Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 26811/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NANZA sul ricorso 28283-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – R.G.N.28283/2017 Cron.

Rep.

C.C. 13/06/2023 giurisdizione Contributi alla Gestione separata INPS.

Prescrizione.

Decorrenza. -2 - per la cassazione della sentenza n. 709 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 2 maggio 201 7 (R.G.N. 433/2015).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 13 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 709 del 2017, depositata il 22 maggio 2017, la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accolto in parte l’opposizione del signor [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento, ricevuta il 23 agosto 2010, e contro la cartella di pagamento, ricevuta l’11 aprile 2011, per crediticontributivi derivanti dall’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), dichiara ndol i prescritti per l’anno 2004. 1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato, quanto al primo motivo di gravame, che la tardiva presentazione della denuncia dei redditi «rappresenta un mero ostacolo di fatto all’esercizio del diritto, come tale non suscettibile di sospendere il decorso del termine di prescrizione» e non integra un doloso occultamento del debito, rilevante ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ.

Lungi dal configurare un comportamento intenzionalmente diretto adoccultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, il ritardo ingenera soltanto «difficoltà di accertamento».

Il credito contributivo, pertanto, è prescritto. 1.2.– Neppure la seconda doglianza, che censura l’omessa pronuncia sulla pretesa contributiva riguardante l’anno 2010, può essere accolta.

Il giudice di prime cure si è limitato a dichiarare l’inefficacia della cartella con esclusivo riferimento ai contributi relativi al 2004, senza disconoscerela pretesa per l’anno 2010. -3 - 1.3.–La pronuncia appellata merita, pertanto, integrale conferma. 2.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, con ricorso notificato il 30 novembre 2017. 3.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, notificato il 4gennaio 2018 e illustrato da memoria. 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380 - bis .1. , primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio, ai sensi dell’art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ., si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, degli artt. 10, 13 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,dell’art. 17, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, degli artt. 36-bis, comma 2, lettera f), e 36-ter del decreto del Pr esidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorrerebbe soltanto dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto, solo dopo tale presentazione, l’INPS potrebbe esercitare il diritto e verificare se sussista l’obbligo del lavoratore autonomo di versare la contribuzione.

Avrebbe errato, dunque, la Corte territoriale nel reputare prescritto il credito del signor Martucci, benché l’Istituto, prima del 22 ottobre 2005, data della presentazione della dichiarazione dei redditi in via -4 - telematica, versasse nell’impossibilità giuridica di esercizio del diritto, oltre che in una impossibilità di fatto.

Prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, all’INPS sarebbe precluso ogni controllo.

La prescrizione sarebbe stata validamente interrotta con la richiesta, inoltrata il 3 agosto 2010 e ricevuta il 23 agosto 2010, e la pretesa contributiva per l’anno 2004 sarebbe, pertanto, fondata. 2.–Le censure non presentano i profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagine 4, 5e 6) e ribaditi nella memoria illustrativa , con riferimento all’omessa formulazione delle conclusioni, alla novità della questione inerente alla decorrenza del termine quinquennale, sollevata soltanto nel giudizio di gravame e in sede di legittimità, e al mancato deposito in primo grado del modello unico redditi 2004, cui il motivo di ricorso fa richiamo.

Nessuna di tali eccezioni coglie nel segno. 2.1.– Il codice di rito richied e, a pena d’inammissibilità, l’indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata (art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.).

A tale onere la parte ricorrente ha ottemperato, con conseguente ammissibilità delle censure, che non devono essere corredate da conclusioni espresse secondo formule sacramentali.

La volontà di conseguire la riforma della sentenza d’appello, peraltro, si evince in maniera inequivocabile dal tenore complessivo del ricorso per cassazione, anche in difetto di conclusioni formulate ex professoa tale scopo.

Nessuna inammissibilità, pertanto, si ravvisa. 2.2.– Il motivo di ricorso pone una questione eminentemente giuridica, quella del dies a quo del termine di prescrizione.

A fronte di un’eccezione di prescrizione ritualmente introdotta nel dibattito processuale, spetta al giudice individuare la disciplina applicabile e stabilire se sia infruttuosamente decorso il «tempo determinato dalla legge» (art. 2934 cod. civ.). -5 - Sul tempo determinato dalla legge influisce il termine iniziale di decorrenza, che il giudice (iura novit curia) è chiamato a individuare d’ufficio, sulla scorta delle pertinenti regole di diritto applicabili al caso di specie, a prescindere dall’esplicita indicazione ad opera della parte (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683).

I rilievi dell’INPS in ordine al dies a quo della prescrizione non introducono, perciò,un nuovo tema d’indagine e si sostanziano in mere argomentazioni difensive, volte a contrastare l’eccezione di prescrizione formulata dal contribuente alla luce della regola che presiede all’inquadramento dellafattispecie controversa.

Anche da questo punto di vista, si deve escludere ogni profilo d’inammissibilità. 2.3.– Per le medesime ragioni, che riguardano il carattere squisitamente giuridico della questione posta con il motivo di ricorso, è ininfluente la mancata produzione, nei gradi di merito, del modello unico 2004.

Il ricorsonon sottopone a questa Corte una questione di fatto, che renda rilevante il documento richiamato,ma la interpella su un tema d’interpretazione della legge, che si riverbera sulla soluzione del caso di specie: la decorrenza della prescrizione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, come sostiene l’INPS, o dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, secondo la prospettazione condivisa dalla sentenza d’appello. 3.–Il ricorso, pur ammissibile, si rivela, tuttavia, infondato. 3.1.–Questa Corte è costante nell’affermare che, in materia di contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per pagarli e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa(Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950).

Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazione decorre dal -6 - momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 delregio decreto –legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (sentenza n. 32683 del 2022, cit., punto

3.1. delle “Ragioni della decisione”).

La dichiarazione che l’obbligatoè tenuto a presentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e n on è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273).

I termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamentodelle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». 3.2.–Da tali principi, confermati a più riprese nella giurisprudenza di questa Corte(da ultimo, Cass., sez. lav., 18 luglio 2023, n. 20948, 1° giugno 2023, n. 15515, punto 13 delle “Ragioni della decisione”, e 19 aprile 2023, n. 10547, punto 9 delle “Ragioni della decisione”), non vi sono ragioni di discostarsi e la parte ricorrente non prospetta argomenti che inducano a rimeditarli. 3.3.–Dei principi richiamati la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione.

I giudici di merito, con valutazione convergente, che il motivo di ricorso non censura, hanno individuato nel 20 giugno 2005 la scadenza del termine di pagamento dei contributi per l’anno 2004.

A tale momento fa riscontro anche l’avvio della prescrizione quinquennale (cfr., sul dies a quo della prescrizione, anche le notazioni svolte alla pagina 7 del controricorso). -7 - È parimenti pacifico che il primo atto interruttivo, recante la data del 3 agosto 2010, sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario il 23 agosto 2010 (cfr., su tali circostanze, anche le deduzioni articolate a pagina 10 del ricorso per cassazione).

Ne discende che la prescrizione è stata interrotta tardivamente, allorché il termine quinquennale era già vanamente decorso. 3.4.–La decisione impugnata , nell’annettere rilievo alla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e nel confermare la prescrizione della pretesa vantata per l’anno 2004, èdunque conforme a diritto. 4.–Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto. 5.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 6.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo i l 30 genna io 2013, impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per la stessa impugnazione , ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 28283-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – R.G.N.28283/2017 Cron. Rep. C.C. 13/06/2023 giurisdizione Contributi alla Gestione separata INPS. Prescrizione. Decorrenza. -2 - per la cassazione della sentenza n. 709 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 2 maggio 201 7 (R.G.N. 433/2015). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 13 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 709 del 2017, depositata il 22 maggio 2017, la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accolto in parte l’opposizione del signor [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento, ricevuta il 23 agosto 2010, e contro la cartella di pagamento, ricevuta l’11 aprile 2011, per crediticontributivi derivanti dall’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), dichiara ndol i prescritti per l’anno 2004. 1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato, quanto al primo motivo di gravame, che la tardiva presentazione della denuncia dei redditi «rappresenta un mero ostacolo di fatto all’esercizio del diritto, come tale non suscettibile di sospendere il decorso del termine di prescrizione» e non integra un doloso occultamento del debito, rilevante ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ. Lungi dal configurare un comportamento intenzionalmente diretto adoccultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, il ritardo ingenera soltanto «difficoltà di accertamento». Il credito contributivo, pertanto, è prescritto. 1.2.– Neppure la seconda doglianza, che censura l’omessa pronuncia sulla pretesa contributiva riguardante l’anno 2010, può essere accolta. Il giudice di prime cure si è limitato a dichiarare l’inefficacia della cartella con esclusivo riferimento ai contributi relativi al 2004, senza disconoscerela pretesa per l’anno 2010. -3 - 1.3.–La pronuncia appellata merita, pertanto, integrale conferma. 2.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, con ricorso notificato il 30 novembre 2017. 3.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, notificato il 4gennaio 2018 e illustrato da memoria. 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380 - bis .1. , primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio, ai sensi dell’art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ., si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, degli artt. 10, 13 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,dell’art. 17, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, dell’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, degli artt. 36-bis, comma 2, lettera f), e 36-ter del decreto del Pr esidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorrerebbe soltanto dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto, solo dopo tale presentazione, l’INPS potrebbe esercitare il diritto e verificare se sussista l’obbligo del lavoratore autonomo di versare la contribuzione. Avrebbe errato, dunque, la Corte territoriale nel reputare prescritto il credito del signor Martucci, benché l’Istituto, prima del 22 ottobre 2005, data della presentazione della dichiarazione dei redditi in via -4 - telematica, versasse nell’impossibilità giuridica di esercizio del diritto, oltre che in una impossibilità di fatto. Prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, all’INPS sarebbe precluso ogni controllo. La prescrizione sarebbe stata validamente interrotta con la richiesta, inoltrata il 3 agosto 2010 e ricevuta il 23 agosto 2010, e la pretesa contributiva per l’anno 2004 sarebbe, pertanto, fondata. 2.–Le censure non presentano i profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagine 4, 5e 6) e ribaditi nella memoria illustrativa , con riferimento all’omessa formulazione delle conclusioni, alla novità della questione inerente alla decorrenza del termine quinquennale, sollevata soltanto nel giudizio di gravame e in sede di legittimità, e al mancato deposito in primo grado del modello unico redditi 2004, cui il motivo di ricorso fa richiamo. Nessuna di tali eccezioni coglie nel segno. 2.1.– Il codice di rito richied e, a pena d’inammissibilità, l’indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata (art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.). A tale onere la parte ricorrente ha ottemperato, con conseguente ammissibilità delle censure, che non devono essere corredate da conclusioni espresse secondo formule sacramentali. La volontà di conseguire la riforma della sentenza d’appello, peraltro, si evince in maniera inequivocabile dal tenore complessivo del ricorso per cassazione, anche in difetto di conclusioni formulate ex professoa tale scopo. Nessuna inammissibilità, pertanto, si ravvisa. 2.2.– Il motivo di ricorso pone una questione eminentemente giuridica, quella del dies a quo del termine di prescrizione. A fronte di un’eccezione di prescrizione ritualmente introdotta nel dibattito processuale, spetta al giudice individuare la disciplina applicabile e stabilire se sia infruttuosamente decorso il «tempo determinato dalla legge» (art. 2934 cod. civ.). -5 - Sul tempo determinato dalla legge influisce il termine iniziale di decorrenza, che il giudice (iura novit curia) è chiamato a individuare d’ufficio, sulla scorta delle pertinenti regole di diritto applicabili al caso di specie, a prescindere dall’esplicita indicazione ad opera della parte (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683). I rilievi dell’INPS in ordine al dies a quo della prescrizione non introducono, perciò,un nuovo tema d’indagine e si sostanziano in mere argomentazioni difensive, volte a contrastare l’eccezione di prescrizione formulata dal contribuente alla luce della regola che presiede all’inquadramento dellafattispecie controversa. Anche da questo punto di vista, si deve escludere ogni profilo d’inammissibilità. 2.3.– Per le medesime ragioni, che riguardano il carattere squisitamente giuridico della questione posta con il motivo di ricorso, è ininfluente la mancata produzione, nei gradi di merito, del modello unico 2004. Il ricorsonon sottopone a questa Corte una questione di fatto, che renda rilevante il documento richiamato,ma la interpella su un tema d’interpretazione della legge, che si riverbera sulla soluzione del caso di specie: la decorrenza della prescrizione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, come sostiene l’INPS, o dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, secondo la prospettazione condivisa dalla sentenza d’appello. 3.–Il ricorso, pur ammissibile, si rivela, tuttavia, infondato. 3.1.–Questa Corte è costante nell’affermare che, in materia di contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per pagarli e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa(Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950). Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazione decorre dal -6 - momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 delregio decreto –legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (sentenza n. 32683 del 2022, cit., punto 3.1. delle “Ragioni della decisione”). La dichiarazione che l’obbligatoè tenuto a presentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e n on è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273). I termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamentodelle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». 3.2.–Da tali principi, confermati a più riprese nella giurisprudenza di questa Corte(da ultimo, Cass., sez. lav., 18 luglio 2023, n. 20948, 1° giugno 2023, n. 15515, punto 13 delle “Ragioni della decisione”, e 19 aprile 2023, n. 10547, punto 9 delle “Ragioni della decisione”), non vi sono ragioni di discostarsi e la parte ricorrente non prospetta argomenti che inducano a rimeditarli. 3.3.–Dei principi richiamati la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione. I giudici di merito, con valutazione convergente, che il motivo di ricorso non censura, hanno individuato nel 20 giugno 2005 la scadenza del termine di pagamento dei contributi per l’anno 2004. A tale momento fa riscontro anche l’avvio della prescrizione quinquennale (cfr., sul dies a quo della prescrizione, anche le notazioni svolte alla pagina 7 del controricorso). -7 - È parimenti pacifico che il primo atto interruttivo, recante la data del 3 agosto 2010, sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario il 23 agosto 2010 (cfr., su tali circostanze, anche le deduzioni articolate a pagina 10 del ricorso per cassazione). Ne discende che la prescrizione è stata interrotta tardivamente, allorché il termine quinquennale era già vanamente decorso. 3.4.–La decisione impugnata , nell’annettere rilievo alla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e nel confermare la prescrizione della pretesa vantata per l’anno 2004, èdunque conforme a diritto. 4.–Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto. 5.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 6.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo i l 30 genna io 2013, impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per la stessa impugnazione , ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
Sentenza Cassazione n. 26811/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris