rigettava l’opposizione, osservando che, in virtù della specificità della materia trattata e della estrema semplicità della stessa, i parametri medi indicati dal D.M. n. 55/2014 per i “giudizi ordinari e sommari innanzi al Tribunale” dovessero essere temperati con il ricorso, anche in chiave meramente analogica, ai diversi parametri previsti nella tabella relativa agli affari di volontaria giurisdizione, parametri con i quali la liquidazione impugnata era pienamente in linea. - Per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. - Il Ministero della Giustizia non ha svolto alcuna attività difensiva. Considerato che: - Co n il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma sesto, e 21, comma settimo, D.M. 55/2014, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., il ricorrente sostiene che nella causa di valore indeterminabile, il compenso va calcolato in applicazione dello scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00. La formulazione della norma, secondo cui nelle cause di valore indeterminato, il valore si intende di regola - di valore compreso tra € 26.000 e € 52.000 va intesa nel se nso che il giudice può applicare solo lo scaglione superiore non quello inferiore, salvo il consenso esplicito del difensore. Il ricorrente deduce, altresì, la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi del codice civile, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per aver erroneamente fatto ricorso al criterio analogico ai parametri previsti per gli affari di volontaria giurisdizione anziché alla giurisdizione contenziosa, ai fini della determinazione delle tabelle e dei parametri da applicare per la liquidazione dei compensi professionali; - Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale violato il criterio analogico di cui all’art. 12 delle preleggi; - I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati; - Il Tribunale ha erroneamente applicato “in chiave meramente analogica” i parametri previsti nella tabella relativa agli affari di volontaria giurisdizione mentre il procedimento per la cessazione congiunta degli effetti civile del matrimonio rientra nella giurisdizione contenziosa (Cass. 26365/2011); - L’art.12, comma 2 delle preleggi del Codice civile prevede l’applicazione analogica solo nelle ipotesi in cui una controversia non possa essere decisa con una precisa disposizione mentre, nel caso in esame, il DM n. 55/2014 prevede espressamente la commisurazione del compenso del difensore per l’attività svolta in sede contenziosa; – il ricorso, pertanto, deve essere accolto; – l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Caltanissetta in persona di altro magistrato.