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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 8 ottobre 2020

Cassazione n. 44102/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LUCCA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 novembre 2020 il Tribunale di Lucca ha rigettato l'istanza di riesame presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 - avverso il decreto di perquisizione locale e personale e sequestro emesso dalla locale Procura della Repubblica 1'8 ottobre 2020, eseguito in data 15 ottobre 2020 dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Pisa.

Il provvedimento è stato disposto nell'ambito di un'indagine riguardante un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, organizzato da soggetti di nazionalità italiana e spagnola che, acquisite sul territorio toscano inflorescenze e sementi di basso contenuto di THC (cd. canapa sativa), poi le commercializzerebbero in Olanda e Spagna allo scopo di reintrodurle nuovamente in Italia dopo esserne stata effettuata la modificazione genetica nei Paesi indicati.

In esito al disposto provvedimento la polizia giudiziaria ha sequestrato, presso l'abitazione del Vecoli, oltre ad una serie di documenti, kg. 134,2 di inflorescenze con rami, kg. 1.063,55 di inflorescenze pulite e kg. 1.349 di inflorescenze con rami già essicate.

2. Avverso l'ordinanza reiettiva del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Vecoli, deducendo due motivi di censura.

Con il primo, vengono eccepiti erroneità e falsa applicazione dell'art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all'art. 355, comma 2, cod. proc. pen., nonché difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti riguardante la fattispecie ipotizzata, legittimante sia il decreto di perquisizione e sequestro che il provvedimento cautelare conseguentemente eseguito.

Il ricorrente contesta le premesse metodologico-ermeneutiche seguite dal Tribunale del riesame e, soprattutto, la conseguente mancata considerazione della documentazione prodotta dalla difesa attestante la legittima provenienza della sostanza ottenuta con la coltivazione di semi regolarmente acquistati dall'indagato, in tal maniera determinando un palese vizio di motivazione per omessa considerazione di un fatto decisivo.

La liceità dell'attività di produzione e commercializzazione svolta dall'indagato sarebbe evincibile, inoltre, dall'esame delle stesse fatture e dei documenti tecnici a lui sequestrati, invece non adeguatamente considerati dal Tribunale del riesame nell'adozione del provvedimento gravato.

Rileva, poi, il Vecoli che il sequestro probatorio sarebbe stato disposto in carenza di ricorrenza del requisito del fumus commissi delicti, atteso che né il decreto di perquisizione e sequestro, né l'ordinanza del Tribunale di Lucca consentirebbero di individuare elementi concreti da cui poter desumere la sussistenza di una piattaforma logico-indiziaria idonea a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare di ricerca della prova, non rilevando elementi legittimanti il disposto sequestro, bensì solo inadeguati pregiudizi o sospetti.

Nel caso di specie, cioè, non ricorrerebbero elementi seri per poter affermare la sussistenza di una piattaforma legittimante una notizia di reato ed un'indagine finalizzata a raccogliere i relativi elementi di prova.

Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto erronea e falsa applicazione dell'art. 355, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché, consequenzialmente, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione addotta, con ulteriore significativa violazione dell'art. 125, comma 2, cod. proc. pen., al fine di affermare in modo illogico la congruenza del sequestro operato, con erronea applicazione dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 30475/2019.

Ritiene il Vecoli che - in ossequio a quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte nell'indicata pronuncia - sarebbe del tutto lecita la commercializzazione dei prodotti derivati dalla coltivazione di cannabis, purché essi siano privi di concreta efficacia drogante.

Il Tribunale del riesame, invece, avrebbe effettuato un'interpretazione equivoca e contraddittoria di tale insegnamento, riportando lunghi tratti della suddetta sentenza per negare all'indagato la qualifica di agricoltore, che invece consentirebbe di sottrarre la sua attività produttiva dall'ambito di rilevanza del D.P.R. n. 309 del 1990, anche tenuto conto dell'operatività del disposto dell'art. 2135 cod. civ.

Il Tribunale di Lucca, inoltre, avrebbe riportato il pensiero delle Sezioni Unite senza adattare i principi astratti e teorici in essa indicati al caso concreto, quindi privando di specificità e della necessaria individualizzazione gli argomenti usati, non adempiendo all'obbligo motivazionale imposto dall'art. 125 cod. proc. pen.

In ogni modo, a prescindere dal superiore aspetto, le inflorescenze prive di efficacia drogante - come quelle raccolte e prodotte dall'indagato - non dovrebbero essere considerate nel novero delle sostanze stupefacenti, essendo state inserite, per le loro proprietà terapeutiche, nell'elenco delle piante officinali dal D.M. [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del 23 luglio 2020, di recepinnento ed integrazione del d.lgs. n. 75 del 2018.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il difensore ha depositato successiva memoria con la quale, diffusamente contestando le conclusioni rese dal Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. In primo luogo rileva, in termini troncanti, come ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per vizio di violazione di legge.

Per come chiarito da questa Corte, in tale nozione devono essere compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).

3. Chiariti negli indicati termini i limiti del controllo rimesso a questo giudice di legittimità, è facile comprendere, allora, come non siano ammissibili, in quanto estranee rispetto agli indicati limiti, le doglianze con cui il Vecoli ha lamentato, con il primo motivo di ricorso, la contraddittorietà della motivazione e l'omesso esame di elementi decisivi addotti dalla difesa - comunque considerati, sia pur implicitamente, nell'ordinanza impugnata -.

Manifestamente infondata, poi, è la censura riguardante la mancata ricorrenza del requisito del fumus commissi delicti, avendo il Tribunale, in termini opposti, fatto buon governo dei principi di diritto in tema di verifica in sede di riesame della configurabilità del reato per il quale è stato imposto il vincolo cautelare reale.

In tale ambito, infatti, deve essere stabilita l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, il che non significa che si debba esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere nessun'altra attività, ma che tale verifica non comporta l'accertamento in concreto della relativa fondatezza.

La verifica della sussistenza del fumus commissi delicti deve essere compiuta, cioè, sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno A valutati così come esposti, al fine di verificare se essi conser4no di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.

Il Tribunale, quindi, non deve instaurare un processo nel processo, ma solo svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (cfr., in questi termini, Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657-01).

La verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare reale da parte del Tribunale del riesame (e anche della Corte di Cassazione) non può tradursi, pertanto, in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01).

L'ordinanza impugnata ha correttamente applicato i descritti parametri ermeneutici esplicando, con decisione esente da vizio di violazione di legge, come nel caso di specie fosse altamente probabile la commissione di fatti di reato di rilievo ex art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, per come ricavabile dall'esame di elementi sia fattuali che logici, rendendo oltre modo necessaria l'adozione del provvedimento di perquisizione e sequestro delle inflorescenze poste nella disponibilità dell'indagato.

4. Identico giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha sostenuto la liceità della sua condotta, in quanto agricoltore dedito alla produzione di derivati da cannabis privi di efficacia stupefacente, tenuto, altresì, conto che le inflorescenze sono state, da ultimo, inserite nell'elenco delle piante officinali dal D.M. [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del 23 luglio 2020.

In termini antitetici, il Tribunale di Lucca ha espresso una congrua e logica argomentazione, in tutto autonoma e adempiente all'obbligo motivazionale imposto dall'art.125 cod. proc. pen., con la quale ha espresso una valutazione non censurabile in ordine alla configurabilità del fumus del reato per il quale è stato disposto il sequestro, in proposito richiamando, in modo diffuso, gli insegnamenti resi dalle Sezioni Unite di questa Corte, per la quale la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (Sez.

U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956-01).

Le Sezioni Unite, dopo un ampio esame della normativa di riferimento nazionale ed europea, hanno, in particolare, attribuito natura "tassativa" alle sette categorie di prodotti elencate dall'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016, che possono essere ottenuti dalla coltivazione agroindustriale di cannabis sativa L. Tanto è stato affermato sul presupposto che si tratta di prodotti che derivano da una coltivazione che risulta consentita solo in via di eccezione, rispetto al generale divieto di coltivazione della cannabis, penalmente sanzionato.

Tale convincimento è stato rafforzato dalla considerazione che la stessa disposizione derogatoria, di cui all'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, nel delimitare l'ambito applicativo della ricordata eccezione in cui si colloca l'intervento normativo del 2016, fa espresso riferimento alla finalità della coltivazione, che deve essere funzionale «esclusivamente» alla produzione di fibre o alla realizzazione di usi industriali, «diversi» da quelli relativi alla produzione di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha affrontato il tema delle soglie di percentuali di THC che, secondo alcuni orientamenti, costituivano il discrinnine della liceità della commercializzazione dei suddetti prodotti.

Venivano in considerazione, cioè, i valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242 per la coltivazione della canapa, volti a tutelare esclusivamente l'agricoltore che, pur impiegando qualità consentite, nell'ambito della filiera agroalimentare delineata dalla legge, coltivi canapa che, nel corso del ciclo produttivo, risulti contenere, nella struttura, una percentuale di THC compresa tra lo 0,2 per cento e lo 0,6 per cento, ovvero superiore a tale limite massimo.

Il comma 5 stabilisce, invero, che, nel primo caso, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge; il comma 7, nel prevedere la possibilità che vengano disposti il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa che, se pure impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge, presentino un contenuto di THC superiore allo 0,6 per cento, ribadisce che, anche in tal caso, è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

Secondo le Sezioni Unite, erroneamente le richiamate percentuali di THC sono state valorizzate, al fine di affermare la liceità della commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 per cento ovvero allo 0,2 per cento.

Pertanto, la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016.

Né poteva venire in considerazione, ai fini della configurabilità della ipotesi delittuosa di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, il superamento della dose media giornaliera: già, infatti, le Sezioni Unite avevano affermato, in precedenza, che quel che rileva è soltanto la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente (Sez.

U, n. 47472 del 29/11/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237856-01), e che è quindi indispensabile che il giudice di merito verifichi la concreta offensività della condotta, riferita alla idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante (Sez.

U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920-01).

Sulla base di tali principi, il Tribunale ha correttamente affermato la legittimità del provvedimento di perquisizione e sequestro impugnato, implicitamente ritenendo, con argomentazione non resa con violazione di legge, che il citato D.M. [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del 23 luglio 2020 - che ha menzionato la "canapa sativa inflorescenza" destinata ad "usi estrattivi" tra le piante officinali - non abbia mutato il quadro normativo, secondo cui permane la rilevanza penale dell'attività di vendita sul libero mercato di estratti dalle inflorescenze di canapa sativa destinati al consumo ed aventi effetti droganti.

5. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LUCCA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 novembre 2020 il Tribunale di Lucca ha rigettato l'istanza di riesame presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 - avverso il decreto di perquisizione locale e personale e sequestro emesso dalla locale Procura della Repubblica 1'8 ottobre 2020, eseguito in data 15 ottobre 2020 dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Pisa. Il provvedimento è stato disposto nell'ambito di un'indagine riguardante un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, organizzato da soggetti di nazionalità italiana e spagnola che, acquisite sul territorio toscano inflorescenze e sementi di basso contenuto di THC (cd. canapa sativa), poi le commercializzerebbero in Olanda e Spagna allo scopo di reintrodurle nuovamente in Italia dopo esserne stata effettuata la modificazione genetica nei Paesi indicati. In esito al disposto provvedimento la polizia giudiziaria ha sequestrato, presso l'abitazione del Vecoli, oltre ad una serie di documenti, kg. 134,2 di inflorescenze con rami, kg. 1.063,55 di inflorescenze pulite e kg. 1.349 di inflorescenze con rami già essicate. 2. Avverso l'ordinanza reiettiva del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Vecoli, deducendo due motivi di censura. Con il primo, vengono eccepiti erroneità e falsa applicazione dell'art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all'art. 355, comma 2, cod. proc. pen., nonché difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti riguardante la fattispecie ipotizzata, legittimante sia il decreto di perquisizione e sequestro che il provvedimento cautelare conseguentemente eseguito. Il ricorrente contesta le premesse metodologico-ermeneutiche seguite dal Tribunale del riesame e, soprattutto, la conseguente mancata considerazione della documentazione prodotta dalla difesa attestante la legittima provenienza della sostanza ottenuta con la coltivazione di semi regolarmente acquistati dall'indagato, in tal maniera determinando un palese vizio di motivazione per omessa considerazione di un fatto decisivo. La liceità dell'attività di produzione e commercializzazione svolta dall'indagato sarebbe evincibile, inoltre, dall'esame delle stesse fatture e dei documenti tecnici a lui sequestrati, invece non adeguatamente considerati dal Tribunale del riesame nell'adozione del provvedimento gravato. Rileva, poi, il Vecoli che il sequestro probatorio sarebbe stato disposto in carenza di ricorrenza del requisito del fumus commissi delicti, atteso che né il decreto di perquisizione e sequestro, né l'ordinanza del Tribunale di Lucca consentirebbero di individuare elementi concreti da cui poter desumere la sussistenza di una piattaforma logico-indiziaria idonea a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare di ricerca della prova, non rilevando elementi legittimanti il disposto sequestro, bensì solo inadeguati pregiudizi o sospetti. Nel caso di specie, cioè, non ricorrerebbero elementi seri per poter affermare la sussistenza di una piattaforma legittimante una notizia di reato ed un'indagine finalizzata a raccogliere i relativi elementi di prova. Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto erronea e falsa applicazione dell'art. 355, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché, consequenzialmente, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione addotta, con ulteriore significativa violazione dell'art. 125, comma 2, cod. proc. pen., al fine di affermare in modo illogico la congruenza del sequestro operato, con erronea applicazione dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 30475/2019. Ritiene il Vecoli che - in ossequio a quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte nell'indicata pronuncia - sarebbe del tutto lecita la commercializzazione dei prodotti derivati dalla coltivazione di cannabis, purché essi siano privi di concreta efficacia drogante. Il Tribunale del riesame, invece, avrebbe effettuato un'interpretazione equivoca e contraddittoria di tale insegnamento, riportando lunghi tratti della suddetta sentenza per negare all'indagato la qualifica di agricoltore, che invece consentirebbe di sottrarre la sua attività produttiva dall'ambito di rilevanza del D.P.R. n. 309 del 1990, anche tenuto conto dell'operatività del disposto dell'art. 2135 cod. civ. Il Tribunale di Lucca, inoltre, avrebbe riportato il pensiero delle Sezioni Unite senza adattare i principi astratti e teorici in essa indicati al caso concreto, quindi privando di specificità e della necessaria individualizzazione gli argomenti usati, non adempiendo all'obbligo motivazionale imposto dall'art. 125 cod. proc. pen. In ogni modo, a prescindere dal superiore aspetto, le inflorescenze prive di efficacia drogante - come quelle raccolte e prodotte dall'indagato - non dovrebbero essere considerate nel novero delle sostanze stupefacenti, essendo state inserite, per le loro proprietà terapeutiche, nell'elenco delle piante officinali dal D.M. [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del 23 luglio 2020, di recepinnento ed integrazione del d.lgs. n. 75 del 2018. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato successiva memoria con la quale, diffusamente contestando le conclusioni rese dal Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo rileva, in termini troncanti, come ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per vizio di violazione di legge. Per come chiarito da questa Corte, in tale nozione devono essere compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). 3. Chiariti negli indicati termini i limiti del controllo rimesso a questo giudice di legittimità, è facile comprendere, allora, come non siano ammissibili, in quanto estranee rispetto agli indicati limiti, le doglianze con cui il Vecoli ha lamentato, con il primo motivo di ricorso, la contraddittorietà della motivazione e l'omesso esame di elementi decisivi addotti dalla difesa - comunque considerati, sia pur implicitamente, nell'ordinanza impugnata -. Manifestamente infondata, poi, è la censura riguardante la mancata ricorrenza del requisito del fumus commissi delicti, avendo il Tribunale, in termini opposti, fatto buon governo dei principi di diritto in tema di verifica in sede di riesame della configurabilità del reato per il quale è stato imposto il vincolo cautelare reale. In tale ambito, infatti, deve essere stabilita l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, il che non significa che si debba esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere nessun'altra attività, ma che tale verifica non comporta l'accertamento in concreto della relativa fondatezza. La verifica della sussistenza del fumus commissi delicti deve essere compiuta, cioè, sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno A valutati così come esposti, al fine di verificare se essi conser4no di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, quindi, non deve instaurare un processo nel processo, ma solo svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657-01). La verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare reale da parte del Tribunale del riesame (e anche della Corte di Cassazione) non può tradursi, pertanto, in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01). L'ordinanza impugnata ha correttamente applicato i descritti parametri ermeneutici esplicando, con decisione esente da vizio di violazione di legge, come nel caso di specie fosse altamente probabile la commissione di fatti di reato di rilievo ex art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, per come ricavabile dall'esame di elementi sia fattuali che logici, rendendo oltre modo necessaria l'adozione del provvedimento di perquisizione e sequestro delle inflorescenze poste nella disponibilità dell'indagato. 4. Identico giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha sostenuto la liceità della sua condotta, in quanto agricoltore dedito alla produzione di derivati da cannabis privi di efficacia stupefacente, tenuto, altresì, conto che le inflorescenze sono state, da ultimo, inserite nell'elenco delle piante officinali dal D.M. [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del 23 luglio 2020. In termini antitetici, il Tribunale di Lucca ha espresso una congrua e logica argomentazione, in tutto autonoma e adempiente all'obbligo motivazionale imposto dall'art.125 cod. proc. pen., con la quale ha espresso una valutazione non censurabile in ordine alla configurabilità del fumus del reato per il quale è stato disposto il sequestro, in proposito richiamando, in modo diffuso, gli insegnamenti resi dalle Sezioni Unite di questa Corte, per la quale la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956-01). Le Sezioni Unite, dopo un ampio esame della normativa di riferimento nazionale ed europea, hanno, in particolare, attribuito natura "tassativa" alle sette categorie di prodotti elencate dall'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016, che possono essere ottenuti dalla coltivazione agroindustriale di cannabis sativa L. Tanto è stato affermato sul presupposto che si tratta di prodotti che derivano da una coltivazione che risulta consentita solo in via di eccezione, rispetto al generale divieto di coltivazione della cannabis, penalmente sanzionato. Tale convincimento è stato rafforzato dalla considerazione che la stessa disposizione derogatoria, di cui all'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, nel delimitare l'ambito applicativo della ricordata eccezione in cui si colloca l'intervento normativo del 2016, fa espresso riferimento alla finalità della coltivazione, che deve essere funzionale «esclusivamente» alla produzione di fibre o alla realizzazione di usi industriali, «diversi» da quelli relativi alla produzione di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha affrontato il tema delle soglie di percentuali di THC che, secondo alcuni orientamenti, costituivano il discrinnine della liceità della commercializzazione dei suddetti prodotti. Venivano in considerazione, cioè, i valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242 per la coltivazione della canapa, volti a tutelare esclusivamente l'agricoltore che, pur impiegando qualità consentite, nell'ambito della filiera agroalimentare delineata dalla legge, coltivi canapa che, nel corso del ciclo produttivo, risulti contenere, nella struttura, una percentuale di THC compresa tra lo 0,2 per cento e lo 0,6 per cento, ovvero superiore a tale limite massimo. Il comma 5 stabilisce, invero, che, nel primo caso, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge; il comma 7, nel prevedere la possibilità che vengano disposti il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa che, se pure impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge, presentino un contenuto di THC superiore allo 0,6 per cento, ribadisce che, anche in tal caso, è esclusa la responsabilità dell'agricoltore. Secondo le Sezioni Unite, erroneamente le richiamate percentuali di THC sono state valorizzate, al fine di affermare la liceità della commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 per cento ovvero allo 0,2 per cento. Pertanto, la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016. Né poteva venire in considerazione, ai fini della configurabilità della ipotesi delittuosa di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, il superamento della dose media giornaliera: già, infatti, le Sezioni Unite avevano affermato, in precedenza, che quel che rileva è soltanto la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente (Sez. U, n. 47472 del 29/11/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237856-01), e che è quindi indispensabile che il giudice di merito verifichi la concreta offensività della condotta, riferita alla idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920-01). Sulla base di tali principi, il Tribunale ha correttamente affermato la legittimità del provvedimento di perquisizione e sequestro impugnato, implicitamente ritenendo, con argomentazione non resa con violazione di legge, che il citato D.M. [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del 23 luglio 2020 - che ha menzionato la "canapa sativa inflorescenza" destinata ad "usi estrattivi" tra le piante officinali - non abbia mutato il quadro normativo, secondo cui permane la rilevanza penale dell'attività di vendita sul libero mercato di estratti dalle inflorescenze di canapa sativa destinati al consumo ed aventi effetti droganti. 5. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
Decreto Cassazione n. 44102/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris