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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04225/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inamnnissibilita' udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E NOMINA • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna, emessa dai Tribunale di Palmi, in data 11 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di euro 1.200 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 595, commi 1, 2 e 3, cod. pen., per aver pubblicato sul sito on line indicato nell'imputazione, un articolo insinuando abusi commessi dall'assessore alle politiche sociali del Comune dl [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'assegnazione dell'appalto per -la gestione del servizio di assistenza agli anziani a cooperative ed all'assunzione di personale presso l'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA]/ds.

2. Avverso il provvedimento indicato, propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi riassunti ai sensi dell'art. 173 disp att. cod. proc. pen .

2.1. Con il primo motivo s,: deduce erronea interpretazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del diritto di critica.

Ricorrerebbe l'invocata sc..-rimi7-iarite dei diritto di critica, secondo ricorrente, tenuto conto del pubblico interesse per la divulgazione della notizia, da parte dei contendente politico della persona offesa pubblicata sul suo sito on line a fronte dell'esistenza di un'accesa polemica, sorta verso il sindaco e l'assessore comunale alle politiche sociali, ai quali venivano addebitati comportamenti scorretid; che avrebbero dato luogo all'assegnazione di servizi a cooperative amiche, per imporci vicini a 40mila euro (n.d.r., così da evitare la procedura dell'evidenza ip'...)br3ilca) e all'assunzione del figlio dell'assessore Nardi presso l'esercizio comrrierc le W. Donald's.

Si tratta, per i! ricorrente, di diritto di critica politica rispetto al quale il requisito della verità cleila notizia assume rilie ,„,p affievolito, tenuto conto che si tratta di censura critica e cha:rit-tzira una manife3tazicine di opinioni meramente soggettive.

La pubbilcazione, p,-r-a!tro, aveva scHtato ndicato che l'assessore aveva sfruttato il limite di soglia geli appiaito assegnato, per evitare la procedura dell'evidenza pubblica ed asseinare i sei- ;li o cooperative vicine all'assessore; anche l'assunzione del figlc aro rintizia 'vere, anche se ere emerso che non vi era stato alcun interessamento da parte deil'assessore, Si sono utilizzate, secondo il ricorrente: espressioni contenute, rispetto a l'atti dal nucleo veritiero, mere manifestazione di opinioni personali.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione circa l'entità della pena.

Sono state negate le circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi che, invece, erano evidenti (incensuratezza, limitata divulgazione della notizia per il tipo di mezzo usato). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Con riferimento ai primo motivo di ricorso, Si osserva che è pacificamente sostenuto da questa Corte ai legittimità che, per l'operatività della scriminante del diritto di critica, !e espressioni usate devono essere tali da non trasmodare in un'aggressione verbale e, comunque, limitarsi ad espressioni aspre e appellativi forti, ma prive di potenzialità ci, insulto, in quanto inserite in un contesto dialettico di legittima critica (Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016, dep. 2017, Fava, Rv. 269093).

Ai fini dei legittimo esercizio dei diritto di critica, si deve tenere conto, dunque, del complessivo contesto in cui si realizza la condotta e verificare se i toni dialettici utilizzati, our aspri e forti, nen siano gratuiti nel senso sopra prospettato.

Neppure T':UÒ, ravvisarsi l'esimente del diritto di critica quando si diano informazioni che si r eine nen corrispondenti al vero (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018.

Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 3576 del 27/10/2010, dep. 2011, Padellaro; Se,. 5,. n. 3389 dei 12/11/2004, dep. 2005, Perna, Rv. 231395).

La critica si articoia, invero, in due momenti logici che, secondo le linee interpretative tracciate ch3 ouest;,:i Corte, vanno tenuti distinti e che sono rappresentati dail'espcisizione de! fatto attnbuito a dalle critiche che, alle parole pronunciate o ai comportamenti assunti dalla persona oggetto di attenzione, vendono rivolte.

In taie contesto, !I fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche [deve] essere vero, perché non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona comporta-maghi mai tenuti o frasi mai ,r9ronuncie e r)ci espar:c o ,7"ItiCa come se Quefle parole e quei fatti fossero davvero a lui (Sez. 5 n. 24087 del 13/01/2004, Boidrini, Rv. 228900; Sez.

E, n, 7662 dei 31/01/2C07„ Lìririuzzi„ Rv. 236524; Sez. 1, n. 35646 del 4/07/2008, Morr one, Rv. 240576, e mot ).A differenza del diritto di cronaca, che Si sostanzia nella narrazione di Fatti, i ciritto di critica si manifesta, infatti, attraverso l'espressione di un qiud,zio o di unteoi one che, come tale, non può pretendersi rigorosarneote obiettiva, oosto che ia critica in sé non può che essere Fondata suil'interoretateiooe, necessaoiamente sogqrrtiva , dell'agente (Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000, [OSCURATO:PERSONA]. 216534).

Cd comporta che quando la critica abbia una funzione prevaienteetiente va utat,/,,,, non si pone un problema di veridicità di proposizioni e l limiti scriminanti dei diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 935 dei 16/12/1998, dep. 1999, Ferrara, Rv. 212342; Sez. 5, n. 11211 cel 24/11/1993, Paesini, Rv. 196459; Sez. 5, n. 3477 del 08/02/2000, Beha, Rv. 215577; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Uccellobruno, Rv. 220000, lo tema di critica polileca).

In tale prospettiva, il requisito della verità, a fn deila configurabilità della scriminante del diritto di critica, va limitato all'og•ettiva esistenza dei fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5 ; n. 26745 dei 26/02/2016, Rao; Sez. 5, n. 34432 del 5/06/2007, Blandini, Rv. 237711; Sez. 5„ n. 20474 del 14/02/2002,Trevisan, ,R.v. 221904) i in quanto da detto requisito non può prescindersi quando il fatto obiettivo sia posto a fondamento dell'elaborazione critica (Sez. 1, m 40030 rt.al )7/39/2313, P.v. 257794; Sez. 5, n. 29383 del 06/06/2006, i'Aoricalvo, Re, 235004; Sez. 5, n. 8635 del 09/06/2000, Simeone, 217844).

Sicché, pur non esse c"c iecle ,sr:-.o che la coeco. sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali„ è dirimente che I nucleo ed il orc.gilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipoiato (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep, 2019, Matteo, Re. 276026; Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625).

E' rimessa, poi, al giudice di merito, la verifica della veridicità del fatto oggetto dl cotica (,Sez, 3, o 3257 del 04/01/2000, Grisini, P.v. 215578) ossia l'accertamento delia necessaria correialione tra quanto narrato e quanto accaduto (Sez. 5, n. 24709 del 22/04/2034, Cortese, Rv. 229710; Sez. 5„ n. 7419 del 03/12/2009, dep, 2010, Cacciapuoti, Rv. 246096, secondo cui anche la critica politica deve fondarsi sull'attribuzione di fatti veri)) fermo restando che i limite cci --:.:spetto della verità riguarda nucleo della notizia oggetto della elaborazene critica, essendo trascu -abli imprecisioni o errori che concernano aspetti marginai; delle siteazipne rappresentata.

Tanto, nella prospettiva di assicurare che .(a libera manifestazione dei pensiero non trovi Cia M DO a causa della a p p re..s;e1 ta ZIO e ci difformità dai vero che non condizionano in alcun mc no ten;.di!e /a foi-rnaz,:pne del pensiero dei fruitori della notizia (Sez. 5; n. 12807 del 23/02/2.005, Ferrara, Rv. 231696).

Dunque, la verità deve essere relaUva re fatto rfer;to e cosMzi..iente oggetto della valutazione critica (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, deo, 2005, Perna, cit.) almeno quanto a) suo nucleo essenziale non anche aHa rappresen'. -azione critica dello stesso.

L'inclirzzo, pacificamente v-,s3-;.re,ss,,-,, sul p,...nto esta Corte di legittimità ; peraltro, espande ai fnncn. enunciati daila (cfr. anche sent.

IV sez. del 30/06/20T,5.

Peruzzi 8) c0,9 d.st ngue -,17-a fatto costituente il presupposto dela cri'ljoa e giud;zlo critico, U2 fl dì é corr:sponde alla differenza, enunciata dalia Corte 1: StcCsbLrqn, tra dich arezioni fattuall e aludizi di valore. 1.1.Ciò premesso, in linea con 7.ale indirizzo interpretativo la Corte d'appello ha valutato, con motivazione completa e congrua, non manifestamente illogica, i dati probatori dai quali, nel giudizio di primo grado era emerso che quelli riferiti dall'imputato erano fatti,. quanto a: nucleo essenz;ale degli stessi, non veri.

Tanto, per l'assenza di colegarnento accertato anche in sede investigativa, tra Nardi e le cooperative interessate dai coni:erimert.

Nemmeno avevano trovato conferma, secondo i giudici di appello, le indicazioni relative all'assunzione agevolata del figlio dei Nardi, ne seeso che, secondo i giudici di secondo grado, era emerso che 1giavane era stato effettivamente assunto presso !a catena commerciale indicata ; ma secondo regolare procedura di selezione di lavoro a tempo determinato„ tramite agenzie di lavoro interinale.

Dunque, ciò che non risultava vero era ;i dato storico o&l'avvenuta agevolazione, riferito nell'articolo incriminato, li rifeimentd che, s ncro deiia verità 'atto oggetto di critica, opera il ricorrente e che tende a st-nioure il dato della non autenticità della notizia divulgate. e oggetto di critica, nen è conforme ai principi interpretativi di legittimità e eonvenzicnalL sopra ampiamente riportati.

Sicché la censura, nel suo complesso, si appalese, manifeste:mente infondata, 1.2.11 secondo rnoja.vo 'n:ammissibile.

Al riguardo è appera il caso di ricordare che /secondo i principi di questa Corte di legittimità, C.L1 ,;,:ulersce., ai fiH de.11'assolvimento della mouvaziene in c!.-.-jczg ai c.Thiee;c naNa concessione delle attenuanti generiche; il giudice non è tenuto a prendere ,n considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputate_ estendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale con 'ndicaizione delle :ragioni ostative alla concessione - delle circostanze, ritenute c..i breporiderante riie.vo e, ancora, che i! mancato riconoscimento delle c:ircostaaze attenuanti generiche può essere legittimamente t-glix-:.tficato con l'assenza d: ele.e- -ieriU o circostanze d segno positivo (ex multis ; Sez. 3, sent. a. 44071 dei

2. Sedue alla pronuncia, la condanna allo spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. non riporrendo la cmdizìon nreviste dalla sentenza della Corte Costituzionale n, 185 (•.';,i.? 7.3 c'')d.:.ino 2000., im;tiorto ciao si ritiene di determinare equitativamente, tenuto cidrito dei motivi ,J;evaluti, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte [OSCURATO:PERSONA] da dispositivo, sulla base della nota spese urocessuaie esercitata, Dichiara inammissiciie il ricorso e condanna ricorrente ai pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifu.sione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida in eurc 3.500,00 oltre accessori di legge.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inamnnissibilita' udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E NOMINA • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna, emessa dai Tribunale di Palmi, in data 11 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di euro 1.200 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 595, commi 1, 2 e 3, cod. pen., per aver pubblicato sul sito on line indicato nell'imputazione, un articolo insinuando abusi commessi dall'assessore alle politiche sociali del Comune dl [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'assegnazione dell'appalto per -la gestione del servizio di assistenza agli anziani a cooperative ed all'assunzione di personale presso l'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA]/ds. 2. Avverso il provvedimento indicato, propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi riassunti ai sensi dell'art. 173 disp att. cod. proc. pen . 2.1. Con il primo motivo s,: deduce erronea interpretazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del diritto di critica. Ricorrerebbe l'invocata sc..-rimi7-iarite dei diritto di critica, secondo ricorrente, tenuto conto del pubblico interesse per la divulgazione della notizia, da parte dei contendente politico della persona offesa pubblicata sul suo sito on line a fronte dell'esistenza di un'accesa polemica, sorta verso il sindaco e l'assessore comunale alle politiche sociali, ai quali venivano addebitati comportamenti scorretid; che avrebbero dato luogo all'assegnazione di servizi a cooperative amiche, per imporci vicini a 40mila euro (n.d.r., così da evitare la procedura dell'evidenza ip'...)br3ilca) e all'assunzione del figlio dell'assessore Nardi presso l'esercizio comrrierc le W. Donald's. Si tratta, per i! ricorrente, di diritto di critica politica rispetto al quale il requisito della verità cleila notizia assume rilie ,„,p affievolito, tenuto conto che si tratta di censura critica e cha:rit-tzira una manife3tazicine di opinioni meramente soggettive. La pubbilcazione, p,-r-a!tro, aveva scHtato ndicato che l'assessore aveva sfruttato il limite di soglia geli appiaito assegnato, per evitare la procedura dell'evidenza pubblica ed asseinare i sei- ;li o cooperative vicine all'assessore; anche l'assunzione del figlc aro rintizia 'vere, anche se ere emerso che non vi era stato alcun interessamento da parte deil'assessore, Si sono utilizzate, secondo il ricorrente: espressioni contenute, rispetto a l'atti dal nucleo veritiero, mere manifestazione di opinioni personali. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione circa l'entità della pena. Sono state negate le circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi che, invece, erano evidenti (incensuratezza, limitata divulgazione della notizia per il tipo di mezzo usato). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Con riferimento ai primo motivo di ricorso, Si osserva che è pacificamente sostenuto da questa Corte ai legittimità che, per l'operatività della scriminante del diritto di critica, !e espressioni usate devono essere tali da non trasmodare in un'aggressione verbale e, comunque, limitarsi ad espressioni aspre e appellativi forti, ma prive di potenzialità ci, insulto, in quanto inserite in un contesto dialettico di legittima critica (Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016, dep. 2017, Fava, Rv. 269093). Ai fini dei legittimo esercizio dei diritto di critica, si deve tenere conto, dunque, del complessivo contesto in cui si realizza la condotta e verificare se i toni dialettici utilizzati, our aspri e forti, nen siano gratuiti nel senso sopra prospettato. Neppure T':UÒ, ravvisarsi l'esimente del diritto di critica quando si diano informazioni che si r eine nen corrispondenti al vero (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018. Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 3576 del 27/10/2010, dep. 2011, Padellaro; Se,. 5,. n. 3389 dei 12/11/2004, dep. 2005, Perna, Rv. 231395). La critica si articoia, invero, in due momenti logici che, secondo le linee interpretative tracciate ch3 ouest;,:i Corte, vanno tenuti distinti e che sono rappresentati dail'espcisizione de! fatto attnbuito a dalle critiche che, alle parole pronunciate o ai comportamenti assunti dalla persona oggetto di attenzione, vendono rivolte. In taie contesto, !I fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche [deve] essere vero, perché non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona comporta-maghi mai tenuti o frasi mai ,r9ronuncie e r)ci espar:c o ,7"ItiCa come se Quefle parole e quei fatti fossero davvero a lui (Sez. 5 n. 24087 del 13/01/2004, Boidrini, Rv. 228900; Sez. E, n, 7662 dei 31/01/2C07„ Lìririuzzi„ Rv. 236524; Sez. 1, n. 35646 del 4/07/2008, Morr one, Rv. 240576, e mot ).A differenza del diritto di cronaca, che Si sostanzia nella narrazione di Fatti, i ciritto di critica si manifesta, infatti, attraverso l'espressione di un qiud,zio o di unteoi one che, come tale, non può pretendersi rigorosarneote obiettiva, oosto che ia critica in sé non può che essere Fondata suil'interoretateiooe, necessaoiamente sogqrrtiva , dell'agente (Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000, [OSCURATO:PERSONA]. 216534). Cd comporta che quando la critica abbia una funzione prevaienteetiente va utat,/,,,, non si pone un problema di veridicità di proposizioni e l limiti scriminanti dei diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 935 dei 16/12/1998, dep. 1999, Ferrara, Rv. 212342; Sez. 5, n. 11211 cel 24/11/1993, Paesini, Rv. 196459; Sez. 5, n. 3477 del 08/02/2000, Beha, Rv. 215577; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Uccellobruno, Rv. 220000, lo tema di critica polileca). In tale prospettiva, il requisito della verità, a fn deila configurabilità della scriminante del diritto di critica, va limitato all'og•ettiva esistenza dei fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5 ; n. 26745 dei 26/02/2016, Rao; Sez. 5, n. 34432 del 5/06/2007, Blandini, Rv. 237711; Sez. 5„ n. 20474 del 14/02/2002,Trevisan, ,R.v. 221904) i in quanto da detto requisito non può prescindersi quando il fatto obiettivo sia posto a fondamento dell'elaborazione critica (Sez. 1, m 40030 rt.al )7/39/2313, P.v. 257794; Sez. 5, n. 29383 del 06/06/2006, i'Aoricalvo, Re, 235004; Sez. 5, n. 8635 del 09/06/2000, Simeone, 217844). Sicché, pur non esse c"c iecle ,sr:-.o che la coeco. sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali„ è dirimente che I nucleo ed il orc.gilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipoiato (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep, 2019, Matteo, Re. 276026; Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625). E' rimessa, poi, al giudice di merito, la verifica della veridicità del fatto oggetto dl cotica (,Sez, 3, o 3257 del 04/01/2000, Grisini, P.v. 215578) ossia l'accertamento delia necessaria correialione tra quanto narrato e quanto accaduto (Sez. 5, n. 24709 del 22/04/2034, Cortese, Rv. 229710; Sez. 5„ n. 7419 del 03/12/2009, dep, 2010, Cacciapuoti, Rv. 246096, secondo cui anche la critica politica deve fondarsi sull'attribuzione di fatti veri)) fermo restando che i limite cci --:.:spetto della verità riguarda nucleo della notizia oggetto della elaborazene critica, essendo trascu -abli imprecisioni o errori che concernano aspetti marginai; delle siteazipne rappresentata. Tanto, nella prospettiva di assicurare che .(a libera manifestazione dei pensiero non trovi Cia M DO a causa della a p p re..s;e1 ta ZIO e ci difformità dai vero che non condizionano in alcun mc no ten;.di!e /a foi-rnaz,:pne del pensiero dei fruitori della notizia (Sez. 5; n. 12807 del 23/02/2.005, Ferrara, Rv. 231696). Dunque, la verità deve essere relaUva re fatto rfer;to e cosMzi..iente oggetto della valutazione critica (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, deo, 2005, Perna, cit.) almeno quanto a) suo nucleo essenziale non anche aHa rappresen'. -azione critica dello stesso. L'inclirzzo, pacificamente v-,s3-;.re,ss,,-,, sul p,...nto esta Corte di legittimità ; peraltro, espande ai fnncn. enunciati daila (cfr. anche sent. IV sez. del 30/06/20T,5. Peruzzi 8) c0,9 d.st ngue -,17-a fatto costituente il presupposto dela cri'ljoa e giud;zlo critico, U2 fl dì é corr:sponde alla differenza, enunciata dalia Corte 1: StcCsbLrqn, tra dich arezioni fattuall e aludizi di valore. 1.1.Ciò premesso, in linea con 7.ale indirizzo interpretativo la Corte d'appello ha valutato, con motivazione completa e congrua, non manifestamente illogica, i dati probatori dai quali, nel giudizio di primo grado era emerso che quelli riferiti dall'imputato erano fatti,. quanto a: nucleo essenz;ale degli stessi, non veri. Tanto, per l'assenza di colegarnento accertato anche in sede investigativa, tra Nardi e le cooperative interessate dai coni:erimert. Nemmeno avevano trovato conferma, secondo i giudici di appello, le indicazioni relative all'assunzione agevolata del figlio dei Nardi, ne seeso che, secondo i giudici di secondo grado, era emerso che 1giavane era stato effettivamente assunto presso !a catena commerciale indicata ; ma secondo regolare procedura di selezione di lavoro a tempo determinato„ tramite agenzie di lavoro interinale. Dunque, ciò che non risultava vero era ;i dato storico o&l'avvenuta agevolazione, riferito nell'articolo incriminato, li rifeimentd che, s ncro deiia verità 'atto oggetto di critica, opera il ricorrente e che tende a st-nioure il dato della non autenticità della notizia divulgate. e oggetto di critica, nen è conforme ai principi interpretativi di legittimità e eonvenzicnalL sopra ampiamente riportati. Sicché la censura, nel suo complesso, si appalese, manifeste:mente infondata, 1.2.11 secondo rnoja.vo 'n:ammissibile. Al riguardo è appera il caso di ricordare che /secondo i principi di questa Corte di legittimità, C.L1 ,;,:ulersce., ai fiH de.11'assolvimento della mouvaziene in c!.-.-jczg ai c.Thiee;c naNa concessione delle attenuanti generiche; il giudice non è tenuto a prendere ,n considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputate_ estendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale con 'ndicaizione delle :ragioni ostative alla concessione - delle circostanze, ritenute c..i breporiderante riie.vo e, ancora, che i! mancato riconoscimento delle c:ircostaaze attenuanti generiche può essere legittimamente t-glix-:.tficato con l'assenza d: ele.e- -ieriU o circostanze d segno positivo (ex multis ; Sez. 3, sent. a. 44071 dei 2. Sedue alla pronuncia, la condanna allo spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. non riporrendo la cmdizìon nreviste dalla sentenza della Corte Costituzionale n, 185 (•.';,i.? 7.3 c'')d.:.ino 2000., im;tiorto ciao si ritiene di determinare equitativamente, tenuto cidrito dei motivi ,J;evaluti, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte [OSCURATO:PERSONA] da dispositivo, sulla base della nota spese urocessuaie esercitata, Dichiara inammissiciie il ricorso e condanna ricorrente ai pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifu.sione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida in eurc 3.500,00 oltre accessori di legge. Così
Sentenza Cassazione n. 04225/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris