CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 16734/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ,}( ORDINANZA sul ricorso 11633-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in PADOVA, Galleria G. BERCHET 3 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata nel suo studio in ROMA, Via F. STACCI 38 - contro ricorrente- Avverso la sentenza n. 1490/2017 della CORTE d'APPELLO di VENEZIApubblicata il 14.02.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1474/2016, il Tribunale di Padova rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di acquisto della proprietà per l 2 1 usucapione dei terreni siti nel Comune di Baone [censiti al NCT fg. 6 mappali 1002 e 1003], condannandolo al rilascio dei medesimi. Avverso la sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], al quale resisteva [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza n. 490/2017, depositata in data 2.3.2017, la Corte d'Appello di Venezia rigettava il gravame condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado d'appello. In particolare, la Corte territoriale rilevava che [dall'eseguito frazionamento del 1971] risultava che le porzioni di terreno oggetto dell'esproprio erano quelle distinte dai mappali 189/a, 189/b e 189/d, trasferite all'Azienda di Stato per i Servizi di Telecomunicazione [ASST]; viceversa la porzione distinta dal mappale 189/c era rimasta intestata alla ditta espropriata. Tale situazione si era riprodotta nel successivo frazionamento del 1996/1997, sottoscritto il 18.12.1996 dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], con la precisazione che al mappale 189/a veniva assegnato il nuovo mappale 1001, al mappale 189/b il mappale 1002 e al mappale 189/d il mapp.1003. Sicché, il medesimo appellante aveva riconosciuto che le porzioni di terreno distinte dai mappali 1002 e 1003 identificavano gli appezzamenti di terreno oggetto del precedente esproprio del 1967 e trasferiti in proprietà all'ASST. Inoltre, non erano emersi in causa elementi tali da poter confortare l'assunto del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le porzioni di terreno utilizzate dal beneficiario dell'espropriazione sarebbero state solo quelle perimetrate da una serie di pali in cemento, che escludevano i mappali 1002 e 1003. Infine, il contratto di locazione e gli altri documenti prodotti dall'attore relativi ai rapporti con la società [OSCURATO:PERSONA] facevano riferimento a un diverso mappale [764], per cui nulla provavano in relazione ai mappali oggetto di causa. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex «art. 360 n. 3 c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto): artt. 1140 e 1158 c.c. in relazione agli artt. 1165, 2937 e 2944 c.c.; impossibilità che la sottoscrizione di un tipo di frazionamento (non accompagnato da dichiarazioni di scienza o manifestazioni di volontà) concreti un riconoscimento dell'altruità della res. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 8 del Decreto del Ministero delle Finanze 19.4.1994 n. 701 e dell'art. 101 c.p.c.». Secondo la Corte di merito, il [OSCURATO:PERSONA], con il tipo di frazionamento da lui sottoscritto il 18.12.1996, aveva riconosciuto che le porzioni di terreno distinte dai mappali 1002 e 1003 distinguevano gli appezzamenti di terreno oggetto dell'esproprio del 1967 e trasferiti in proprietà all'ASST. Al contrario il ricorrente evidenziava che un frazionamento catastale, di per sé solo, non potesse mai costituire occasione per intestare un mappale a favore di un soggetto diverso dal titolare della particella "madre", ragion per cui asserire - come ha fatto la Corte Veneta - che la redazione/sottoscrizione del frazionamento del 1996 avesse costituito riconoscimento che i mappali 1002 e 1003 distinguevano gli appezzamenti di terreno oggetto dell'esproprio del 1967 e trasferiti in proprietà dell'ASST poneva in essere un gravissimo errore nell'applicazione degli artt.1140 e 1158 c.c. in relazione agli artt. 1165, 2937 e 2944 c.c. Osserva il ricorrente che il riconoscimento dell'altruità della res postula sempre l'espressione di una volontà inequivoca, che la sottoscrizione di documenti tecnici come un tipo di frazionamento non può avere. Inoltre, il Decreto del Ministero delle Finanze 19.4.1994 n. 701, all'art. 1, comma 8, prevedeva che i tipi di frazionamento sono sottoscritti dai soggetti che hanno la titolarità di diritti reali sui beni interessati dalle variazioni. Ergo, se un qualche significato si volesse attribuire a quella firma, esso sarebbe opposto a quello che ha creduto di scoprire la Corte Venata poiché il [OSCURATO:PERSONA], sottoscrivendo quel tipo di frazionamento, è come se si fosse dichiarato titolare di un diritto reale anche sui mappali 1002 e 1003. Senza considerare che - trattandosi di questione sollevata dalla Corte d'Appello - questa avrebbe dovuto provocare il contraddittorio delle parti sul punto, in applicazione del principio di cui all'art. 101, comma 2 c.p.c. Si sottolinea che, a fronte della domanda di usucapione avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si è difesa invocando la non usucapibilità del predio a cagione della natura demaniale dello stesso [rectius: appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato]. Trattandosi, però, della prova di un fatto impeditivo del diritto attoreo, il relativo onere incombeva, ex art.2967 c.c., sulla odierna resistente e lo stesso non è stato assolto da [OSCURATO:PERSONA], che non è stata in grado di dimostrare che il primo frazionamento coincideva con un piano parcellare di esproprio che non è stato mai rinvenuto. Manca così la prova del fatto impeditivo, per cui il [OSCURATO:PERSONA] deve essere messo in grado di fornire la dimostrazione di aver esercitato per oltre 40 anni il possesso pieno, pacifico, pubblico e ininterrotto, uti dominus, dell'area in questione. 1.1. - Il motivo è infondato. 1.2. - Va posto in rilievo che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di legge [dedotto nel presente motivo] consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del giudice di merito provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; invece la allegazione di un'erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, risulta esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016). Pertanto, l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Tale accertamento è censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006). 1.3. - Orbene, la Corte d'Appello ha confermato la statuizione del Tribunale, per la quale le porzioni di terreno rivendicate e indicate solo con la loro evidenza catastale (mappali 1002 e 1003) erano ricomprese tra le maggiori porzioni di terreno oggetto del decreto di esproprio prefettizio del 19.10.1967, sulla base dell'atto di frazionamento del 18.12.1996. Tale tipo di frazionamento, sottoscritto anche dal [OSCURATO:PERSONA], recepiva integralmente le risultanze del precedente frazionamento del 1971, eseguito per dare seguito al provvedimento di esproprio. Dall'ultimo tipo di frazionamento si rilevava che le porzioni di terreno oggetto di esproprio, per quel che interessa la controversia, erano distinte dai numeri di mappale 189/a, 189/b e 189/d ed erano state trasferite all'ASST. Tali risultanze si trovavano riprodotte anche nel frazionamento del 1996/1997, sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] stesso, là dove al mapp. 189/a veniva assegnato il nuovo mapp. 1001, al mapp. 189/b il nuovo mapp. 1002 e al mapp. 189/d il nuovo mapp. 1003, tutti mappali che distinguevano le porzioni oggetto del provvedimento di esproprio del 1967. La Corte distrettuale osservava, dunque, che era restata distinta la porzione dal mappale 189/c, intestata alla ditta espropriata; e che dai certificati catastali prodotti dall'attore risultava che i mappali 1002 e 1003, intestati a [OSCURATO:SOCIETA]., non potevano che essere quelli oggetto dell'esproprio, poiché a [OSCURATO:SOCIETA], nell'anno 1994, in applicazione della L. n. 58/1992, erano stati trasferiti i beni di proprietà del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - Azienda di Stato per le Telecomunicazioni ASST [sentenza pagg. 8 e ss.]. Trattasi di apprezzamento in fatto, qui non censurabile. 2. - Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la «Violazione dell'art. 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.): mancata valutazione del materiale probatorio. Violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.): art. 826, comma 3 c.c. anche in relazione all'art. 828, comma 2 c.c.; necessità che la funzione pubblica sia concretamente ed effettivamente attuata perché un bene entri a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato e - come tale - sia sottratto all'eventuale usucapione». Osserva il ricorrente che la prova della mancata destinazione pubblica veniva fornita dal [OSCURATO:PERSONA] in più modi: attraverso documenti attestanti la concessione in affitto di un piccolo manufatto ivi edificato; attraverso documenti attestanti la conclusione di un contratto di somministrazione di energia elettrica o attestanti il rilascio di una concessione edilizia; attraverso prove per testi volte a dimostrare la destinazione a bosco del resto dell'area, dal quale l'esponente traeva legna e frutti; attraverso un ampio dossier fotografico attestante l'assoluta mancanza di qualsivoglia pubblica destinazione delle aree in oggetto; attraverso una relazione del tecnico di parte, corredata da mappe e foto. Si evidenzia che solo una modesta porzione dell'area espropriata aveva vista impressa la finalità pubblica, mentre tutto il resto [compresi i mappali 1002 e 1003] non era stato recintato e aveva mantenuto l'uso strettamente privatistico che quei suoli avevano sempre avuto. La Corte d'Appello fondava, invece, il proprio convincimento sull'unica deposizione testimoniale [un solo teste su un solo capitolo] ammessa dal Tribunale: là dove la Corte territoriale si era limitata a discettare sulla perimetrazione dell'area in oggetto, sorvolando sul dato macroscopico della mancata realizzazione di qualsivoglia opera o trasformazione pubblicistica. 2.1. - Il motivo non è fondato. 2.2. - L'assunto del ricorrente [per cui i mappali 1002 e 1003 non sarebbero stati ricompresi tra i terreni oggetto di esproprio in quanto questi ultimi sarebbero stati individuati con una perimetrazione effettuata con infissione di pali in cemento collegati da rete metallica e, tra i terreni in tal modo identificati, non sarebbero ricompresi i suddetti mappali] era stato prontamente contestato dalla società convenuta ed era rimasto indimostrato come riconosciuto dalla sentenza impugnata [pagg. 10 - 11]. Orbene, si sottolinea che il [OSCURATO:PERSONA], nel corso dei pregressi gradi di giudizio, non avesse mai contestato l'assunto della società convenuta, secondo il quale le porzioni dal medesimo rivendicate, avevano assunto, a far tempo dall'esproprio risalente al 1967, un'effettiva e concreta destinazione pubblica (impianto ripetitore del ponte radio per telecomunicazioni della linea Verona-Mestre-Trieste). Soccorre al riguardo l'art. 115 c.p.c. secondo cui il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita: al contrario non erano emersi in causa elementi tali dal potere confortare l'assunto del ricorrente, secondo il quale le porzioni di terreno utilizzate dal beneficiario della espropriazione sarebbero state solo quelle perimetrate da una serie di pali di cemento [cui viene fatto riferimento a pag. 11 della sentenza impugnata]. 3. - Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la «Violazione dell'art. 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.): erronea valutazione del materiale probatorio. Violazione dell'art. 115 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.): mancata applicazione dell'onere di specifica contestazione. Violazione del principio falsa demonstratio non nocet (art. 360 n. 3 c.p.c.). Rilevanza e ammissibilità delle prove richieste: violazione dell'art. 244 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)». Il ricorrente richiedeva di provvedere alla integrazione della consulenza tecnica d'ufficio (sospesa e poi revocata dal giudice di primo grado) in ragione del fatto che a seguito del sopralluogo (eseguito nel contraddittorio con i consulenti di parte) era stato accertato che non esistevano più i pali di cemento delimitanti porzioni di terreno nella sommità del [OSCURATO:PERSONA] (sentenza pag. 13). Infine, il ricorrente ha dato impulso ad una assai analitica rivisitazione della vicenda in oggetto. 3. 1. - Il motivo non è fondato. 3.2. - Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi (Cass. n. 11176 del 2017; conf. Cass. n. 23426 del 2020; Cass. n. 2498 del 2015). D'altro canto, la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto non conferenti i documenti relativi alla locazione con [OSCURATO:PERSONA], giacché si trattava di rapporti giuridici che riguardano altro mappale, il 764, e non offrendo la controparte alcuna diversa prova sul punto. In ogni caso, tale accertamento, in quanto di mero fatto, è sottratto allo scrutinio di legittimità della Suprema Corte. Anche in relazione ai capitoli istruttori la motivazione della Corte d'Appello è corretta in ragione della loro irrilevanza, mentre, quanto all'integrazione della CTU, sono chiare e non superabili le ragioni che non ne hanno consentito il relativo ingresso. 3.3. - Le censure, in tale modo articolate, si configurano come eterogenee e rapsodiche, contraddistinte piuttosto dall'evidente scopo di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo nella sostanza al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c. per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, attribuendo al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse. 4. - Il ricorso va, quindi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione ex art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi C 2.500,00 oltre ad C 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 -bis dello stesso art. 13.Così