CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27333/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 148) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - unitamente alla memoria difensiva successivamente depositata - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio, risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte drappello ha motivatamente dato atto dell'insussistenza di elementi favorevoli e rilevanti per concedere al prevenuto le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Al riguardo, inoltre, risulta del tutto apodittica l'affermazione secondo cui il giudicante non avrebbe tenuto conto della memoria depositata ex art. 121 cod. proc. pen. Appare manifestamente infondata anche la censura con cui si deduce violazione di legge in ordine all'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90, rispetto alla quale il giudicante ha reso ampia e congrua motivazione alle pagg. 3-5 della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 lie