CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Venezia, del 31 maggio 2021, è stata confermata la decisione del Tribunale di Verona, del 14 gennaio 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione relativamente al reato di cui all'art. 10, d. Igs. 74 del 2000 (commesso in data anteriore e prossima al 20 gennaio 2014). 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Mancanza della motivazione relativamente all'elemento soggettivo del reato. Le dichiarazioni dell'imputato nel corso del processo, anche se contraddittorie, non escludono la natura colposa delle sue condotte. Le motivazioni della sentenza sull'elemento soggettivo del reato risultano completamente assenti, o apparenti. La detenzione in carcere del ricorrente non è stata adeguatamente valutata dalla Corte di appello per escludere il dolo di evasione. L'omessa consegna della documentazione deve ritenersi solo colposa e non già dolosa. 2. 2. Contraddittorietà della motivazione e violazione di legge (art.133 cod. pen.). Il Tribunale ha specificamente indicato di aver applicato il minimo edittale della pena (anni 1 e mesi 6 di reclusione). Tuttavia, al momento della commissione del reato la pena minima edittale era di mesi 6 di reclusione, aumentata dall'art. 6, comma 1, del d., Igs. N. 158 del 2015. Per la Corte di appello la pena sarebbe comunque congrua ai fatti in quanto al di sotto della media edittale. Si tratta di un implicito giudizio di reformatio in peius, in quanto il Tribunale aveva inteso applicare il minimo edittale della pena. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici, senza critiche specifiche alle motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso, articolato in fatto, valutato nel complesso richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, il motivo sull'elemento soggettivo non risulta proposto in sede di appello. La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente, in relazione all'assenza della documentazione fiscale della società di cui era il rappresentante legale, al momento del controllo della Guardia di Finanza. La sentenza evidenzia come il ricorrente in un primo momento riferiva di aver smarrito la documentazione fiscale nel corso di un trasloco, ma nessuna denuncia di smarrimento risultava presentata dall'imputato. Egli, peraltro, non presentava le dichiarazioni dei redditi per le annualità "alle quali si riferivano le scritture contabili". Nei motivi di appello (in particolare nel motivo aggiunto) il ricorrente rappresentava solo una sua impossibilità di difesa e non già la mancanza del dolo; il motivo sull'elemento soggettivo è stato proposto, quindi, solo con il ricorso in cassazione. La Corte di appello (e il Giudice di primo grado, in doppia conforme), come visto, ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10, d. Igs. 74/2000. 3. 1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema di Cassazione ha evidenziato come: «In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482); «In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni .differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965); «In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità» (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). 4. Manifestamente infondato anche il motivo sul trattamento sanzionatorio. La Corte di appello motiva sulla determinazione della pena, che non può certo ritenersi illegale e neanche una reformatio in peius. Il Tribunale aveva solo indicato il minimo della pena, ma la Corte di appello ha rivalutato e motivato adeguatamente evidenziando che la pena risulta al di sotto della media edittale e lo scostamento dal minimo risulta giustificato dai precedenti penali del ricorrente. Infatti, "Non viola il principio del divieto di reformatio in pejus previsto dall'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. la sentenza di secondo grado che, nell'ipotesi di successione di legge più favorevole, nel riformare la pronuncia di primo grado - impugnata dal solo imputato - che aveva determinato la pena partendo dal minimo edittale, abbia ridotto la pena in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della forbice edittale da cui si era mosso il giudice di primo grado. (Fattispecie in tema di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità nella quale la Corte, nel rigettare il ricorso dell'imputato, ha ritenuto corretta la rimodulazione della pena operata dalla Corte d'appello in base alla nuova fattispecie, più favorevole, introdotta dal D.L. n. 36 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2014, nonostante non avesse preso come riferimento il nuovo più favorevole minimo edittale)" (Sez. 3, Sentenza n. 13223 del 03/12/2015 Ud. (dep. 01/04/2016 ) Rv. 266767 - 01; vedi anche Sez. 6 - , Sentenza n. 51130 del 15/11/2019 Ud. (dep. 18/12/2019) Rv. 278184 - 0). Si tratta, comunque, di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro