CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 44557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 1° dicembre 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione emessa in data 6 aprile 2022 dal Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti colpevoli del reato di cui all'art.73 comma 1 dpr 309/1990 e condannati alla pena di giustizia. 2. Considerato che il primo motivo, relativo alla asserita connivenza non punibile di [OSCURATO:PERSONA], è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, tenuto conto che la corte territoriale ha dato atto della concreta disponibilità della sostanza stupefacente da parte dell'odierna imputata, del comportamento da essa tenuto in sede di perquisizione veicolare e del rinvenimento dello stesso tipo di sostanza stupefacente all'interno della cucina dei coniugi, laddove il motivo di ricorso si limita alla reiterazione di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice distrettuale a fronte di panorama indiziario che non si limita a fotografare la ricorrente quale consapevole ma inerte spettatrice della illecita attività del marito, ma quale correa che coadiuvava il marito nella custodia, nella gestione, nella preparazione della sostanza stupefacente e nella successiva movimentazione dello stesso, in quanto l'uomo era sottoposto a custodia domiciliare. 3. Ritenuto che il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma V, è anche esso riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che la Corte territoriale aveva dato atto del quantitativo ingente di sostanza stupefacente trovato nel possesso del Serra e della Nobile nonché del ritrovamento della stessa già confezionata in dosi singole insieme ad altre strumentazioni tipiche di un'attività di spaccio organizzato, come risulta poi dimostrato dalla presenza di sostanza di taglio e dall'ingente numero di dosi ricavabili (in migliaia). 4. Atteso che il terzo motivo, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ad entrambi i ricorrenti non si confronta con la trama argomentativa della sentenza impugnata che appare adeguata e priva di illogicità, considerato che, in ragione della gravità del reato e della offensività della condotta a ciascuno in concreto ascritta, dei precedenti penali del SERRA e del comportamento evidentemente ostruzionistico e diversivo della SERRA all'atto della perquisizione, non emergono profili di meritevolezza da valorizzare in favore dei prevenuti. 5. Posto che il quarto motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva del Serra, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che il Serra era gravato da numerosi precedenti, anche specifici, che secondo la corretta valutazione della Corte territoriale, dimostravano come la condotta tenuta fosse manifestazione di una non occasionale ricaduta nel crimine da parte dell'appellante, che giustificava un giudizio di pericolosità aggravata nei suoi confronti; 6. Ritenuto che il quinto motivo, inerente alla dosimetria della pena, il ragionamento operato dal giudice distrettuale è sorretto da idonea e non illogica motivazione, considerate le concrete modalità della condotta e del livello di organizzazione dell'attività di spaccio, tale da giustificare un discostamento della pena base dai minimi editali; 7. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammen