CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 39989/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17 6/203 R.G. Ltd`à 2C-)2-) Motivi della decisione 1. DESIDERIO Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronunzia dal Tribunale cittadino, che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, co. 5 d. P. R 309/1990 in ragione della detenzione presso la propria abitazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish. Il ricorso si articola in un unico motivo con cui deduce vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità. 2. Il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Il ricorso propone una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'e- sclusiva valutazione del giudice di merito. A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). I giudici di merito hanno de- sunto la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente con argomenti del tutto logici, quali la diversa natura delle sostanze, il dato quantitativo nonché la presenza di strumenti di suddivisione e di pesatura nonché ha riconosciuto la com- patibilità della condotta illecita con l'esistenza di alternative e lecite fonti reddituali. 3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] k D1. D 1' OS T