CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 ottobre 2024
Cassazione n. 26269/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso diLuongo Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 21/10/2024 del Tribunale di Nola, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 21ottobre 2024 il Tribunale di Nola ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per le contravvenzioni degli art. 29 e 18, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008. 2. Ricorre per cassazione l’imputato per violazione di norme processuali in relazione agli art. 178 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. perché il Giudice non aveva tenuto conto dell’istanza di differimento per impedimento dell’imputato e del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Il difensore ha dimostrato di aver trasmesso tempestivamente, via pec, in data 18 ottobre 2024, per l’udienza del 21 ottobre 2024, l’istanza di rinvio per il legittimo impedimento del suo assistito e proprio. Tale comunicazione è stata completamente ignorata dal Giudice che ha dichiarato all’udienza del 21 ottobre 2024 che non era stato dedotto alcun impedimento da parte dell’imputato. L’art. 152 cod. proc. pen., come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consente al difensore dell’imputato, e in generale alle parti private, di utilizzare la pec nelle comunicazioni o nelle notificazioni, salvo che la legge disponga altrimenti. Nel caso in esame, non vi è una norma ostativa alla comunicazione via pec dell’impedimento. Peraltro, già prima della riforma, in contrapposizione a un orientamento negativo (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278127 – 01) si era consolidato un orientamento positivo che ammetteva la comunicazione via pec perché la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio processuale era rilevabile anche d'ufficio e poteva essere tratta da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice (Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280520 – 01) o l’ammetteva subordinatamente a un supplemento di diligenza del difensore che doveva assicurarsi che la comunicazione fosse portata a conoscenza del giudice (Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv. 281964 – 01). L’errore del Giudice ha comportato una decisione in violazione del contraddittorio in spregio dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per cui si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Nola, in diversa persona fisica, per