CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30447/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30/03/2022, ha in parte riformato - prendendo atto della intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi B) e D) e rideterminando la pena finale - quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 624-bis e 625 n. 5 (capo A) 367 e 61 n. 7 cod. pen. (capo B), 629 cod. pen. (capo C), 635, comma 2 n. 1 cod. pen. (capo D), 624-bis e 625 n. 7 cod. pen. (capo E), e, ritenuto tra tutti il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che i motivi articolati nel ricorso contengono censure manifestamente infondate o, comunque, non consentite in sede di legittimità: il primo ed il terzo motivo, infatti, finiscono con il sollecitare una rivalutazione delle prove, nel caso di specie rappresentate dalle risultanze della attività di captazione di cui la Corte di appello ha dato ampio ed analitico conto (cfr., pagg. 4 e 5 della sentenza, con cui la difesa non si confronta); il secondo motivo, con cui la difesa reitera un rilievo già operato con l'atto di appello, è a sua volta generico perché non tiene conto della risposta fornita dalla Corte che, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, ha spiegato come il furto era stato perpetrato in un magazzino di pertinenza di una abitazione della vittima luogo, dunque, ancorché transitoriamentejadibito a privata dimora; il motivo sul capo E), infine, è del tutto generico; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]