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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12945/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 21637/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 12945/2026Data pubblicazione 06/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 21637/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall’[OSCURATO:PERSONA] con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t.;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 2298/4/2025depositata il 4 aprile 2025.Visto l’atto depositato il 19 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 21637/2025Numero sezionale 1058/2026Numero di raccolta generale 12945/2026Data pubblicazione 06/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 21637/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall’[OSCURATO:PERSONA] con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t.;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 2298/4/2025depositata il 4 aprile 2025.Visto l’atto depositato il 19 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12945/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris