CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10515/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi di ricorso siano affetti dal vizio di specificità dei motivi di impugnazione, atteso che: - quanto all'an della revoca dell'affidamento, non prendono posizione sull'argomento esposto nella motivazione della ordinanza impugnata della rilevanza del quantitativo di stupefacente, dei bilancini di precisione, e della consistente somma in banconote di piccolo taglio, rinvenuti nell'abitazione dell'affidato, ai fini del giudizio complessivo sulla inidoneità dell'affidamento a consentire la rieducazione del condannato e la prevenzione del pericolo di recidiva, giudizio condotto dal Tribunale in modo coerente con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulla incompatibilità del fatto documentato con la prosecuzione della prova (Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239); - quanto alla decorrenza ex tunc della revoca, il ricorso introduce un argomento non in grado di viziare la decisione, perché la liberazione anticipata concessa al condannato per un semestre, prima della decisione oggetto di impugnazione, è revocabile dal Tribunale di sorveglianza in forza del principio generale di "revocabilità dei provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza, anche in mancanza di una espressa previsione normativa, in caso di mutamento della situazione di fatto che li aveva giustificati" (Sez. 1 , Sentenza n. 46630 del 25/10/2019, Allia, Rv. 277236); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 f